Diritto dell'Unione europea: differenze tra le versioni

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== Cenni storici ==
{{Vedi anche|Comunità Rconomica Europea|Storia dell'integrazione europea}}
 
Nella storia dell'Unione Europea, alla nascita delle prime forme embrionali quali la [[Comunità europea del carbone e dell'acciaio|CECA]] ([[1951]]) e poi la [[Comunità europea|CEE]] ([[1957]]), non esisteva un vero e proprio diritto comunitario, ma le Comunità esistenti operavano sostanzialmente come [[organizzazione internazionale|organizzazioni internazionali]] dotate di particolari poteri.
 
Un vero e proprio diritto comunitario sorge con l'esercizio - da parte degli organi comunitari - della potestà di emanare atti nelle (allora limitate) materie di competenza<ref>Si tratta di una potestà loro conferita dai predetti trattati istitutivi con apposite "norme sulle fonti": esse superano la precarietà della discussa applicazione alle organizzazioni internazionali della [[Teoria dei poteri impliciti]], che legittimerebbe ad emanare atti già in virtù dell'attribuzione pattizia della competenza per materia.</ref>. In tal modo fu accettato, da parte degli stati membri, il [[metodo comunitario]], a discapito del metodo tradizionale intergovernativo che era stato seguito dalla fine della [[Seconda guerra mondiale]] e che pur aveva dato numerosi risultati.
 
{{Vedi anche|Unione europea#Status giuridico}}
 
Il sistema comunitario prevede:
 
* la prevalenza degli organi di individui, che siedono negli stessi a titolo individuale e non in rappresentanza di Stati;
* il [[Maggioranza|principio maggioritario]], che sostituisce quello dell'unanimità e rende più efficace il processo di formazione delle decisioni comunitarie;