Comunità di valle

ente territoriale locale della provincia autonoma di Trento

Le comunità di valle (Talgemeinschaften in tedesco, Comunitè de val in ladino) sono gli enti territoriali locali della provincia autonoma di Trento che formano il livello istituzionale intermedio fra i comuni e la provincia autonoma.

Mappa delle comunità di valle

Istituite con la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3,[1] sono formate da una struttura associativa, costituita obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio ritenuto adeguato per l'esercizio di importanti funzioni amministrative.

Esse sostituiscono i comprensori, che già sostituivano le comunità montane (istituite con la legge 3 dicembre 1971, n. 1102). Le comunità di valle sono disciplinate, oltre che dalla legge istitutiva, dai provvedimenti attuativi e dello statuto approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo.

Storia modifica

L'epoca dei comprensori modifica

Fin dagli anni sessanta, la popolazione trentina presentò istanze in favore di una maggiore autonomia locale; la provincia autonoma di Trento accolse la richiesta con la legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2[2], in materia di "Ordinamento urbanistico della provincia trentina", che istituì i consorzi di comuni denominati comprensori. Obiettivi principali di questo nuovo organo erano:

  • migliorare il livello di sviluppo del territorio;
  • evitare l'isolamento delle comunità periferiche;
  • evitare la scomparsa dei comuni più piccoli a seguito della riduzione del tasso di natalità.

Alle difficoltà gestionali si aggiungevano quelle economiche del territorio, caratterizzato da un «dualismo esistente tra valli periferiche sottosviluppate e l'asse del fiume Adige»[3], stratificato e industrializzato.

 
La suddivisione territoriale degli ex comprensori.

Il comprensorio era stato contemplato, in particolare, per raggiungere obiettivi di integrazione socio-sanitaria, garantendo una serie di prestazioni quali: «igiene e profilassi, veterinaria, medicina scolastica, prevenzione, educazione sanitaria»[4]. Un'ulteriore regolamentazione avvenne nel 1973, con la legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56[5], in materia di "Unificazione dei presidi sanitari di base", in cui si affidò ai consorzi e ai comprensori il coordinamento di tali attività, nonché l'amministrazione dei presidi ospedalieri. La legge regionale 30 aprile 1980, n. 6[6], in materia di "Ordinamento delle Unità Sanitarie Locali", inoltre, adeguò e stabilì l'ordinamento e la suddivisione del territorio in distretti così come sancito dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di "Istituzione del servizio sanitario nazionale". La stessa legge prevedeva l'organizzazione di dodici unità sanitarie per ogni comprensorio, più tardi ridotte ad una sola, come accadde anche in altre regioni, per esempio le Marche. Nel corso del loro sviluppo, i comprensori divennero depositari di molte funzioni, tra cui quelle socio-assistenziali, come dimostrano le leggi provinciali 25 settembre 1978, n. 40[7], "Provvedimenti per la ristrutturazione dei servizi socio-sanitari a livello comprensoriale" e 6 dicembre 1980, n. 33[8], "Disciplina del servizio sanitario provinciale", che affidarono la gestione dei servizi sanitari alla unità sanitaria locale (in seguito, grazie alla legge provinciale 1º aprile 1993, n. 10[9], "Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale", essi vennero affidati a due istituzioni: presidio ospedaliero e distretto).

Da una parte emersero le tendenze accentratrici della provincia come ente dotato di un potere amministrativo, superiore rispetto a quello ordinario della regione e, in seconda istanza, subentrò la necessità di garantire prestazioni socio-sanitarie nonché un'offerta uniforme laddove c'erano vallate con minore numero di comuni e con un minor gettito di introiti. Un evento che creò un precedente critico (ostacolando lo sviluppo dell'autonomia e delle funzioni dell'ente comprensoriale) è stata la sentenza della Corte costituzionale con la quale si dichiarò illegittima l'elezione dei rappresentanti del comprensorio, sancita dalla legge provinciale 26 aprile 1982, n. 8[10], "Disciplina per l'elezione dell'assemblea comprensoriale". Il conflitto con la Corte costituzionale nacque dal fatto che il comprensorio fu inteso non come ente istituzionale, ma anche come «mero erogatore di servizi»[4]. Negli anni novanta le competenze del servizio sociale si sdoppiarono in quelle del comune e del comprensorio, ma l'orientamento politico fu di lasciare integro quest'ultimo, mentre ai comuni sarebbe rimasta la gestione delle deleghe.

