Società cooperativa (diritto italiano): differenze tra le versioni

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Le società cooperative godono di [[autonomia patrimoniale]] perfetta. L'art. 2518 dispone che nelle società cooperative per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio (sono [[persone giuridiche]]).
 
Le leggi speciali possono imporre un numero minimo di soci maggiore dell'ordinario per determinate categorie di cooperative (es. 200 soci per le [[Credito cooperativo|banche di credito cooperativo]]); anche le [[Banchebanche Popolaripopolari]] sono costituite in forma cooperativa e rappresentano un ibrido fra gli istituti bancari tradizionali (es. Casse di Risparmio) e le B.C.C. in quanto hanno alcune caratteristiche dell'una (possono essere quotate in Borsa come le banche tradizionali) e alcune caratteristiche dell'altra (voto capitario come per le B.C.C.).
 
== Tipologie di cooperative ==
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[[File:Centro Commerciale Porta d'Orvieto Coop Centro Italia.JPG|thumb|Centro commerciale Porta d'[[Orvieto]] [[Coop Centro Italia]] ]]
A seconda della natura dei soci e delle finalità che gli stessi intendono perseguire possiamo avere:
* una '''[[Credito cooperativo|Cooperativa di credito]]''': in particolare queste sono rappresentate dalle Banche di Credito Cooperativo (BCC): lo scopo consiste nel fare una politica del credito equa verso i loro soci e clienti, discostandosi da logiche di mero guadagno;
* una '''[[Cooperativa di consumatori]]''': l'obiettivo è di acquistare e rivendere beni di ottima qualità a prezzi vantaggiosi ai propri soci, e più in generale, ai [[consumatori]] (un esempio di tale cooperativa possono essere le cooperative consorziate in [[Coop Italia]]);
* una '''Cooperativa di dettaglianti''': lo scopo è unirsi sotto un'unica insegna per occuparsi congiuntamente di acquisti e pubblicità. Questo tipo di associazione permette di risparmiare risorse e di affrontare uniti la concorrenza.
* una '''Cooperativa di produzione e lavoro''': lo scopo consiste nel procurare lavoro alle migliori condizioni possibili per i propri soci-lavoratori; il rapporto fra socio e cooperativa è regolato dal Regolamento interno (obbligatorio per questo tipo di cooperative ai sensi della Legge 142/2001);
* una '''[[Cooperativa sociale]]''': si tratta di una cooperativa di lavoro per la gestione di servizi socio sanitari ed educativi (dette di tipo A) o finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate come disabili, ex detenuti, ecc.(dette di tipo B);
* una '''Cooperativa di abitanti''' o '''Cooperativa edilizia''': finalizzata alla costruzione di alloggi per i propri soci in un rapporto corretto tra qualità e prezzo;
* una '''Cooperativa agricola''' o '''della pesca''': si tratta di una cooperativa per coltivazione, trasformazione, conservazione, distribuzione di prodotti agricoli o zootecnici oppure finalizzate all'esercizio in comune della pesca o di attività ad essa inerenti.
* una '''[[Cantina sociale]]''': si tratta di una cooperativa che ha lo scopo di [[vinificazione|vinificare]] e commercializzare in modo associato il vino prodotto a partire dalle uve conferite dai soci; analogo scopo, in campo lattiero-caseario e oleicolo, hanno le '''latterie sociali''' e i '''[[Frantoio (olivo)|frantoi]] sociali'''.
* una cooperativa di secondo grado ovvero un [[consorzio]] di cooperative.