Comizi centuriati: differenze tra le versioni
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{{Organi costituzionali dell'antica Roma}}
I '''comizi centuriati''' (in latino ''comitia centuriata'') furono una delle assemblee popolari della ''[[repubblica romana|Res Publica Romana]]'', senza dubbio la più importante dal punto di vista delle competenze riservatele; vi si raccoglievano tutti i cittadini romani, [[patrizio (storia romana)|patrizi]] o [[plebeo|plebei]] che fossero, per esercitare i loro diritti politici e contribuire a determinare la vita dello stato.
== Istituzione ==
Come vuole la tradizione<ref>[[Tito Livio|Livio]], ''[[Ab Urbe condita libri|Ab Urbe condita]]'' I, 42.</ref> i ''comitia centuriata'' sarebbero il frutto della riforma dell'[[esercito romano|esercito]] operata da [[Servio Tullio]], sesto [[Età regia di Roma|re di Roma]], il quale, nel trasformare l'esercito per renderlo più funzionale, trasfuse anche nella vita civile della città la sua riforma, in ossequio all'ideale (già greco) del cittadino-soldato. In realtà questa tradizione è falsa, a Servio si deve la sola riforma dell<nowiki>'</nowiki>''exercitus'' su base censitaria, mentre l'applicazione del medesimo sistema di riunione dei cittadini alla vita civile venne soltanto dopo il passaggio alla repubblica.
A quest'assemblea furono demandati i maggiori compiti di governo, il cui esercizio era riservato al popolo, che consistevano principalmente nell'elezione delle [[Magistrature (storia romana)|magistrature]] maggiori ([[censore (storia romana)|censura]], [[console (storia romana)|consolato]], [[pretore (storia romana)|pretura]]), nella legislazione (spesso in comunione col [[senato romano|senato]]) e nella dichiarazione di guerre.
I comizi centuriati avevano anche il ruolo di tribunale nel caso di condanna a pena capitale, nel giudizio del reato di alto tradimento e, almeno nel periodo repubblicano, fino alla fine del [[II secolo a.C.]], non costituisce un giudizio d'appello sui condannati a morte in senso proprio, più genericamente consiste nella richiesta dell'imputato passibile della pena di morte di essere sottratto al potere punitivo (''ius coërcitionis'') del magistrato e sottoposto al giudizio popolare (''[[provocatio ad populum]]''). Particolarmente esplicativi gli episodi narrati da Livio, Ab Urbe condita 2.27.12 (495 a.C.) e 2.55.4-5 (473 a.C.).
Il comizio centuriato aveva il potere di eleggere le magistrature maggiori e di votare le [[Legge romana|leggi]] di governo della città, su proposta di un magistrato, come accadde nel [[451 a.C.]] quando approvarono le [[leggi delle XII tavole]] elaborate dal [[Decemviri|primo decemvirato]]; era anche investito del ruolo di [[tribunale]] nei casi in cui c'era in gioco la vita dell'accusato ([[giudizi de capite civis|giudizi ''de capite civis'']]). In particolare aveva competenza esclusiva in materia di ''[[perduellio]]'', ovvero alto tradimento, fino alla riforma operata da [[Lucio Appuleio Saturnino]], che istituì la ''quaestio perpetua de maiestate'' ove processare gli accusati di alto tradimento e lesa maestà. Bisogna comunque notare che gran parte della politica romana non veniva definita nel comizio, ma nel senato, e che il comizio veniva sempre più a svolgere un ruolo formale più che sostanziale.▼
Il ruolo chiave del comizio centuriato, come quello delle altre assemblee, che resse Roma insieme al senato in età repubblicana, venne meno con l'aprirsi delle [[Guerre civili (storia romana)|guerre civili]] e con le riforme di [[Gaio Mario|Mario]] e [[Lucio Cornelio Silla|Silla]]; una grande rifioritura del ruolo del comizio si ebbe con [[Augusto]], il quale, per dare una veste di legittimità alle riforme da lui portate avanti, fece larghissimo uso della legge comiziale (quasi tutte le sue leggi sono plebisciti e [[Lex comitialis|leggi comiziali]]). Dopo Augusto tuttavia il comizio declinò definitivamente: pur mantenendo formalmente le sue competenze ed attribuzioni, con l'affacciarsi della [[impero romano|potestà imperiale]] anche quest'organo, come poi il senato, disparve nell'ombra, soppiantato appunto dal dominio sul piano giuridico e giudiziario della figura dell'[[imperatore]] e dei suoi funzionari.▼
== Composizione dell'assemblea ==
Delle tre assemblee con compiti deliberativi in cui il popolo romano saltuariamente si raccoglieva (oltre ai ''comitia centuriata'' v'erano pure i ''[[comitia curiata]]'', i ''[[comitia tributa]]'' ed i ''[[concilia plebis]]'') per guidare la politica dello Stato, questa era l'unica basata su un criterio censitario [[Timocrazia|timocratico]] (e anche [[Gerontocrazia|gerontocratico]] se si considera che i ''seniores'', gli anziani tra i 46 e i 60 anni, avevano una maggiore dignità politica rispetto agli ''iuvenes'', i giovani, compresi tra 18 e 45 anni), ovvero in cui i cittadini erano raccolti in gruppi sulla base del reddito (e non per genere o provenienza territoriale).
