Funzionario: differenze tra le versioni

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In [[Italia]], invece, i funzionari pubblici non avevano uno [[status]] differenziato dagli altri pubblici dipendenti prima degli anni novanta del [[XX secolo]], quando il rapporto di lavoro aveva natura pubblicistica per tutti i pubblici dipendenti, né lo hanno ora, che il rapporto di lavoro [[Pubblico_impiego#Privatizzazione_del_diritto_del_lavoro_pubblico_in_Italia|ha assunto natura privatistica]]: per tutti i pubblici dipendenti vige la competenza del [[giudice civile]] in ordine agli ''atti paritari'', in cui si negozia la controprestazione e lo stipendio; residua la competenza del [[Tribunale amministrativo regionale|giudice amministrativo]], per la disciplina speciale che regola l'attività d'ufficio (''atti d'imperio'') ed il reclutamento (essendo mantenuto l'obbligo di concorso pubblico per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato). Il funzionario italiano entra in un ambito tutto pubblicistico solo quando passa alla [[Dirigente (pubblica amministrazione italiana)|dirigenza]] oppure se appartiene ad alcune categorie speciali ([[prefetto (ordinamento italiano)|carriera prefettizia]], [[agente diplomatico|diplomatici]] ecc.).
==== Funzionari onorari ====
Nel [[diritto amministrativo]] italiano sono definiti amministratori pubblici<ref>Quindi equiparati a vari fini, volta a volta specificati dalla normativa quando li elenca insieme: v. articolo 14 del [[Legge_Severino#Decreto_legislativo_33.2F2013|Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33]], sugli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali.</ref> tanto i titolari di organi politici ([[capo dello stato]], membri del [[governo]] ecc.) quanto i dirigenti o funzionari titolari di uffici amministrativi sottoposti alla loro direzione. Questi ultimi prestano servizio per lo Stato o l'ente pubblico in modo professionale, quale loro attività lavorativa, laddovementre i titolari di organi politici sono ''funzionari onorari'', che prestano servizio non a titolo professionale (il che non esclude che anch'essi possano essere remunerati per la loro attività)<ref>"Infatti: 1. Non si entra in Parlamento per concorso ma perché si è eletti. 2. La durata del mandato parlamentare non è stabilita da un contratto di lavoro ma dalle elezioni politiche che di norma si svolgono ogni cinque anni. 3. Nel caso dei vitalizi il loro ammontare decresce in proporzione agli anni di contribuzione. 4. Il trattamento previdenziale dei parlamentari, a differenza delle pensioni ordinarie, può essere sospeso o ridotto temporaneamente in tutti i casi di incompatibilità che valgono per i parlamentari in carica. 5. L'equilibrio tra contributi versati e assegni previdenziali percepiti è impossibile perché è fisso e stabilito dalla Costituzione il numero di coloro che versano (945 parlamentari) mentre il numero di coloro che percepiscono è sempre superiore e cresce costantemente al variare del tasso di ricambio dei parlamentari deciso dai cittadini con il loro voto": http://www.ilparlamento.eu/wp-content/uploads/2018/04/Nota-Questori-Senato-1.pdf .</ref>.
 
Spesso il termine funzionario viene usato, in modo restrittivo, per indicare solamente i titolari di organi burocratici, in contrapposizione quindi a [[politico]]; la contrapposizione non riguarda solo la diversa configurazione del rapporto di servizio ma anche il diverso ruolo: infatti, dal funzionario (burocratico), a differenza del politico, ci si attende un comportamento imparziale, mosso solamente da considerazioni tecniche e giuridiche, volto a conseguire i fini indicati dal politico. D'altra parte è evidente che tale contrapposizione finisce per sfumare notevolmente laddove la nomina e gli avanzamenti di carriera del funzionario burocratico sono decisi in base a criteri di appartenenza politica, secondo la logica dello ''[[spoil system]]'', e non in base a criteri meritocratici.