Incidente probatorio: differenze tra le versioni
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L''''incidente probatorio''' è un istituto del [[diritto processuale penale]] [[italia]]no previsto e disciplinato dall'art. 392 del [[codice di procedura oenale italiano]].
L''''incidente probatorio''' è un istituto del [[diritto processuale penale]] [[italia]]no previsto e disciplinato dall'art. 392 {{cpp}} con il quale il [[pubblico ministero]] (anche su sollecitazione della persona offesa) e la difesa dell'indagato possono chiedere l'assunzione anticipata dei mezzi di prova nelle fasi precedenti il dibattimento. Si tratta di una sessione di indagine a cui partecipano, oltre al magistrato, i rappresentanti legali e i consulenti di più parti, e che, a differenza dei normali atti di indagine, ha valore di prova utilizzabile direttamente in un eventuale processo come se fosse una udienza processuale, ed è pertanto per sua natura, una prova "cristallizzata" e non ripetibile. In parole più semplici, con l'incidente probatorio si richiede di "formare" una prova già durante la fase delle indagini preliminari (o nell'udienza preliminare) prima che queste siano concluse e che si apra la fase dibattimentale, prova che successivamente, ed eventualmente, verrà portata dinnanzi al giudice o al GUP. ▼
Gli organi competenti sono il [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]], il [[Giudice dell'udienza preliminare|GUP]] e il
Questa procedura viene scelta quando vi sono potenziali limitazioni di tempo legati alla formazione della prova e pertanto non la si vuole rimandare a un futuro dibattimento, in quanto si vuole evitare il rischio che, con il trascorrere del tempo, la fonte di prova si comprometta o venga meno la genuinità della prova stessa. Tale procedura avviene più raramente dei normali atti di indagine, o comunque in modo straordinario, e per tale motivo si chiama "incidente".▼
== Descrizione generale ==
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▲Gli organi competenti sono il [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]], il [[Giudice dell'udienza preliminare|GUP]] e il [[Giudice dibattimentale]] (nel pre-dibattimento).
▲Questa procedura viene scelta quando vi sono potenziali limitazioni di tempo legati alla formazione della prova e pertanto non la si vuole rimandare a un futuro dibattimento, in quanto si vuole evitare il rischio che, con il trascorrere del tempo, la fonte di prova si comprometta o venga meno la genuinità della prova stessa. Tale procedura avviene più raramente dei normali atti di indagine, o comunque in modo straordinario, e per tale motivo
== Procedimento ==▼
Il sistema giudiziario italiano, infatti (dopo la riforma del [[1989]]), prevede che tutte le dichiarazioni raccolte (non prove, la prova si forma in dibattimento!) durante la fase delle indagini preliminari (in quella che si chiamava "[[fase istruttoria]]"), supervisionata dal [[Giudice per le indagini preliminari|GIP]], non possano essere utilizzate in seguito nei dibattimenti in aula. Per diversi motivi, il [[Pubblico Ministero]] (ma anche la [[Diritto di difesa|difesa]]) può chiedere al GIP di poter "congelare" una particolare prova raccolta nella fase preliminare (anche un [[interrogatorio]]) per poterla presentare con carattere probatorio nel dibattimento in aula. Di qui il nome di "incidente (perché si tratta di una eccezione "una tantum" alla norma) probatorio (perché avente valore di prova)".▼
Anche se è prescritto durante la fase delle [[indagini preliminari]], non è escluso il suo ricorso nell'[[udienza preliminare]] – in questo caso competente è il [[Giudice dell'udienza preliminare|GUP]] che procede. Nella fase predibattimentale, anche se si ha un procedimento simile ex art 467 c.p.p. tecnicamente non si tratta di incidente probatorio, e il giudice competente è il giudice del dibattimento. ▼
Consiste in un'udienza che si svolge in [[camera di consiglio]] (senza la presenza del pubblico), in cui le prove vengono assunte con le stesse modalità previste per il dibattimento; ad esempio, la prova dichiarativa è assunta tramite [[esame incrociato]].▼
== Requisiti e ammissibilità ==
I casi in cui può aver luogo l'incidente probatorio sono indicati dal codice relativamente ai [[mezzi di prova]] che possono essere assunti in tale sede. Alcuni di questi possono essere assunti solo in presenza dei «casi tassativi di non rinviabilità al dibattimento» previsti dall'art. 392 c.p.p.:
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Inoltre, vi sono mezzi di prova che possono essere assunti su mera richiesta di parte:
#l'esame dell'indagato che debba deporre su fatti concernenti la responsabilità altrui;
#l'esame dell'imputato (o indagato) connesso o collegato;
#su richiesta del difensore, la testimonianza o l'esame delle persone che si sono avvalse della facoltà di non rispondere all'intervista difensiva;
#la testimonianza di un minore di sedici anni in procedimenti per delitti di [[violenza sessuale]], [[tratta di persone]] o assimilati. Lo scopo è quello di permettere il controllo della credibilità della deposizione prima che la memoria del dichiarante subisca deformazioni, poiché a causa della minore età queste possono verificarsi più facilmente.
▲== Procedimento ==
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▲Anche se è prescritto durante la fase delle [[indagini preliminari]], non è escluso il suo ricorso nell'[[udienza preliminare]] – in questo caso competente è il [[Giudice dell'udienza preliminare|GUP]] che procede. Nella fase predibattimentale, anche se si ha un procedimento simile ex art 467 c.p.p. tecnicamente non si tratta di incidente probatorio, e il giudice competente è il giudice del dibattimento.
▲Consiste in un'udienza che si svolge in [[camera di consiglio]] (senza la presenza del pubblico), in cui le prove vengono assunte con le stesse modalità previste per il dibattimento; ad esempio, la prova dichiarativa è assunta tramite [[esame incrociato]].
== Note ==
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== Bibliografia ==
*Paolo Tonini, ''Lineamenti di diritto processuale penale'', sesta edizione, Giuffrè Editore, 2008, pp. 277-281. ISBN 88-14-14320-X
==Voci correlate==
* [[Dibattimento]]
* [[Prova (diritto)]]
==Altri progetti==
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