Affidavit

atto o documento giurato, asseverato da un pubblico ufficiale preposto, avente valore di prova in tribunale

Negli ordinamenti di common law, l'istituto giuridico dell'affidavit (voce derivante dal verbo latino medievale affidare, alla terza pers. sing. del perfetto indic., col significato di "diede affidamento/fede, giurò, testimoniò sotto giuramento") è un atto o documento giurato, asseverato da un pubblico ufficiale preposto, avente valore di prova in tribunale.

Consiste nella dichiarazione scritta, resa volontariamente da un soggetto (detto affiant o deponent) riguardo a fatti giuridici di cui è a personale conoscenza per osservazione o esperienza diretta, confermata da giuramento (oath) o da affermazione solenne (entrambi legalmente vincolanti e con lo scopo di rafforzare la veridicità di quanto dichiarato), emessi innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa specificamente deputata a riceverli e autenticarli. Questi può essere un notary public (figura diversa dal notaio dei paesi di civil law, il cosiddetto "notaio latino"), un giudice di pace o un commissioner for oaths (letteralmente "commissario per i giuramenti"), che è un soggetto in possesso della patente per l'esercizio della funzione di amministratore dei giuramenti (solitamente, ma non necessariamente, un avvocato solicitor).

L'affidavit trova applicazione perlopiù nel processo civile, ma è utilizzabile anche in quello penale.

La sua peculiare caratteristica è l'avere efficacia probatoria durante i procedimenti giudiziari; vale cioè come testimonianza giurata dell'affiant/deponent. Questo lo distingue dalla statutory declaration, una dichiarazione legale molto simile all'affidavit, ma non soggetta a giuramento e utilizzata solo in ambiti extragiudiziali.

Negli ordinamenti di civil law, funzione analoga a quella dell'affidavit è svolta dall'"atto notorio/di notorietà", detto anche "dichiarazione/attestazione giurata" (per l'ordinamento italiano, vedi l'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

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