Maggiore età: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Recupero di 1 fonte/i e segnalazione di 1 link interrotto/i. #IABot (v1.6.5)
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
Riga 4:
 
== La disciplina italiana ==
Secondo l'ordinamento italiano, con la maggiore età si acquisisce la [[capacità di agire]], da non confondere con la [[capacità giuridica]], che si acquisisce, invece, direttamente con la nascita. Dall'entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, n. 39, avvenuta il 10 marzo 1975, la maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno (in precedenza al ventunesimo).
 
I minorenni sono sottoposti, in base alla riforma del diritto di famiglia del [[2013]], alla responsabilità genitoriale, istituto che ha superato il vecchio regime della ''potestà'' (sino al 1975 patria potestà) e che si applica a qualsiasi [[figlio]] riconosciuto come tale dalla legge, essendo venuta meno la distinzione tra figli legittimi, figli legittimati, figli naturali riconosciuti e figli adottati. La responsabilità consiste nel diritto-dovere all'educazione, all'istruzione e alla tutela, nonché nella rappresentanza nell'esercizio di [[Diritto reale|diritti reali]] sui [[Bene (diritto)|beni]] di loro [[proprietà (diritto)|proprietà]]. Quest'ultima funzione può essere esercitata da [[tutore (diritto)|tutori]], anche temporanei. Il minore, a partire dalla riforma del 1975, può ricorrere al [[giudice tutelare]] nel caso ritenga che i suoi genitori o tutori non stiano perseguendo i propri interessi; al minore viene inoltre riconosciuto il diritto a provvedere autonomamente, in ragione delle sue possibilità, ai suoi bisogni esistenziali.