Autotutela

facoltà di tutela di un proprio interesse da parte del soggetto interessato, permessa dal diritto amministrativo italiano alla pubblica amministrazione in generale ma esclusa per il privato, salvo circostanze tassativamente determinate

L'autotutela, nell'ordinamento giuridico italiano, designa:

Nel diritto internazionale, inoltre, l'autotutela designa la prerogativa riconosciuta ad uno Stato di reagire dinanzi ad un illecito internazionale commesso da un altro Stato, mediante sanzioni o contromisure dirette allo Stato offensore e finalizzate ad ottenere la cessazione e la riparazione dell'illecito[3].

Diritto civile modifica

Nel diritto civile, l'autotutela costituisce una eccezione al principio enunciato dall'articolo 2907 del codice civile secondo cui la tutela dei diritti è affidata all'attività giurisdizionale.

Tale eccezione interviene in determinati casi:

Fuori da tali casi, l'autotutela non è consentita.

Diritto penale modifica

Se attuata con violenza, l'autotutela - quando non sia coperta dalla causa di giustificazione della legittima difesa - integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza contro le cose o contro le persone (articoli 392-393 del codice penale). Il reato è escluso quando si versa nei casi di cui all’articolo 4 del decreto luogotenenziale n. 288 del 1944: per esempio, la Cassazione ha mandato esenti da responsabilità penale gli inquisiti per resistenza a pubblico ufficiale, reato che per il citato decreto luogotenenziale non è applicabile “quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto (…) eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni”[4].

Diritto amministrativo modifica

Nel diritto amministrativo, l'autotutela viene solitamente distinta in:

  • autotutela decisoria o provvedimentale, con la quale l'amministrazione può intervenire con un atto cosiddetto di secondo grado su dei precedenti provvedimenti adottati;
  • autotutela esecutiva, con la quale l'amministrazione dà effettiva attuazione a provvedimenti già emanati.

Sono esempi di questa capacità il potere di revoca, sospensione, proroga, rimozione degli "effetti dell'atto", di annullamento o convalida dell'atto e dei suoi effetti ex tunc, o ancora di riforma, sanatoria, ratifica e rinnovazione dell'atto e dei suoi effetti ex nunc.

Autotutela tributaria modifica

L'autotutela nel settore tributario è il potere che ha l'Amministrazione finanziaria di intervenire quando la stessa Amministrazione si rende conto di aver commesso un errore lesivo dei diritti del destinatario; in sostanza, quando l'Amministrazione rileva che in un atto da essa emanato è contenuto un vizio, per il quale l'atto non doveva essere emanato o doveva assumere un contenuto diverso. All'Amministrazione è data la possibilità non solo di emendarlo ma anche di ritirarlo, evitando in tal modo di danneggiare ingiustamente il contribuente nei cui confronti è stato emesso.

Il potere di autotutela spetta all'Ufficio che ha emanato l'atto illegittimo e/o infondato e che è competente per gli accertamenti d'ufficio; può essere esercitato su iniziativa dell'ufficio o su istanza del contribuente, prima e dopo che l'atto sia divenuto definitivo, fatto salvo il limite del giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria (nel senso che l'autotutela non deve essere esercitata per un vizio accertato insussistente dalla sentenza passata in giudicato). Il fondamento normativo dell'autotutela tributaria, oltre che il principio di legalità, è l'art. 2-quater del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, nella l. 30 novembre 1994, n. 656 ed anche il d.m. 11.02.1997. Questa disposizione prevede che l'autotutela fiscale possa esplicarsi per varie ragioni. L'annullamento può avvenire per vizi formali e/o sostanziali.