La riforma e la nascita delle Comunità modifica

La "stagnazione" dell'ente portò ad una lunga diatriba, che sfociò nel decreto legge 25 febbraio 2000, n. 67, in materia di "Promozione delle autonomie, attuazione del principio di sussidiarietà e riordino dell'organizzazione della Provincia Trentina", che propose il superamento dei comprensori. Sorsero due schieramenti pro e contro la necessità di far sopravvivere l'ente:

  • i critici sostennero che i punti di riferimento per il cittadino erano sempre stati il sindaco o l'assessore, ritenendo dunque accessoria la figura del presidente di comprensorio; inoltre l'eterogeneità delle valli sarebbe rimasta invariata a causa dei relativi valori morali e di appartenenza, sostenuti dal notevole sviluppo dell'associazionismo e del terzo settore;
  • i favorevoli alla sopravvivenza del comprensorio ritennero che dal punto di vista urbanistico e della relativa pianificazione conferivano gli attesi vantaggi rispetto alla realtà italiana; si veniva a creare, in Trentino, una sostanziale conferma degli insediamenti domiciliari minori che altrove, invece, rischiavano di scomparire.

Ci si avviò così alla riforma dell'assetto istituzionale della provincia autonoma, al fine di superare le difficoltà palesate dai comprensori. Con la legge provinciale 3/2006 venne prevista la sostituzione degli 11 comprensori con 15 comunità di valle (non rientrarono in questa riforma il comune di Trento ed altri 3 municipi confinanti), non più operanti con funzioni delegate bensì con poteri propri. Le forze politiche di opposizione, prima fra tutte Lega Nord Trentino, si dichiararono subito contrarie alla riforma e, a pochi mesi dall'entrata in vigore della legge istitutiva delle comunità, promossero la raccolta delle firme con lo scopo di proporre un referendum abrogativo[11]. La consultazione si è tenuta il 29 aprile 2012, chiamando alle urne 413 314 elettori (212 412 femmine e 200 902 maschi).

L'affluenza totale non permise il raggiungimento del quorum, in quanto a votare fu solo il 27,38% della popolazione[12]; tra i 113 157 votanti il 93,56% si espresse in favore dell'abolizione delle comunità di valle[13].

Competenze amministrative modifica

 
I confini delle comunità

Le competenze amministrative delle comunità di valle sono individuate dalla citata Legge provinciale 3/2006.[1] Essa individua le funzioni riservate alla Provincia e trasferisce ai comuni le funzioni amministrative, nonché i servizi pubblici a esse eventualmente connessi, che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale e che non sono incompatibili con le dimensioni dei territori di riferimento. Le competenze delle comunità sono trasferite dalla provincia in modo pieno, sono cioè titolari di funzioni proprie: questo aspetto, voluto dall'allora presidente della provincia autonoma di Trento Lorenzo Dellai, è la principale differenza rispetto agli ex comprensori, che agendo a titolo di delega, avevano limitato potere decisionale.

Sono trasferite ai comuni, con l'obbligo di esercizio associato mediante la comunità, le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

  • assistenza scolastica ed edilizia scolastica relativa alle strutture per il primo ciclo di istruzione;
  • assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma associata;
  • edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata;
  • urbanistica, ad esclusione delle funzioni amministrative attinenti ad opere di competenza della Repubblica, della regione e della provincia autonoma nonché delle funzioni di pianificazione urbanistica di livello provinciale;
  • espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale;
  • programmazione economica locale e gestione amministrativa e finanziaria delle leggi di intervento nei settori economici per quanto riguarda il rispettivo ambito territoriale;
  • programmazione socio-economica dello sviluppo prevista per le comunità montane;
  • azioni e attività d'interesse locale nell'ambito delle politiche provinciali nelle materie:
    1. agricoltura;
    2. foreste e alpicoltura;
    3. incremento della produzione industriale;
    4. sviluppo della montagna;
    5. artigianato;
    6. fiere e mercati;
    7. miniere, cave e torbiere;
    8. turismo e commercio;
  • infrastrutture d'interesse locale a carattere sovracomunale, comprese le infrastrutture scolastiche;
  • opere e interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale relativi alla prevenzione dei rischi, alla protezione, alla gestione dell'emergenza e al ripristino definitivo dei danni derivanti da calamità pubbliche;
  • servizi pubblici d'interesse locale per quanto non già di competenza dei comuni e in particolare:
    1. ciclo dell'acqua, con particolare riguardo ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
    2. ciclo dei rifiuti;
    3. trasporto locale;
    4. distribuzione dell'energia.

