Legge 23 agosto 1988, n. 400: differenze tra le versioni

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La legge disciplina i tipi di regolamento e le procedure d'adozione che sono attribuite al [[Governo]] e può considerarsi un'applicazione dei precetti di cui al Titolo III della [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]. Disciplina, tra l'altro, le norme di funzionamento dell'attività del Governo come le modalità di convocazione e la formazione dell'ordine del giorno, le attribuzioni del [[Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|Presidente del Consiglio]] e del [[Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|Consiglio dei ministri]] e l'esercizio del potere regolamentare da parte del Governo.
 
== Storia ==
{{portale|diritto|politica}}
La necessità di mantenere l' unità di [[Indirizzo politico-amministrativo|indirizzo politico ed amministrativo]] del Governo ha portato ad introdurre nel 1988 la legge n. 400. Per lungo tempo è rimasto confuso il quadro di riferimento normativo in assenza di una legge generale che disciplinasse l'ordinamento della Presidenza del Consiglio, in sua assenza si faceva riferimento al "decreto [[Giuseppe Zanardelli|Zanardelli]]" che oramai era inadeguato rispetto ai nuovi problemi posti in una società radicalmente diversa da quella dei primi anni del [[XX secolo|XX secolo.]]{{portale|diritto|politica}}
 
[[Categoria:Leggi dello stato italiano]]