L'Amministrazione finanziaria può procedere con un'attività di autotutela, ad esempio, quando:

  • sussista un errore di persona;
  • sussista un evidente errore logico o di calcolo;
  • sussista un errore sul presupposto dell'imposta:
  • vi sia doppia imposizione;
  • non sia considerato che sono già avvenuti pagamenti di imposta;
  • ometta di considerare documentazione sanata nei termini;
  • sussista un errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.[5]

Atti oggetto di autotutela modifica

  • avviso di accertamento del tributo.
  • avviso di liquidazione del tributo.
  • provvedimento che irroga le sanzioni.
  • ruolo e cartella di pagamento.
  • avviso di mora.
  • iscrizione di ipoteca sugli immobili.
  • fermo di beni mobili registrati.
  • atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2 comma 2 del delegato n.546 del 1992.
  • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti.
  • il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.
  • ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonomia impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.[6]

Istanza di autotutela modifica

Qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria può essere annullato sia per iniziativa dell'autorità stessa, sia a seguito di una espressa richiesta del contribuente, denominata "istanza di autotutela".

L'istanza[7], deve opportunamente contenere alcuni elementi, in mancanza dei quali l'ufficio può avere maggiori difficoltà e/o impossibilità nella revisione dell'atto. Tali elementi sono:

  • indicazione dell'atto di cui si richiede l'annullamento totale o parziale[8];
  • motivi della richiesta di annullamento;
  • documentazione dimostrativa di supporto;
  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.[9]
  • eventuale copia della delega con documenti di riconoscimento del delegato e del delegante.

La presentazione dell'istanza non origina l'automatica sospensione dei termini per la presentazione di ricorso alla Commissione tributaria. Per questo motivo è prudenziale avviare un previo rapporto di collaborazione e fiducia con l'ufficio[10] e successivamente presentare ricorso (reclamo - mediazione)[11] secondo la procedura del delegato n.546 del 1992 per non fare scadere i termini decadenziali. Può essere anche utile provare a sollecitare il reparto a cui è stata assegnata l'istanza.

Note modifica

  1. ^ Treccani, Autotutela, diritto civile
  2. ^ Treccani, Autotutela, diritto amministrativo
  3. ^ Treccani, Autotutela, diritto internazionale
  4. ^ Corte di cassazione, sentenza 9 febbraio-9 marzo 2004, n. 10773.
  5. ^ Cfr. articolo 2 del decreto ministeriale 11.02.1997 per le residuali ipotesi di esercizio dell'autotutela.
  6. ^ art. 19 co. 1 del delegato n.546 del 1992.
  7. ^ Presentazione anche tramite e-mail o Pec con allegata la documentazione necessaria, indicando i propri riferimenti per i contatti successivi - cfr. Guida ai servizi "AGILI" dell'Agenzia delle Entrate di Maggio 2020, paragrafo 1.1 pag 3
  8. ^ In caso di autotutela parziale, l'atto iniziale rimane sempre in vita giuridicamente, con la conseguenza che, i termini per versare o impugnare il nuovo atto notificato, partono comunque dalla data di notifica del primo atto.
  9. ^ cfr. art. 38 del D.P.R. 445/2000.
  10. ^ cfr. art. 10 co. 1 L. 212/2000.
  11. ^ cfr. "Riforma del processo tributario" D.Lgs n.156/2015 e Circ. n.38/E del 29.12.2015.

Bibliografia modifica

  • Andrea Torrente e Piero Schlesinger,"Manuale di diritto privato", Giuffrè Editore, 2009.
  • Pietro Virga,"Atti di ritiro", in "Diritto amministrativo: atti e ricorsi", Giuffrè Editore, 1997.
  • Pietro Semeraro, "Profili dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni", in "L' Indice Penale", Padova, 2012.
  • Alfonso Quaranta, " Seminario di studio dell'11/5/1994 tenutosi presso la Scuola Centrale Tributaria Ezio Vanoni", in rivista "Tributi" n. 6/7 del 1994".

Collegamenti esterni modifica

  • Agenzia delle Entrate, su agenziaentrate.it. URL consultato il 20 agosto 2008 (archiviato dall'url originale il 21 ottobre 2008).
  • Rassegna dell'autotutela amministrativa, su autotutela-pa.it. URL consultato il 3 marzo 2010 (archiviato dall'url originale il 20 aprile 2010).
  • bibliografia, su autotutela-pa.it. URL consultato il 4 marzo 2010 (archiviato dall'url originale il 5 settembre 2009).
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