Cittadinanza italiana: differenze tra le versioni

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* automaticamente, secondo lo ''ius sanguinis'' (per nascita, [[figlio naturale|riconoscimento]] o [[adozione]], da anche un solo genitore cittadino italiano), oppure secondo lo ''[[ius soli]]'' (solo nati in Italia da genitori [[apolide|apolidi]] ovvero da genitori noti il cui ordinamento giuridico di origine non contempla lo "ius sanguinis");
* su domanda, secondo lo ''ius sanguinis'' (vedi sotto) o per aver prestato [[servizio militare]] di leva o [[servizio civile]];
* per ''elezione'' se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede legalmente ed ininterrottamente fino ai 18 anni; la dichiarazione dev'essere fatta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età<ref>{{Cita web |url=http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/sottotema002.html |titolo=Copia archiviata |accesso=8 giugno 2012 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20120601040550/http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/sottotema002.html |dataarchivio=1º giugno 2012 |urlmorto=sì |=http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/cittadinanza/sottotema002.html }}</ref>;
* per ''[[naturalizzazione]]'', dopo 10 anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali e di presenza di adeguate risorse economiche; il termine è ridotto a 3 anni per ex cittadini italiani ed i loro immediati discendenti (''ius sanguinis'') e per gli stranieri nati in Italia (''ius soli''), a 4 anni per i cittadini di altri paesi dell'[[Unione europea]] e 5 anni per gli apolidi ed i rifugiati.
* per matrimonio o unione civile (comma 20 della Legge 76/16) con un cittadino italiano, dopo due anni di residenza legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio o unione civile se residenti all'estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a condizione di assenza di precedenti penali. Le donne straniere, sposandosi con cittadini italiani prima del 27 aprile [[1983]], acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana.
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===Il Codice Civile del 1865===
Gli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del 1865 regolano l'acquisto e la perdita della cittadinanza italiana. La cittadinanza italiana si acquista ''jure sanguinis'': È cittadino il figlio di padre cittadino; si perde per rinunzia seguita da emigrazione o per aver ottenuto una cittadinanza straniera.<ref>{{Cita web|url=https://it.wikisource.org/wiki/Codice_civile_(1865)/Libro_I/Titolo_I|titolo=Codice civile (1865)/Libro I/Titolo I - Wikisource|sito=it.wikisource.org|lingua=it|accesso=26 giugno 2018-06-26}}</ref>
 
===La legge n° 555 del 13 giugno 1912===