Banno

nel diritto feudale, potere esercitato dal detentore di una sovranità sui propri sudditi
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Per banno (in latino bannum), nel diritto feudale, si intende il potere esercitato dal detentore di una sovranità (regno o feudo che sia) sui propri sudditi. Esso consisteva nel diritto d'imporre corvées ai sudditi, di riscuotere le tasse, di intraprendere azioni di guerra e, più in generale, di potersi far riconoscere come signore legittimo di un territorio. Da qui nasce la dicitura di signoria bannale (o banale) riferita al regime di feudalità.

Lo stesso diritto è conosciuto anche come bannalità (che deriva dalla parola francese Banal).[1]

Etimologia modifica

L'etimologia della parola è nota: nelle lingue germaniche ban indicava il potere supremo che spettava a ciascun capo delle tribù.[2]

Il potere di banno modifica

Il potere di banno era pressoché assoluto e, di conseguenza, qualsiasi decisione del signore era considerata legge. Non è tuttavia da estremizzare questa capacità d'imposizione, poiché, nel Medioevo, in seguito all'affievolimento del principio romano di diritto, si rafforzò il peso delle consuetudini. I sudditi, perciò, si potevano sentire legittimati a non piegarsi alla volontà del signore, nel caso in cui questa si fosse opposta alla consuetudine consolidata. Il banno, come si è compreso, vincolava tutti coloro che non dipendevano da un'autorità per un vincolo vassallatico, ma per pura sudditanza. Non esisteva, dunque, nessun giuramento che legasse i contadini al proprio signore.

In seguito al periodo di anarchia seguito al disfacimento dell'Impero Carolingio, vennero a formarsi signorie di banno dal confluire nelle mani di un solo signore di un certo numero di possedimenti già allodiali. Tale genere di signoria, al contrario di quella feudale, non derivava la propria legittimità da nessuna investitura e fu, a lungo, considerato quasi come abusivo. Lo stato di disordine del periodo, tuttavia, fece sì che questo tipo di potentati venisse in fretta accettato.

Il giudizio dei pari modifica

Residuo di antiche tradizioni degli uomini liberi, in alcuni paesi europei sopravvenne contro il banno il principio che ciascuno dovesse essere giudicato dai propri pari, diritto che in Inghilterra fu formalizzato nella Magna Charta, concetto poi riassunto nella giuria.

Il superamento del banno modifica

Il riaffermarsi di un potere statuale, per quanto dispotico o assoluto, portò nei secoli successivi all'esaurirsi del potere coercitivo del banno. In genere tutte le volte che il potere giudiziario venne affidato appunto a un giudice, si introdusse il concetto di appello[3].

L'abolizione modifica

In Francia l'abolizione delle bannalità sancita nella notte del 4 agosto del 1789 viene considerata come fondamentale nella prima fase della rivoluzione francese[4][5][6][7].

Note modifica

  1. ^ Vocabolario Etimologico della Lingua Italiana di Ottorino Pianigiani
  2. ^ Renato Bordone; Giuseppe Sergi, Dieci secoli di medioevo, Torino, Einaudi, 2009, p. 38.
  3. ^ Caso singolarissimo è l'introduzione di tale concetto nel processo ecclesiastico nella Re di Sicilia, considerato legato papale (v. Apostolica Legazia di Sicilia). Nacque così l'istituto dell'appello per abuso.
  4. ^ François Furet, "Nuit du 4-Août" dans François Furet et Mona Ozouf (dir.), Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, Flammarion, 1988
  5. ^ Jean-Pierre Hirsch, La Nuit du 4 août, Paris, Gallimard-Julliard, collections "Archives", 1978.
  6. ^ Guy-Robert Ikni, "Nuit du 4 août" dans Albert Soboul (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, PUF, 1989.
  7. ^ Patrick Kessel, La Nuit du 4 août 1789, Paris, Arthaud, 1969.

Bibliografia modifica

  • Georges Duby, Le origini dell'economia europea. Guerrieri e contadini nel Medioevo, Bari, Laterza, 2004;
  • Ciro Manca, Introduzione alla storia dei sistemi economici in Europa, dal feudalesimo al capitalismo - Parte seconda: Il sistema economico feudale, CEDAM.
  • (FR) Eugène Bonnemère, (1813-1893), Histoire des paysans, depuis la fin du moyen âge, BNF.

Voci correlate modifica

Collegamenti esterni modifica

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