Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne: differenze tra le versioni

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Gli articoli 1 e 2 della risoluzione prevede la definizione più diffusa di violenza contro le donne.
 
* Articolo Uno: Ai fini della presente Dichiarazione l'espressione "''violenza contro le donne''" significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.
* Articolo Due: La violenza contro le donne dovrà comprendere, ma non limitarsi a, quanto segue:
a) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, l'abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento;
b) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all'interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l'abuso sessuale, la molestia sessuale e l'intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata;
c) La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condotta dallo Stato, ovunque essa accada.