Immunità (diritto): differenze tra le versioni

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=== Immunità del presidente della Repubblica ===
 
Il [[Presidente della Repubblica]] non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, fatta eccezione per i casi di [[alto tradimento]] e di [[Giustizia_politica#Diritto_penale|attentato alla Costituzione]], come stabilito dall'articolo 90 della [[Costituzione italiana|Costituzione]]<ref>[http://www.senato.it/istituzione/29375/131336/131368/131376/articolo.htm Art. 90 della Costituzione] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090522123103/http://www.senato.it/istituzione/29375/131336/131368/131376/articolo.htm |data=22 maggio 2009 }}</ref>, per i quali può esser posto in stato di accusa dal [[Parlamento]] in seduta comune, e giudicato dalla [[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte Costituzionale]], integrata nella sua composizione da 16 cittadini tratti a sorte da un elenco di 45 persone compilato dal Parlamento tra i cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.
 
Per gli atti non rientranti nel concetto di atti eseguiti nello svolgimento delle proprie funzioni il Presidente della Repubblica è equiparato a qualsiasi altro cittadino; tuttavia, ragioni di opportunità costituzionale sconsigliano di sottoporre il Presidente al giudizio della [[magistratura]] ordinaria, considerata la sua posizione di vertice nel [[Consiglio superiore della magistratura]].