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{{Nota disambigua|nell'ambito militare|Occupazione militare}}
{{F|diritto civile|maggio 2013}}
L''''occupazione''', (in [[lingua latina|latino]] ''occupatio'') in [[diritto]], è una [[Condotta (diritto)|condotta]] consistente nella presa di [[possesso]] di beni mobili o immobili, che appartengano o meno ad altri soggetti.<br />Può costituire un [[modo di acquisto della proprietà]] per [[usucapione]] quando il bene oggetto dell'occupazione non appartiene ad alcuno (cosiddette [[res nullius]]) o sono state volontariamente abbandonate dal proprietario (cosiddette [[res derelictae]]).
 
== Cenni storici ==