Esenzione fiscale delle plusvalenze

Col termine participation exemption, o più semplicemente PEX, si intendono le plusvalenze realizzate e relative ad azioni o quote di partecipazioni in società od enti, che, in presenza di determinati requisiti, possono essere escluse dal calcolo del reddito fiscale imponibile.

Esenzione in Italia modifica

L'istituto della PEX è disciplinato dall'art. 87 del TUIR (poi specificato dalla Circolare 36/E 2004), e stabilisce, per le società di capitali, un'esenzione del 95% dell'imposta sulla plusvalenza maturata a seguito di cessione di partecipazioni. All'esenzione delle plusvalenze si accompagna l'indeducibilità delle minusvalenze aventi la stessa natura.

Ambito di applicazione della PEX modifica

Il regime della PEX si applica ai seguenti tipi di plusvalenza:

Evoluzione dell'aliquota di esenzione modifica

A partire dalla sua introduzione nel 2003, l'aliquota di esenzione di queste tipi di plusvalenza per le società di capitali ha subito la seguente evoluzione:

  • Dal 2003 al 3 ottobre 2005: Esenzione del 100% del valore delle plusvalenze.
  • Dal 4 ottobre 2005 al 2 dicembre 2005: Esenzione del 95% del valore delle plusvalenze.
  • Dal 3 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006: Esenzione del 91% del valore delle plusvalenze.
  • Dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: Esenzione dell'84% del valore delle plusvalenze.
  • Dal 1º gennaio 2008: Esenzione del 95% del valore delle plusvalenze.

Aliquote di esenzione in vigore per gli altri contribuenti modifica

Per gli altri tipi di contribuenti sono attualmente in vigore le seguenti aliquote di esenzione:

  • Contribuenti IRPEF: Esenzione del 50,28% del valore delle plusvalenze.
  • Altri enti non commerciali: Esenzione del 50,28% del valore delle plusvalenze.
  • Società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale: Esenzione del 50,28% del valore delle plusvalenze.
  • Contribuenti in regime di contabilità semplificata: Nessuna esenzione.

Requisiti per l'applicazione della PEX modifica

Sono previsti 4 requisiti indispensabili per rendere possibile l'applicazione della PEX:

  • Possesso ininterrotto delle partecipazioni dal primo giorno del 12º mese precedente quello dell'avvenuta cessione.
  • Le partecipazioni cedute devono essere state classificate nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso sotto la voce delle immobilizzazioni finanziarie.
  • La società partecipata non deve essere residente in uno stato a fiscalità privilegiata almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo della plusvalenza.
  • La società partecipata deve esercitare un'attività commerciale almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo della plusvalenza. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è costituito prevalentemente da beni immobili diversi da quelli destinati alla produzione o allo scambio.

Minusvalenze sulle partecipazioni modifica

Le minusvalenze sulle partecipazioni seguono un regime speculare a quello previsto per le relative plusvalenze, non rilevando ai fini IRES. Esse, pertanto, sono totalmente indeducibili nel momento in cui ricorrono gli stessi requisiti.

Collegamenti esterni modifica