Comizi centuriati: differenze tra le versioni

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== Competenze ==
A quest'assemblea furono demandati i maggiori compiti di governo, il cui esercizio era riservato al popolo, che consistevano principalmente nell'elezione delle [[Magistrature (storia romana)|magistrature]] maggiori ([[censore (storia romana)|censura]], [[console (storia romana)|consolato]], [[pretore (storia romana)|pretura]]), nella legislazione (spesso in comunione col [[senato romano|senato]]) e nella dichiarazione di guerre.
 
Il primo atto deliberativo di quest'assemblea, secondo [[Cicerone]], fu la [[Provocatio ad populum]]<ref>[[Cicerone]], [[De re publica]], 2, 53</ref> che nella sua prima formulazione, prevedeva per i condannati a morte o alla fustigazione, la possibilità di appellarsi al popolo.
 
I comizi centuriati avevano anche il ruolo di tribunale nel caso di condanna a pena capitale, nel giudizio del reato di alto tradimento e, almeno nel periodo repubblicano, fino alla fine del [[II secolo a.C.]], non costituisce un giudizio d'appello sui condannati a morte in senso proprio, più genericamente consiste nella richiesta dell'imputato passibile della pena di morte di essere sottratto al potere punitivo (''ius coërcitionis'') del magistrato e sottoposto al giudizio popolare (''[[provocatio ad populum]]''). Particolarmente esplicativi gli episodi narrati da Livio, Ab Urbe condita 2.27.12 (495 a.C.) e 2.55.4-5 (473 a.C.).