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L''''inesistenza''' nell'ambito della [[scienza giuridica]] è l'impossibilità di qualificare un [[Atto giuridico|atto come giuridico]], o per la mancanza o per la incompletezza di requisiti minimi tale che per l'[[ordinamento giuridico|ordinamento]] l'atto non viene a esistenza giuridica ed è dunque irrilevante - per la tesi della inqualificazione del negozio inesiste.
In cosa consistano questi requisiti minimi e indispensabili per l'esistenza dell'atto non è possibile stabilirlo se non sulla base della comune esperienza.
Occorre notare che anche quando si parla di atto inesistente si intende non già qualcosa che non esiste, ma qualcosa, che pur esistendo materialmente, non ha efficacia giuridica.
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Fra queste misure efficaci, per i suoi tempi insolitamente celeri, rientra la istanza per ottenere uns [[Ordinanza (diritto processuale italiano)|ordinanza]] da parte del [[giudice naturale]] (quello amministrativo) per la [[disapplicazione]] di in atto verso una singola o una pluralita' di persone.
La magistratura non ha il potere di annullare un atto del Parlamento i del Governo. In attesa di concludere il procedimento amministrativo, puo' sospendere l'esecuzione di una norma non verso tutti, ma solo verso i ricorrenti.
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Se lo ritiene del caso, il giudice ha il diritto di rinviare gli atti alla [[Corte Costituzionale]] che puo' dichiarate l'illegittimita' (o inesistenza) di detta norma in quanto non conforme alla Carta Fondamentale, quale fonte primaria.
Altra fonte primaria concorrente
{{Vedi anche|disapplicazione}}
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