Le comunità di valle hanno competenze proprie affidate da leggi di settore che erano già di competenza dei comprensori fra cui:

  • politiche della casa;
  • politiche sociali;
  • urbanistica.

Suddivisione territoriale modifica

I territori delle comunità sono stati definiti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra la provincia e le autonomie locali, formata dalla giunta della provincia autonoma di Trento e dal consiglio delle autonomie locali[14]. Il territorio provinciale è stato suddiviso in 16 territori, in 15 dei quali sono state costituite le comunità di valle. I comuni di Trento, Cimone, Aldeno e Garniga Terme non fanno parte di alcuna comunità, ma svolgono le funzioni in modo associato tramite convenzione.

# Denominazione Comuni Abitanti[15][16] Sede amministrativa Mappa Sito
1 Comunità territoriale della Val di Fiemme 9 20 144 Cavalese   [1]
2 Comunità di Primiero 5 9 830 Tonadico   [2]
3 Comunità Valsugana e Tesino 18 27 071 Borgo Valsugana   [3]
4 Comunità Alta Valsugana e Bersntol 15 54 943 Pergine Valsugana   [4]
5 Comunità della Valle di Cembra 7 11 090 Cembra   [5]
6 Comunità della Val di Non 29 39 290 Cles   [6]
7 Comunità della Valle di Sole 13 15 518 Malé   [7]
8 Comunità delle Giudicarie 25 37 128 Tione di Trento   [8]
9 Comunità Alto Garda e Ledro 7 51 082 Riva del Garda   [9]
10 Comunità della Vallagarina 17 91 574 Rovereto   [10]
11 Comun General de Fascia 6 10 055 Pozza di Fassa   [11]
12 Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri 3 4 581 Lavarone   [12]
13 Comunità Rotaliana-Königsberg 7 30 362 Mezzocorona   [13]
14 Comunità della Paganella 5 4 944 Andalo   [14]
15 Territorio della Val d'Adige 4 122 566
Funzioni svolte in modo
associato tramite convenzione
  [15]
16 Comunità della Valle dei Laghi 3 10 920 Vezzano   [16]
  Provincia autonoma di Trento 175 541 098 Trento   PAT

Organi modifica

Assemblea modifica

L'assemblea o il consiglio (Rat) è composta da:

  • il presidente;
  • i consiglieri.

L'assemblea è eletta a suffragio ristretto dal "corpo per l'elezione degli organi della comunità" (c.d. grandi elettori) che è composto da rappresentanti eletti dai consigli comunali (L.P. 16 giugno 2006, no.3, Art. 17 quinquies). Le competenze dell'assemblea sono stabilite dallo statuto con riserva di legge per la deliberazione di: atti d'indirizzo e di programmazione, bilanci e rendiconti di gestione, approvazione dei regolamenti, scelta dei modelli organizzativi e forma giuridica dei servizi, definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie, approvazione delle carte dei servizi, approvazione di atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2 500 000, approvazione dei programmi e dei piani di sviluppo economico e sociale.