È sempre Livio a darci le informazioni principali sulla composizione dei ''comitia centuriata'', spiegando le vicende della riforma di [[Servio Tullio]]<ref>''Ab Urbe Condita'' I, 43.</ref> In particolare, Livio nota che l'[[Arma|armamento]] previsto per ogni classe era a carico del soldato stesso (tranne i cavalli, pagati dallo stato 10000 [[Asse (moneta)|assi]] per l'acquisto del cavallo + 2000 assi/anno per il mantenimento del cavallo) e che a maggiore censo si accompagnavano, oltre a maggiori costi per le armi, anche un maggiore peso politico. Inoltre la suddivisione tra ''seniores'' e ''iuvenes'' indicava anche diversi compiti in stato di guerra: agli anziani era affidata la difesa dell'Urbe, ai giovani le guerre fuori Roma. Di seguito ecco la suddivisione dei cittadini in assemblea:
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Si deve ovviamente a [[Servio Tullio]] la prima convocazione del popolo secondo l'ordinamento centuriato; secondo Livio, che riporta testimonianze anche di un altro storico romano, [[Fabio Pittore]], il comizio fu convocato in armi al di fuori del ''[[pomerium]]'', il confine sacro della città, nel [[Campo Marzio]], luogo che restò sua sede anche per le successive convocazioni. Durante la prima convocazione Servio elevò sacrifici agli dei e celebrò la conclusione del censimento (''[[lustratio]]''), effettuato proprio per la costituzione del comizio centuriato. Secondo Fabio Pittore erano presenti 80000 uomini in armi, numero che crebbe poi nel tempo rendendo la convocazione sempre più difficile.
▲== Competenze e declino ==
▲Il comizio centuriato aveva il potere di eleggere le magistrature maggiori e di votare le [[Legge romana|leggi]] di governo della città, su proposta di un magistrato, come accadde nel [[451 a.C.]] quando approvarono le [[leggi delle XII tavole]] elaborate dal [[Decemviri|primo decemvirato]]; era anche investito del ruolo di [[tribunale]] nei casi in cui c'era in gioco la vita dell'accusato ([[giudizi de capite civis|giudizi ''de capite civis'']]). In particolare aveva competenza esclusiva in materia di ''[[perduellio]]'', ovvero alto tradimento, fino alla riforma operata da [[Lucio Appuleio Saturnino]], che istituì la ''quaestio perpetua de maiestate'' ove processare gli accusati di alto tradimento e lesa maestà. Bisogna comunque notare che gran parte della politica romana non veniva definita nel comizio, ma nel senato, e che il comizio veniva sempre più a svolgere un ruolo formale più che sostanziale.
▲Il ruolo chiave del comizio centuriato, come quello delle altre assemblee, che resse Roma insieme al senato in età repubblicana, venne meno con l'aprirsi delle [[Guerre civili (storia romana)|guerre civili]] e con le riforme di [[Gaio Mario|Mario]] e [[Lucio Cornelio Silla|Silla]]; una grande rifioritura del ruolo del comizio si ebbe con [[Augusto]], il quale, per dare una veste di legittimità alle riforme da lui portate avanti, fece larghissimo uso della legge comiziale (quasi tutte le sue leggi sono plebisciti e [[Lex comitialis|leggi comiziali]]). Dopo Augusto tuttavia il comizio declinò definitivamente: pur mantenendo formalmente le sue competenze ed attribuzioni, con l'affacciarsi della [[impero romano|potestà imperiale]] anche quest'organo, come poi il senato, disparve nell'ombra, soppiantato appunto dal dominio sul piano giuridico e giudiziario della figura dell'[[imperatore]] e dei suoi funzionari.
==Note==
==Bibliografia==
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