Concilio Lateranense I

concilio ecumenico della Chiesa cattolica, tenutosi a Roma nel 1123
Primo Concilio Lateranense
Concilio ecumenico delle Chiese cristiane
Data 1123
Accettato da cattolici
Concilio precedente Concilio di Costantinopoli IV
Concilio successivo Concilio Lateranense II
Convocato da papa Callisto II
Presieduto da papa Callisto II
Partecipanti 300-1000
Argomenti controversia sulle investiture
Documenti e pronunciamenti ventidue canoni, nomina dei vescovi riservata al papa, condanna della simonia, "Tregua di Dio" (guerra vietata nei giorni di sabato e domenica e durante inverno e primavera)
Gruppi scismatici nessuno

Il primo Concilio Lateranense si tenne a Roma, presso la basilica di San Giovanni in Laterano, dal 18 marzo all'11 aprile del 1123. Nono concilio nella storia della Chiesa cattolica, fu il primo a svolgersi in Occidente.

Questa voce è parte della serie
Concili Ecumenici
della Chiesa Cattolica

Amédée Daudenarde, Il popolo di Roma nella Basilica di San Pietro il giorno in cui venne approvata l'infallibilità papale il 18 luglio 1870, litografia, Le Monde illustré n. 696 p. 112.

Tardo Impero (325 d.C. - 451)
Nicea I · Costantinopoli I · Efeso · Calcedonia
Alto Medioevo (553 - 870)
Costantinopoli II · Costantinopoli III ·
Nicea II · Costantinopoli IV
Basso Medioevo (1123 - 1517)
Lateranense I · Lateranense II ·
Lateranense III · Lateranense IV · Lione I · Lione II · Vienne · Costanza · Basilea, Ferrara e Firenze
Età moderna (1512 - 1545)
Lateranense V · Trento
Età contemporanea (1869 - 1965)
Vaticano I · Vaticano II
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Storia modifica

Il concilio fu convocato da papa Callisto II nel dicembre del 1122, immediatamente dopo il concordato di Worms, che, in quanto primo accordo siglato tra Papato e Impero, aveva suscitato grande soddisfazione nella Chiesa. Esso aveva posto fine al conferimento arbitrario dei benefici ecclesiastici da parte di laici, ristabilito la libertà nelle nomine episcopali e abbaziali, separato gli affari temporali da quelli spirituali, e ratificato il principio secondo cui l'autorità spirituale proviene unicamente dalla Chiesa; infine, esso aveva tacitamente abolito la pretesa degli imperatori di interferire nelle elezioni papali. Fu così grande l'emozione suscitata da questo concordato che in molti documenti dell'epoca, l'anno 1122 è citato come l'inizio di una nuova era.

Al fine di avere una solenne conferma del concordato, e in conformità con i desideri dell'arcivescovo di Magonza, papa Callisto II convocò un concilio a cui furono invitati tutti i vescovi e gli arcivescovi dell'Occidente.

Sono relativamente scarse le informazioni su questo concilio (di cui mancano gli atti), a partire dal numero di partecipanti. Secondo Pandolfo, biografo di Callisto II, i partecipanti furono 997. Altre fonti parlano di tremila vescovi e più di seicento abati. Callisto II in persona presiedette i lavori.

Le decisioni modifica

Entrambi gli originali instrumenta del Concordato di Worms furono letti e ratificati, e furono promulgati 22 o 25 canoni disciplinari, molti dei quali ribadivano precedenti decreti conciliari. Mancando gli atti, le norme sono state trasmesse solo in raccolte di canoni.

Canone 1: Seguendo gli esempi dei santi padri e rinnovando un dovere del nostro ufficio, proibiamo assolutamente, in virtù dell'autorità della sede apostolica, che qualcuno nella chiesa di Dio venga ordinato o promosso per denaro. Se qualcuno avrà comperato in quel modo nella chiesa un'ordinazione o una promozione, sia senz'altro privato della dignità (già can.1 del Sinodo di Tolosa, tenuto nel luglio 1119 sotto la presidenza di Callisto II: condanna della simonia).

Canone 3: le elezioni episcopali siano fatte canonice, secondo i canoni.

(alinea 7): Proibiamo nel modo più assoluto ai presbiteri, diaconi, suddiaconi di vivere con le concubine o con le mogli, e di coabitare con donne diverse da quelle con cui il concilio di Nicea (can. 3) ha permesso di vivere soltanto per ragioni di necessità, cioè: la madre, la sorella, la zia paterna o materna, o altre simili, sulle quali onestamente non possa sorgere alcun sospetto (anche can. 27 e 33 del Concilio di Elvira del 300-313 ma non confermati dal Concilio di Nicea del 325).

Canone 4: il vescovo sia il responsabile della cura delle anime.

(alinea 8): Inoltre, in conformità a quanto disposto dal beatissimo papa Stefano, stabiliamo che i laici, per quanto pii possano essere, non abbiano alcuna facoltà di disporre delle cose ecclesiastiche; ma che, secondo i Canoni degli Apostoli (can. 38, al. 39) la cura di tutti gli affari ecclesiastici sia nelle mani del vescovo e che egli l'amministri come se Dio lo vedesse

(alinea 9): Quindi se qualcuno dei prìncipi o degli altri laici avrà rivendicato il diritto di disporre dei beni o dei possessi ecclesiastici o di conferirli, sia considerato sacrilego.

Canone 6: nullità delle ordinazioni eseguite dall'eresiarca Burdinus (l'Antipapa Gregorio VIII) dopo la sua condanna.

Canone 8: il vescovo sia il responsabile di ogni negozio ecclesiastico

Canone 11: salvaguardia delle famiglie e delle proprietà dei crociati.

Canone 14: scomunica dei laici che si appropriano le offerte fatte alla Chiesa, e di quelli che fortificano le chiese come fortezze.

Canone 16: Seguendo le orme dei santi padri, stabiliamo con decreto generale che i monaci siano soggetti in tutta umiltà ai loro vescovi, che ad essi, come maestri e pastori della Chiesa di Dio, prestino debita obbedienza e devota sottomissione in ogni cosa. Siano scomunicati i predoni che assalgono i pellegrini lungo la strada per Roma.

Canone 17: si vieta ad abati e religiosi di amministrare la confessione e l'estrema unzione, visitare gli ammalati, celebrare messe solenni e pubbliche; per farlo essi sono obbligati a ricevere il sacro crisma e i sacri oli dai loro vescovi.

Canone 20: Nelle chiese parrocchiali i presbiteri siano stabiliti dai vescovi e ad essi rispondano della cura delle anime e di ciò che appartiene al vescovo. Non ricevano decime o chiese dai laici senza il consenso e l'approvazione del vescovo, altrimenti incorreranno nelle pene canoniche.

Canone 21: si vieta ai ministri ordinati e ai monaci di sposarsi; i matrimoni di ordinati sono da considerarsi nulli pleno jure, e coloro che li hanno contratti sono obbligati a confessarli come peccati.

Altre norme sancirono il mantenimento della Tregua di Dio, istituita nel 987, la concessione di dispense ai crociati, la canonizzazione di Corrado di Costanza.

Bibliografia modifica

 
La basilica di San Giovanni in Laterano.

Collegamenti esterni modifica

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