Signoria: differenze tra le versioni

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Ostica è la definizione di "signoria". Seppur sia una costruzione concettuale, si distinguono i seguenti tipi di signoria:
*'''[[Signoria fondiaria]]''' – nel sistema feudale medievale, l'autorità di un vassallo, valvassore o valvassino sul proprio feudo
 
*'''[[Signoria di banno]]''' (o [[Signoria bannale|signoria banale/bannale]]) – nel sistema feudale medievale, istituzione in cui il potere giurisdizionale era esercitato da grandi possidenti terrieri, anche su persone e beni non appartenenti al proprio patrimonio fondiario
- '''signoria fondiaria''': il proprietario fondiario esercita nei riguardi di coloro che coltivano e abitano le sue terre diritti extra-economici, giudicando e imponendo loro contribuzioni e prestazioni. Alcuni proprietari esercitavano questi poteri sui propri dipendenti (sia liberi sia servi) soltanto in questioni relative alla gestione economica delle terre, altri invece esercitavano le seguenti prerogative al di là dei casi strettamente pertinenti allo sfruttamento della terra. Questo tipo di signoria compare alla fine del secolo VIII e si afferma fra la metà del IX e l’inizio del X.
*'''[[Signoria cittadina]]''' – istituzione presente in molti comuni urbani dell'Italia centro-settentrionale dalla fine del XIII secolo
 
- '''signoria immunitaria''': il proprietario fondiario gode dell’immunità concessagli dal re per le sue terre. SI tratta di un tipo di signoria di origine e natura pubblica, in quanto derivava da una concessione regia, e tendeva ad appropriarsi dei diritti regi. Essa si applicava alle proprietà esonerate. Questo tipo di signoria compare nel regno italico con i Carolingi.
 
- '''signoria territoriale''' (o signoria territoriale di banno): un soggetto detiene i poteri regi (o una parte di essi) su un’area territorialmente coerente e su tutti i suoi abitanti, indipendentemente dal fatto che coltivavano o meno terre appartenenti a lui, ad eccezione dei ''nobiles''. È l’esito questo di processi che nel regno italico iniziarono nella seconda metà del secolo X<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Cinzio Violante|anno=1991|titolo=La signoria rurale nel secolo X. Proposte tipologiche|rivista=Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X|città=Spoleto|volume=I|numero=|pp=329-385}}</ref>.
 
C'è chi ha evidenziato una differenziazione all’interno della signoria fondiaria quando questa assumeva la forma di "organizzazione non solo della produzione, ma anche della società”; condizione che si verifica quando la soggezione dei coltivatori nei confronti del proprietario era forte sia dal punto di vista economico che sociale. Un grande proprietario fondiario doveva anche esercitare, a livello locale, consistenti poteri giudiziari, militari e fiscali detenuti in modo patrimoniale, finanziando l’organizzazione locale del suo potere attraverso le risorse prelevate in loco e senza le interferenze di altre forze. Questa forma di signoria fondiaria è stata definita con la locuzione ‘signoria locale’, considerata un sottoinsieme di essa.
 
Altri concetti che qualificano una signoria sono: la forza (intesa come pieno potere giudiziario, fiscale e militare); la pervasività come capacità di controllare da vicino il mondo rurale e il suo territorio; il  rapporto con i processi produttivi, come la valorizzazione delle risorse idriche; la gestione di vaste aree incolte e il nesso fra la signoria e la mobilità sociale dei sottoposti, che rappresenta probabilmente l’elemento che più condizionò i poteri locali<ref>{{Cita pubblicazione|autore=Sandro Carocci|anno=2006|titolo=Signori e signorie|rivista=Storia d'Europa e del Mediterraneo|città=Roma|volume=VIII|numero=|pp=409-448}}</ref>.
 
Gli studi sul concetto di signoria possono essere suddivisi, tuttavia, in due grandi ambiti. Il primo raggruppamento di categorie mette l’accento sul rapporto di natura economica che si instaurava fra il possessore di una terra e i contadini; il secondo gruppo insiste, invece, sulla presenza di poteri giurisdizionali . Diversamente, altri storici diedero una definizione più politica della signoria, considerandola un complesso di poteri tipici della sfera pubblica.
 
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