Nel Comun General de Fascia è identificata con il termine ladino di Consei general, e la sua composizione (eletti o rappresentanti) è regolata dallo statuto della comunità.[17]

Presidente modifica

 
La sede del Comun General de Fascia a Vigo di Fassa

Il presidente (Präsident) è il legale rappresentante della comunità. Presiede l'assemblea e l'organo esecutivo, quest'ultimo da lui stesso nominato (in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente). È eletto dai consiglieri e sindaci costituenti il corpo per l'elezione degli organi della comunità con voto diretto, libero e segreto (L.P. 16 giugno 2006, no.3, Art. 17 septies).[18]

Nel Comun General de Fascia è identificato con il termine ladino di Procurador.[19]

Organo esecutivo modifica

L'organo esecutivo (comitato esecutivo o giunta, Exekutivkomitee) governa l'ente e ne gestisce l'attività. È composto dal presidente e da un minimo di 3 a un massimo di 5 componenti nominati dal presidente medesimo, scelti anche all'esterno dell'assemblea. Nelle comunità con più di 21 comuni, il numero massimo dei componenti dell'organo esecutivo è elevato a 7. La carica di assessore di comunità è incompatibile con quella di assessore comunale o di sindaco.

In tutela delle minoranze linguistiche i comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina (compresi nella Comunità Alta Valsugana e Bersntol) e Luserna (della Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri) possono pretendere che l'organo esecutivo sia composto da un ulteriore componente, in rappresentanza della minoranza mochéna e della minoranza cimbra.

Nel Comun General de Fascia è identificato con il termine ladino di Consei de Procura.

Conferenza dei sindaci modifica

La conferenza dei sindaci (o collegio dei sindaci) è un organo consultivo, composto dai sindaci dei comuni che fanno parte del territorio della comunità. Previa richiesta dell'assemblea, può formulare proposte e osservazioni sugli atti della comunità.

Nel Comun General de Fascia è identificata con il termine ladino di Consei di Ombolc.[20]

Note modifica

  1. ^ a b Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.
  2. ^ Legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2.[collegamento interrotto]
  3. ^ N. Zoller, Apologia del Perdente: il caso comprensorio, 1996.
  4. ^ a b P. Cavagnoli, 50 anni di storia del servizio sociale in Trentino, Trento, Edizioni Erickson, 2001.
  5. ^ Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56.[collegamento interrotto]
  6. ^ Legge regionale 30 aprile 1980, n. 6. (PDF), su regione.taa.it. URL consultato il 21 luglio 2012 (archiviato dall'url originale il 14 ottobre 2015).
  7. ^ Legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40.[collegamento interrotto]
  8. ^ Legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33[collegamento interrotto]
  9. ^ Legge provinciale. 1º aprile 1993, n. 10[collegamento interrotto]
  10. ^ Legge provinciale 26 aprile 1982, n. 8.[collegamento interrotto]
  11. ^ Comunità di Valle, parte raccolta firme referendum, su ladige.it. URL consultato il 30 aprile 2012 (archiviato dall'url originale il 18 aprile 2012).
  12. ^ Referendum provinciale 29 aprile 2012. Affluenza, su referendum-2012.provincia.tn.it. URL consultato il 29 aprile 2012.
  13. ^ Referendum provinciale 29 aprile 2012. Risultati, su referendum-2012.provincia.tn.it. URL consultato il 29 aprile 2012.
  14. ^ La riforma istituzionale per un nuovo governo dell'Autonomia, su presidente.provincia.tn.it. URL consultato il 26 ottobre 2010 (archiviato dall'url originale il 17 dicembre 2011).
  15. ^ Popolazione residente al 1º gennaio 2019
  16. ^ TAV. I.01 - Movimento della popolazione residente nell'anno 2018, per comunità di valle e comune, su statweb.provincia.tn.it. URL consultato il 21 dicembre 2019 (archiviato dall'url originale il 26 ottobre 2020).
  17. ^ Il Consei general, su comungeneraldefascia.tn.it. URL consultato il 29 agosto 2011 (archiviato dall'url originale il 29 ottobre 2011).
  18. ^ Elezioni. Comunità di valle. 2015 URL consultato 28-03-2017
  19. ^ Il Procurador, su comungeneraldefascia.tn.it. URL consultato il 29 agosto 2011 (archiviato dall'url originale il 29 ottobre 2011).
  20. ^ Il Consei di Ombolc, su comungeneraldefascia.tn.it. URL consultato il 29 agosto 2011 (archiviato dall'url originale il 29 ottobre 2011).

Bibliografia modifica

Voci correlate modifica

Collegamenti esterni modifica