Counseling: differenze tra le versioni

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=== Diatriba sul ''counseling'' ===
{{L|professioni|maggio 2017|si parla unicamente di Italia}}
 
Le maggiori critiche all'attività di ''counseling'' vengono mosse da una ampia parte della categoria degli [[psicologi]] (il [[Ordine nazionale degli psicologi|Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi]], alcuni Ordini regionali ed alcune associazioni di categoria) e riguardano, in particolare, i seguenti punti:
Le associazioni di categoria di ''counseling'' ed alcune associazioni di categoria di psicologi, sostengono invece che:
* già l'[[Antitrust]] si èera espresso nel [[1999]]<ref>{{cita web|url=http://www.assocounseling.it/docs/miscellanea/agcm1999PI2412.pdf|titolo=Provvedimento PI2412|data=16 luglio 1999|editore=AGCM|accesso=31 luglio 2009}}</ref> rispetto alla non obbligatorietà dell'esistenza di un Ordine professionale per esercitare una professione;
* il recepimento della [[Direttiva dell'Unione Europea]] 2005/36/CE<ref>D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 206, in materia di "Attuazione della direttiva 2005/36/CEE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali".</ref> offre la possibilità per le associazioni di categoria di ''counseling'' di potersi iscrivere in uno speciale elenco redatto dal Ministero della Giustizia;
* il successivo [[Decreto Interministeriale]] (Ministero della Giustizia e [[Ministero del commercio internazionale]])<ref>DM 28 aprile 2008, in materia di "Requisiti per l'individuazione e l'annotazione degli enti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate. Procedimento per la valutazione delle istanze e per la annotazione nell'elenco. Procedimento per la revisione e gestione dell'elenco".</ref> che istituisce il procedimento per la valutazione delle istanze di riconoscimento delle associazioni di categoria.
 
Le maggiori critiche all'attività di ''counseling'' vengono mosse da una ampia parte della categoria degli [[psicologi]] (il [[Ordine nazionale degli psicologi|Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi]], alcuni Ordini regionali ed alcune associazioni di categoria), e riguardanoanche sulla base della normativa e della giurisprudenza, riguardano in particolare, i seguenti punti:
 
* l'attività di ''counseling'' è in realtà attività di "consulenza psicologica" e "sostegno psicologico" e, pertanto, i ''counselor'' che si definiscono tali ma che non sono psicologi iscritti all'Ordine compiono un abuso ([[esercizio abusivo di professione]]). L'attività del "counselor" è infatti totalmente sovrapponibile ai compiti che già spettano allo psicologo secondo la Legge 56/89 ;<ref>{{Cita news|autore=Jacopo Chiostri|url=http://www.assocounseling.it/approfondimenti/articolo.asp?cod=106|titolo=Gli psicologi: troppi abusivi|pubblicazione=[[Il Sole 24 ORE]]|giorno=30|mese=9|anno=2009|pagina=26|accesso=15 ottobre 2009}}</ref>;
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* molte competenze del ''counseling'' sono competenze proprie alla professione di psicologo, e dunque le stesse scuole di specializzazione per [[psicoterapeuta|psicoterapeuti]] che erogano corsi di ''counseling'' a non psicologi potrebbero compiere un abuso in riferimento agli articoli 8 e 21 del codice deontologico degli psicologi;<ref>«''L'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all'attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all'esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull'applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l'insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l'insegnamento di conoscenze psicologiche''.»</ref> Questo principio, ribadito dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia, ed avverso cui era stata promossa un'azione legale da alcuni ricorrenti, è stato confermato dalla Sentenza n. 10289 del 26 maggio [[2011]] della quinta sezione civile del Tribunale di Milano. Avverso questa sentenza di primo grado è stato effettuato ricorso in appello, che si è concluso confermando la sentenza di primo grado, evidenziando il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti<ref>{{collegamento interrotto|1=[http://www.opl.it/showPage.php?template=news&id=569 Ordine degli Psicologi della Lombardia] |date=febbraio 2018 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>.
* molte competenze del ''counseling'', essendo competenze proprie alla professione di psicologo, possono essere esercitate solo da psicologi iscritti all'Albo, ex art. 1, L. 56/89.<ref>«La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito».</ref>
* la Magistratura, sia in sede penale che amministrativa, ha più volte condannato counselor per esercizio abusivo di professione di psicologo, evidenziando ripetutamente la natura riservata agli psicologi degli interventi tesi a occuparsi del disagio psichico (ad es., Sentenza 83/2015 Corte Appello Milano, Sentenza Cassazione 39339/2017, Sentenza Cassazione 16562/2016)<ref>[http://www.ordinepsicologilazio.it/psicologi/tutela/sentenza-tar-lazio-il-counseling-e-dello-psicologo-buona-la-prima/] TAR Lazio</ref><ref>[https://www.studiocataldi.it/articoli/21863-il-counselor-non-puo-fare-lo-psicologo.asp] Cassazione 16562/2016</ref>.
Le associazioni di categoria di ''counseling'' ed alcune associazioni di categoria di psicologi, sostengono invece che:
 
* già l'[[Antitrust]] si è espresso nel [[1999]]<ref>{{cita web|url=http://www.assocounseling.it/docs/miscellanea/agcm1999PI2412.pdf|titolo=Provvedimento PI2412|data=16 luglio 1999|editore=AGCM|accesso=31 luglio 2009}}</ref> rispetto alla non obbligatorietà dell'esistenza di un Ordine professionale per esercitare una professione;
* la giurisprudenza attualmente esistente in Italia non ha fino ad oggi rilevato&nbsp;– nonostante precise accuse rivolte ai ''counselor'' di esercizio abusivo della professione di psicologo ai sensi dell'art. 348 del [[Codice penale italiano|Codice penale]] – abusi di professione da parte di ''counselor'';<ref>Cfr. ad esempio, ultima in ordine di tempo, la sentenza n° 619 del 18 marzo [[2010]] del Tribunale penale di [[Lucca]] che ha scagionato due counselor accusati di esercizio abusivo della professione di psicologo perché ''il fatto non sussiste''.</ref>
* il recepimento della [[Direttiva dell'Unione Europea]] 2005/36/CE<ref>D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 206, in materia di "Attuazione della direttiva 2005/36/CEE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali".</ref> offre la possibilità per le associazioni di categoria di ''counseling'' di potersi iscrivere in uno speciale elenco redatto dal Ministero della Giustizia;
* il successivo [[Decreto Interministeriale]] (Ministero della Giustizia e [[Ministero del commercio internazionale]])<ref>DM 28 aprile 2008, in materia di "Requisiti per l'individuazione e l'annotazione degli enti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate. Procedimento per la valutazione delle istanze e per la annotazione nell'elenco. Procedimento per la revisione e gestione dell'elenco".</ref> che istituisce il procedimento per la valutazione delle istanze di riconoscimento delle associazioni di categoria.
La dialettica di questa differenza di posizioni si estrinseca attraverso tre distinti canali:
* politico-professionale: attraverso la discussione e il dibattito interno alle due categorie;