Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444: differenze tra le versioni

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Il '''decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444''' è una norma della [[Repubblica Italiana]] che detta i limiti e le regole in materia [[urbanistica]], valide su tutto il territorio nazionale e recepite dai [[Piani Regolatori Generali]] di ciascun [[comune italiano]] così come sono oppure restringendo ulteriormente i limiti forniti.

== Contenuto ==
Per i Comuni, questo decreto riveste particolare importanza per via della cogenza delle normve ivi contenute ai fini della redazione degli strumenti urbanistici ([[Piano regolatore generale]], [[Piani particolareggiati]] e Regolamentiregolamenti urbanistici). L'articolo 17 della Leggelegge 6 agosto 1967, n. 765, infatti, impone ai Comuni il rispetto dei limiti definiti in questo decreto ministeriale. Per i soggetti privati, invece, esso riveste notevole importanza dal momento che, assieme ai [[Piani Regolatori Generali]] e alle altre leggi e regolamenti comunali e regionali in materia urbanistica, è utilizzato nella redazione dei [[Piano di lottizzazione |Piani di lottizzazione convenzionata]].
Il decreto ministeriale ha definito gli [[standard urbanistici]] italiani. Tra le norme più note ivi contenute si rammentano quelle relative alla definizione delle [[Zone territoriali omogenee]] e ai limiti di altezza e distanza tra fabbricati. Il decreto ministeriale ha indubbiamente influenzato lo sviluppo urbanistico dei comuni italiani.<ref>{{Cita web |url=http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1968_1444.htm |titolo=Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444}}</ref>
 
=== Zone territoriali omogenee (ZTO) ===
Il decreto ministeriale contiene le definizioni delle zone territoriali omogenee A, B, C, D, E ed F:
 
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*F) zone destinate a ospitare attrezzature e impianti di interesse generale.
 
=== Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi ===
 
Nall'articolo 3 sono garantiti inderogabilmente, per ogni abitante e per ogni zona residenziale, indipendemente dal tipo di ZTO, 18 mq di spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.
 
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== Spazi pubblici e parcheggi per insediamenti di carattere commerciale e direzionale ==
 
Per gli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'art. 18 della legge n. 765); tale quantità, per le zone A e B, è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.
 
=== Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico odi apubblica parcheggiutilità ===
 
L'articolo 5 definisce il rapporto massimo tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi e si riferisce agli insediamenti delle ZTO di tipo D (zone industriali). Diversamente dal rapporto massimo relativo agli insediamenti abitativi (espresso in mq/ab), il rapporto massimo relativo agli insediamenti produttivi è definito in questo caso come percentuale minima di spazi pubblici o riservati di cui sopra rispetto alla superficie totale destinata agli insediamenti produttivi. La percentuale minima definita all'articolo 5 è pari al 10%. L'uso del valore in percentuale è dovuto al fatto che le zone industriali (D) non possiedono solitamente una popolazione residente e in ogni caso la popolazione residente sarebbe in tal caso insufficiente oppure non idonea a definire la quantità di spazi pubblici in questione.
 
=== Limiti di densità edilizia ===
 
I [[indice di fabbricabilità |limiti di densità edilizia]] sono definiti per zona territoriale omogenea.
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Per le zone E, è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di 0,03 mc/mq.
 
=== Limiti di altezza degli edifici ===
 
Per quanto riguarda gli edifici nelle zone A, gli interventi di restauro su edifici non possono portare a un edificio di altezza maggiore dell'edificio preesistente, fatta eccezione per il caso di soprastrutture aggiunte alle antiche strutture. Per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare quella degli edifici circostanti di carattere storico o artistico.
 
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Per gli edifici ricadenti in altre zone, le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici (quali il [[Piano Regolatore Generale]] e i Regolamenti urbanistici comunali e regionali) in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati.
 
=== Limiti di distanza tra gli edifici ===
 
I limiti di distanza tra edifici sono stabiliti nello specifico per le zone A e C. Per le zone A (zone di interesse storico, artistico o ambientale) la distanza non può essere inferiore a quella degli edifici preesistenti senza considerare costruzioni di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
 
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== Voci correlate ==
* [[Piano regolatore generale comunale]]
* [[Urbanistica]]
* [[Standard (urbanistica)]]
* [[Zonizzazione]]