Comizi centuriati: differenze tra le versioni

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{{Organi costituzionali dell'antica Roma}}
 
I '''comizi centuriati''' (in latino ''comitia centuriata'') furono una delle assemblee popolari della ''[[repubblica romana|Res Publica Romana]]'', senza dubbio la più importante dal punto di vista delle competenze riservatele; vi si raccoglievano tutti i cittadini romani, [[patrizio (storia romana)|patrizi]] o [[plebeo|plebei]] che fossero, per esercitare i loro diritti politici e contribuire a determinare la vita dello stato.
I '''comizi centuriati''' (in latino ''comitia centuriata'') furono una delle assemblee popolari della ''[[repubblica romana|Res Publica Romana]]'', senza dubbio la più importante dal punto di vista delle competenze riservatele; vi si raccoglievano tutti i cittadini romani, [[patrizio (storia romana)|patrizi]] o [[plebeo|plebei]] che fossero, per esercitare i loro diritti politici e contribuire a determinare la vita dello stato. Delle tre assemblee con compiti deliberativi in cui il popolo romano saltuariamente si raccoglieva (oltre ai ''comitia centuriata'' v'erano pure i ''[[comitia curiata]]'', i ''[[comitia tributa]]'' ed i ''[[concilia plebis]]'') per guidare la politica dello Stato, questa era l'unica basata su un criterio censitario [[Timocrazia|timocratico]] (e anche [[Gerontocrazia|gerontocratico]] se si considera che i ''seniores'', gli anziani tra i 46 e i 60 anni, avevano una maggiore dignità politica rispetto agli ''iuvenes'', i giovani, compresi tra 18 e 45 anni), ovvero in cui i cittadini erano raccolti in gruppi sulla base del reddito (e non per genere o provenienza territoriale). Non a caso a quest'assemblea furono demandati i maggiori compiti di governo, il cui esercizio era riservato al popolo, che consistevano principalmente nell'elezione delle [[Magistrature (storia romana)|magistrature]] maggiori ([[censore (storia romana)|censura]], [[console (storia romana)|consolato]], [[pretore (storia romana)|pretura]]), nella legislazione (spesso in comunione col [[senato romano|senato]]) e nella dichiarazione di guerre. I comizi centuriati avevano anche il ruolo di tribunale nel caso di condanna a pena capitale, nel giudizio del reato di alto tradimento e, almeno nel periodo repubblicano, fino alla fine del [[II secolo a.C.]], non costituisce un giudizio d'appello sui condannati a morte in senso proprio, più genericamente consiste nella richiesta dell'imputato passibile della pena di morte di essere sottratto al potere punitivo (''ius coërcitionis'') del magistrato e sottoposto al giudizio popolare (''[[provocatio ad populum]]''). Particolarmente esplicativi gli episodi narrati da Livio, Ab Urbe condita 2.27.12 (495 a.C.) e 2.55.4-5 (473 a.C.).
 
== Istituzione ==
 
Come vuole la tradizione<ref>[[Tito Livio|Livio]], ''[[Ab Urbe condita libri|Ab Urbe condita]]'' I, 42.</ref> i ''comitia centuriata'' sarebbero il frutto della riforma dell'[[esercito romano|esercito]] operata da [[Servio Tullio]], sesto [[Età regia di Roma|re di Roma]], il quale, nel trasformare l'esercito per renderlo più funzionale, trasfuse anche nella vita civile della città la sua riforma, in ossequio all'ideale (già greco) del cittadino-soldato. In realtà questa tradizione è falsa, a Servio si deve la sola riforma dell<nowiki>'</nowiki>''exercitus'' su base censitaria, mentre l'applicazione del medesimo sistema di riunione dei cittadini alla vita civile venne soltanto dopo il passaggio alla repubblica.
 
== Competenze e declino ==
A quest'assemblea furono demandati i maggiori compiti di governo, il cui esercizio era riservato al popolo, che consistevano principalmente nell'elezione delle [[Magistrature (storia romana)|magistrature]] maggiori ([[censore (storia romana)|censura]], [[console (storia romana)|consolato]], [[pretore (storia romana)|pretura]]), nella legislazione (spesso in comunione col [[senato romano|senato]]) e nella dichiarazione di guerre.
 
I comizi centuriati avevano anche il ruolo di tribunale nel caso di condanna a pena capitale, nel giudizio del reato di alto tradimento e, almeno nel periodo repubblicano, fino alla fine del [[II secolo a.C.]], non costituisce un giudizio d'appello sui condannati a morte in senso proprio, più genericamente consiste nella richiesta dell'imputato passibile della pena di morte di essere sottratto al potere punitivo (''ius coërcitionis'') del magistrato e sottoposto al giudizio popolare (''[[provocatio ad populum]]''). Particolarmente esplicativi gli episodi narrati da Livio, Ab Urbe condita 2.27.12 (495 a.C.) e 2.55.4-5 (473 a.C.).
 
Il comizio centuriato aveva il potere di eleggere le magistrature maggiori e di votare le [[Legge romana|leggi]] di governo della città, su proposta di un magistrato, come accadde nel [[451 a.C.]] quando approvarono le [[leggi delle XII tavole]] elaborate dal [[Decemviri|primo decemvirato]]; era anche investito del ruolo di [[tribunale]] nei casi in cui c'era in gioco la vita dell'accusato ([[giudizi de capite civis|giudizi ''de capite civis'']]). In particolare aveva competenza esclusiva in materia di ''[[perduellio]]'', ovvero alto tradimento, fino alla riforma operata da [[Lucio Appuleio Saturnino]], che istituì la ''quaestio perpetua de maiestate'' ove processare gli accusati di alto tradimento e lesa maestà. Bisogna comunque notare che gran parte della politica romana non veniva definita nel comizio, ma nel senato, e che il comizio veniva sempre più a svolgere un ruolo formale più che sostanziale.
 
