Giusnaturalismo: differenze tra le versioni
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== Evoluzione storica ==
{{vedi anche|Filosofia#La filosofia nella storia del pensiero occidentale}}
Le prime riflessioni sul diritto naturale sono rinvenibili già nel [[Filosofia greca|pensiero greco]] [[età classica|classico]] e, specificamente, nello [[stoicismo]], dunque nel [[cristianesimo]] antico e [[Medioevo|medievale]]. Però, per [[antonomasia]], s'intende per giusnaturalismo la corrente di pensiero filosofico-giuridica maturata fra il [[Seicento]] e il [[Settecento]]<ref name=DizPol1/> (la cosiddetta ''scuola moderna del diritto naturale'')<ref>{{cita libro|autore=Massimo Mori|titolo=Storia della filosofia moderna|anno=2012|editore=Editori Laterza|città=Roma-Bari|annooriginale=2005|capitolo=Hobbes|citazione=Con questo termine [: Giusnaturalismo] – che deriva dal latino ''ius'', ‘diritto' e ''natura'' – ci si riferisce alla dottrina secondo cui il diritto ha un fondamento naturale indipendente dall'autorità politica che emana la singola legge e le conferisce una determinata configurazione storica o positiva. Nell'Antichità e nel Medioevo, quando il giusnaturalismo trovò espressione soprattutto nello stoicismo, nella Patristica agostiniana e nella Scolastica tomista, la ‘natura' in cui si trova inscritto il diritto è lo stesso ordine ontologico e teologico del mondo. Nel Sei-Settecento il giusnaturalismo assume una forma moderna – cui corrisponde la più esatta denominazione di ‘scuola moderna del diritto naturale' – nella quale il diritto viene fondato non più sulla natura in generale, ma su quella umana in particolare, e quindi sulla ragione. Il diritto naturale perde il carattere metafisico-teologico (e quindi oggettivo, inscritto nelle cose stesse), per diventare diritto razionale (e quindi soggettivo, non nel senso di variare da individuo a individuo, poiché la ragione è unica, ma di essere proprio soltanto del soggetto umano)|pp=94-95|ISBN=978-88-420-7569-1}}</ref><ref>Ma per un orientamento contrario sul concetto di ''scuola moderna del diritto naturale'' vedi {{Cita|G. Fassò|p. 89, ove si dice: «Gli svariati filosofi, giuristi e scrittori politici che nel Sei e nel Settecento hanno trattato del diritto nello spirito e con l'atteggiamento che abbiamo detto risaltare particolarmente nel giusnaturalismo moderno vengono tradizionalmente raggruppati in quella che fu, ed è ancora, chiamata ‘scuola moderna del diritto naturale': la cui origine si fa risalire a Grozio. Tale denominazione, per verità, è impropria: non solo perché molte dottrine etiche e giuridiche si sono richiamate al diritto naturale in ogni tempo, ma soprattutto perché gli scrittori del Sei e del Settecento che vengono considerati appartenenti a questa ‘scuola' sono lungi dal formare un complesso organico, ed anzi presentano spesso forti differenze fra l'uno e l'altro. In questa pretesa ‘scuola' sono per tradizione compresi scrittori eterogenei, filosofi (tra cui alcuni grandissimi, nella cui dottrina il giusnaturalismo è marginale), giuristi, teorici politici; di orientamento, oltre che di valore, filosofico diversissimo, e di idee politiche talvolta antitetiche».|Fas2}}</ref> che ha rielaborato il concetto classico di diritto naturale interpretandolo in chiave razionalistica e [[Umanesimo|umanistica]].<ref name=AdGrVe218/> Benché la fine della storia della scuola moderna del diritto naturale si faccia coincidere con la morte
* quella che presuppone una legge giusta e assolutamente valida, superiore alle leggi positive perché dettata da una volontà sovraumana (cosiddetto ''giusnaturalismo volontaristico'');<ref name=Fas30/><ref name=DizPol1/>
* quella che intende la legge naturale come istinto comune a ogni animale (cosiddetto ''giusnaturalismo naturalistico'');<ref name=Fas30/><ref name=DizPol1/>
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