Shari'a: differenze tra le versioni

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== Natura della sharī‘a ==
Sebbene in alcuni stati a maggioranza musulmana la sharī‘a venga considerata come una fonte di diritto positivo, nell'Islam delle origini e per molti studiosi attuali (tra i quali [[Tariq Ramadan]]) essa è più propriamente un codice di comportamento etico che dovrebbe essere privo di potere coercitivo.
 
Secondo gli ''ʿulamāʾ'' (studiosi delle discipline giuridiche), la shariʿa consentirebbeconsente la [[pena di morte]] innei quattroseguenti casi: [[omicidio]] ingiusto di una persona, [[adulterio]] (sia per l'uomo che per la donna), [[bestemmia]] contro Dio (da parte di persone di qualunque fede) e [[apostasia]] (''ridda''). TutteA lequesti altresi sentenzedeve aggiungere anche l’omosessualità, specificatamente indicato come caso assoggettato alla pena di morte nella Sunna (i “detti”, qualiossia adgli esempio“hadith”, ledel condanneProfeta capitaliMaometto): per"Quando [[omosessualità]]un inuomo staticavalca comeun altro uomo, il trono di Dio trema. Uccidete l'[[Iran]],uomo lache [[Nigeria]]lo ofa e quello che se lo fa fare. Il sihaq (lesbismo) delle donne è zina (rapporti illegittimi) tra esse". Il Messaggero di Allah ha detto: "Chiunque trovate fare l'[[Arabiaazione Saudita]]del popolo di Lot (sodomia, sonoomosessualità), quindigiustiziate colui che la conseguenzacommette dele dispostocolui dial legislazioniquale extra-sciaraiticheviene commessa." (Hadith trasmesso da Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Majah.)
 
L'islam riconosce l'Antico e il Nuovo Testamento della Bibbia come testi religiosi sacri, secondi per importanza al Corano che chiarisce e completa la Rivelazione di Allah ai profeti. Le fonti normative del Corano prevalgono pertanto su tutta la tradizione biblica precedente. Nel caso dell'adulterio, il Corano non prevede testualmente la pena della lapidazione, previstala quale trova invece fondamento giuridico religioso direttamente nella [[Torah]]Sunna, che rappresenta la dottrina religiosa al pari del Corano: "Gli ebrei giunsero dal messaggero di Allah e gli dissero che un uomo e una donna dei loro avevano commesso adulterio… Il profeta diede allora l'ordine che entrambi fossero lapidati." ([[Deuteronomio]]Hadith Sahih Bukhari, Volume 56, Hadith 829).
 
In tema di [[diritti della donna]], il Corano prevede: partecipazione alla successione ereditaria (in misura minore del sesso maschile), proprietà dei beni durante il matrimonio in regime di separazione, disponibilità della dote matrimoniale (che è un diritto esclusivo della moglie, di cui può chiedere il pagamento per riscatto), facoltà di rifiutare proposte matrimoniali e nullità dei matrimoni combinati, possibilità di accordarsi col marito per una convivenza da separati, ovvero possibilità per la donna di chiedere unilateralmente il divorzio (senza il consenso del coniuge e senza motivazione) contro il pagamento di un riscatto in denaro. Parimenti, l'uomo può ripudiare la moglie a fronte del riscatto della dote matrimoniale a favore di lei. Padre, fratelli e da ultimo il marito hanno l'obbligo del mantenimento economico della donna in termini di vitto, alloggio e vestiario, anche se questa dispone di un adeguato reddito proprio.
 
== Note ==