Il ruolo chiave del comizio centuriato, come quello delle altre assemblee, che resse Roma insieme al senato in età repubblicana, venne meno con l'aprirsi delle [[Guerre civili (storia romana)|guerre civili]] e con le riforme di [[Gaio Mario|Mario]] e [[Lucio Cornelio Silla|Silla]]; una grande rifioritura del ruolo del comizio si ebbe con [[Augusto]], il quale, per dare una veste di legittimità alle riforme da lui portate avanti, fece larghissimo uso della legge comiziale (quasi tutte le sue leggi sono plebisciti e [[Lex comitialis|leggi comiziali]]). Dopo Augusto tuttavia il comizio declinò definitivamente: pur mantenendo formalmente le sue competenze ed attribuzioni, con l'affacciarsi della [[impero romano|potestà imperiale]] anche quest'organo, come poi il senato, disparve nell'ombra, soppiantato appunto dal dominio sul piano giuridico e giudiziario della figura dell'[[imperatore]] e dei suoi funzionari.
 
== Composizione dell'assemblea ==
Delle tre assemblee con compiti deliberativi in cui il popolo romano saltuariamente si raccoglieva (oltre ai ''comitia centuriata'' v'erano pure i ''[[comitia curiata]]'', i ''[[comitia tributa]]'' ed i ''[[concilia plebis]]'') per guidare la politica dello Stato, questa era l'unica basata su un criterio censitario [[Timocrazia|timocratico]] (e anche [[Gerontocrazia|gerontocratico]] se si considera che i ''seniores'', gli anziani tra i 46 e i 60 anni, avevano una maggiore dignità politica rispetto agli ''iuvenes'', i giovani, compresi tra 18 e 45 anni), ovvero in cui i cittadini erano raccolti in gruppi sulla base del reddito (e non per genere o provenienza territoriale).
 
È sempre Livio a darci le informazioni principali sulla composizione dei ''comitia centuriata'', spiegando le vicende della riforma di [[Servio Tullio]]<ref>''Ab Urbe Condita'' I, 43.</ref> In particolare, Livio nota che l'[[Arma|armamento]] previsto per ogni classe era a carico del soldato stesso (tranne i cavalli, pagati dallo stato 10000 [[Asse (moneta)|assi]] per l'acquisto del cavallo + 2000 assi/anno per il mantenimento del cavallo) e che a maggiore censo si accompagnavano, oltre a maggiori costi per le armi, anche un maggiore peso politico. Inoltre la suddivisione tra ''seniores'' e ''iuvenes'' indicava anche diversi compiti in stato di guerra: agli anziani era affidata la difesa dell'Urbe, ai giovani le guerre fuori Roma. Di seguito ecco la suddivisione dei cittadini in assemblea:
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Si deve ovviamente a [[Servio Tullio]] la prima convocazione del popolo secondo l'ordinamento centuriato; secondo Livio, che riporta testimonianze anche di un altro storico romano, [[Fabio Pittore]], il comizio fu convocato in armi al di fuori del ''[[pomerium]]'', il confine sacro della città, nel [[Campo Marzio]], luogo che restò sua sede anche per le successive convocazioni. Durante la prima convocazione Servio elevò sacrifici agli dei e celebrò la conclusione del censimento (''[[lustratio]]''), effettuato proprio per la costituzione del comizio centuriato. Secondo Fabio Pittore erano presenti 80000 uomini in armi, numero che crebbe poi nel tempo rendendo la convocazione sempre più difficile.
 
== Competenze e declino ==
Il comizio centuriato aveva il potere di eleggere le magistrature maggiori e di votare le [[Legge romana|leggi]] di governo della città, su proposta di un magistrato, come accadde nel [[451 a.C.]] quando approvarono le [[leggi delle XII tavole]] elaborate dal [[Decemviri|primo decemvirato]]; era anche investito del ruolo di [[tribunale]] nei casi in cui c'era in gioco la vita dell'accusato ([[giudizi de capite civis|giudizi ''de capite civis'']]). In particolare aveva competenza esclusiva in materia di ''[[perduellio]]'', ovvero alto tradimento, fino alla riforma operata da [[Lucio Appuleio Saturnino]], che istituì la ''quaestio perpetua de maiestate'' ove processare gli accusati di alto tradimento e lesa maestà. Bisogna comunque notare che gran parte della politica romana non veniva definita nel comizio, ma nel senato, e che il comizio veniva sempre più a svolgere un ruolo formale più che sostanziale.
 
Il ruolo chiave del comizio centuriato, come quello delle altre assemblee, che resse Roma insieme al senato in età repubblicana, venne meno con l'aprirsi delle [[Guerre civili (storia romana)|guerre civili]] e con le riforme di [[Gaio Mario|Mario]] e [[Lucio Cornelio Silla|Silla]]; una grande rifioritura del ruolo del comizio si ebbe con [[Augusto]], il quale, per dare una veste di legittimità alle riforme da lui portate avanti, fece larghissimo uso della legge comiziale (quasi tutte le sue leggi sono plebisciti e [[Lex comitialis|leggi comiziali]]). Dopo Augusto tuttavia il comizio declinò definitivamente: pur mantenendo formalmente le sue competenze ed attribuzioni, con l'affacciarsi della [[impero romano|potestà imperiale]] anche quest'organo, come poi il senato, disparve nell'ombra, soppiantato appunto dal dominio sul piano giuridico e giudiziario della figura dell'[[imperatore]] e dei suoi funzionari.
 
==Note==
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==Bibliografia==