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== Legislazione mondiale ==
=== Italia ===
{{Citazione|Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con la morte (pena sostituita con l'[[ergastolo]]). Se è cagionata la morte di una sola persona si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.|Articolo 422 [[Codice penale italiano]]}}l
 
 
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Il [[codice penale italiano]] prevede il [[reato]] di strage all'art. 422, tra i [[delitto|delitti]] contro l'incolumità pubblica. La [[fattispecie]] criminosa descritta nell'articolo consiste nel compiere "atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità" (reato di pericolo), "al fine di uccidere" (dolo specifico). Il delitto è punito con l'[[ergastolo]], se dal fatto deriva la morte di una o più persone; con la [[reclusione]] non inferiore a quindici anni negli altri casi (quindi, se, ad esempio, vi sono solo feriti o se la strage fallisce). Nel [[Codice penale italiano#Cenni storici|testo originario]] dell'articolo, se dal fatto derivava la morte di più persone, era comminata la [[pena capitale]].