Brigantaggio postunitario italiano: differenze tra le versioni

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Alla fine del brigantaggio contribuì anche il cessare dell'appoggio da parte dello Stato pontificio, che per i primi anni costituiva una terra di rifugio ed asilo a tutti quelli che sconfinavano nel suo territorio. Nel 1864 la rivista ''[[La Civiltà Cattolica]]''<ref>Civilta' Cattolica, ''Del brigantaggio del Regno di Napoli'', Anno decimo quinto, Vol. XI, Serie V, 1864</ref> scriveva: "''una delle piaghe più cancrenose del preteso regno d'Italia è il cosiddetto brigantaggio che da quattro anni infierisce nelle province meridionali''", e dopo aver descritto e denunciato le azioni repressive del governo e l'impoverimento delle popolazioni causato dall'incremento dei prezzi e concludeva "''che la cagione del brigantaggio è politica, cioè l'odio al nuovo Governo''".
 
Nello stesso Stato pontificio, per meglio combattere il brigantaggio nelle [[provincia di Frosinone]], vennero istituito nel 1865 dal conte [[Leopoldo Lauri]], comandante della [[gendarmeria pontificia]], dei corpi formati da volontari provenienti da zone di montagna - detti [[squadriglieri pontifici]] col vantaggio di essere conoscitori dei luoghi, che arrivò a contare fino a 1443 armati nel 1870.<ref>Cfr. pag. 76 e seguenti in C. Bartolini (1897)</ref> Nel 1867 ''[[La Civiltà Cattolica]]''<ref>''Civiltà Cattolica'', "Cronaca contemporanea Cose Italiane", Anno decimo ottavo, Vol. X, Serie VI, 1867</ref> riportava un [[editto]] del 17 marzo 1867 del [[monsignor]] [[Luigi Pericoli]] - un [[delegato apostolico]] - emanato allo scopo di contrastare il [[brigantaggio]] dalle province di [[Frosinone]] e [[Velletri]]. Il contenuto dell'editto era preceduto dalla premessa che "''tra le miserande conseguenze dell'usurpazione violenta del reame di di Napoli, si ha purtroppo da deplorare già da sette anni, e produsse già troppe rovine, quella del brigantaggio, che imperversa sulle frontiere delle province meridionali dello stato Pontificio, dove si annido' fra le giogaie de' monti e le selve inestricabili, per quinci piombare, quando dall'uno o dall'altra parte dei due stati confinanti, a compiere le più esecrabili ribalderie''". Tra le varie norme introdotte l'editto considerava "conventicola" (vietata) anche la riunione di due soli briganti armati, taglie variabili da 2.500 a 6.000 lire per la consegna o uccisione di briganti e premi in denaro per briganti che consegnino alla giustizia loro compagni (sia vivi che morti), 10 - 15 anni di galera per chi ostacolasse la lotta al brigantaggio, possibile allontanamento dalla provincia di dimora dei familiari di briganti, divieto di muoversi in campagna portando con sé un eccesso di viveri e di indumenti, divieto di assumere come pastori o custodi per il bestiame i parenti di briganti, la chiusura di osterie, case di campagna e distruzione di capanne che potessero servire come rifugio ai briganti.
 
Infine l'articolo della rivista riportava di un accordo verbale, che "''potrebbe riuscire salutare ed efficace''", intercorso tra il comandante delle truppe pontificie e quello delle truppe del [[regio esercito italiano]] che avrebbe permesso alle truppe di uno Stato di sconfinare nell'altro durante l'inseguimento di briganti in fuga, tale accordo noto come "[[Convenzione di Cassino]]", dal nome del paese in cui il 24 febbraio 1867 venne sancito dall'incontro fra il Conte Leopoldo Lauri Maggiore Comandante la 2<sup>a</sup> suddivisione della gendarmeria della provincia di Frosinone e Lodovico Fontana Maggior Generale Comandante la 1<sup>a</sup> zona militare di Cassino<ref name="Cfr G. Martina, p.144 1985">[[Giacomo Martina]], p.144 (1985)</ref>; esso riprendeva quello preesistente stipulato il 4 luglio 1816 tra il governo papale e quello borbonico, che era stato rinnovato e ampliato il 19 luglio 1818.<ref>Vedi pagg. 27 e 30 di Antonio Coppi, ''Discorso sul Brigantaggio dell'Italia media e meridionale dal 1572 al 1825'' Tip. Salviucci, Roma, 1867</ref>