Lavoro domestico

lavoro di chi presta servizi di carattere domestico diretti al funzionamento della vita familiare
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Il lavoro domestico è un tipo di lavoro nell'ambito dello scopo di una residenza. Il lavoro domestico ha una varietà di posizioni, come governanti, custodi, cuochi, baby sitter, autisti.

Non bisogna confondere il lavoro domestico con il lavoro a domicilio, nella quale la prestazione è resa al domicilio del lavoratore.

In Italia modifica

Disciplina normativa modifica

Il lavoratore domestico, per la peculiarità di prestare la sua attività all'interno di una famiglia, è stato sempre inquadrato da una normativa diversa da quella degli altri lavoratori, cioè il lavoro domestico non era considerato un lavoro dipendente.

La legge 2 aprile 1958 n. 339 (Per la tutela del rapporto di lavoro domestico) indica all'art. 1:

«addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro, con retribuzione in denaro o in natura. S'intendono per addetti ai servizi personali domestici i lavoratori di ambo i sessi che prestano a qualsiasi titolo la loro opera per il funzionamento della vita familiare sia che si tratti di personale con qualifica specifica, sia che si tratti di personale adibito a mansioni generiche.»

La sentenza della Corte costituzionale 23 dicembre 1987 n. 585, ha esteso ai lavoratori con un'attività lavorativa di meno di 4 ore giornaliere le tutele della suindicata legge.

Per questo lavoro non sono previsti:

  • l'applicazione della normativa sui licenziamenti (art. 4 legge 11 maggio 1990, n. 108),
  • il diritto ad alcuni trattamenti assistenziali,
  • l'obbligo di prospetto paga (art. 4 legge 5 gennaio 1953 n. 4), ecc.

Pur tuttavia, il/la colf è un lavoratore subordinato, con diritti e doveri stabiliti dalla legge e dai CCNL di riferimento.

Il colf ha diritto alle ferie, al TFR, alla tutela del posto in caso di malattia, di infortunio e di maternità. In taluni casi ha diritto a trattamenti assistenziali a carico dello Stato, come l'assegno per il nucleo familiare, per la maternità e per la disoccupazione, a patto però che sia stata fatta la comunicazione di assunzione e che sia in regola. Attesa la particolarità del rapporto, il datore di lavoro è esonerato dalla tenuta dei libri seguenti:

Il rapporto di lavoro modifica

Il rapporto di lavoro è regolamentato dal CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico del 16 febbraio 2007, a valere per il periodo 1º marzo 2007 - 28 febbraio 2011.

Secondo l'art. 6 CCNL, il rapporto deve contenere i punti seguenti:

  • dati anagrafici del datore di lavoro;
  • dati anagrafici del colf;
  • data d'inizio del rapporto di lavoro;
  • livello di appartenenza/anzianità di servizio del colf;
  • durata del periodo di prova;
  • posizione del colf rispetto alla convivenza;
  • residenza o domicilio del colf;
  • orario di lavoro e sua distribuzione;
  • (eventuale) tenuta di lavoro (che dovrà essere fornita dal datore di lavoro);
  • collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica;
  • retribuzione;
  • luogo di effettuazione della prestazione e (eventuali) temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi;
  • periodo di godimento delle ferie annuali;
  • identificazione dello spazio per gli effetti personali del colf;
  • applicazione degli altri istituti previsti dal contratto;
  • durata (a tempo determinato/indeterminato), art. 7 CCNL.

Gli obblighi di legge, a seguito della riforma del 2007/2008, per l'assunzione di un colf sono i seguenti:

1. comunicazione di assunzione. Entro le ore 24 del giorno di calendario precedente quello di inizio del lavoro va inoltrata al Centro per l'impiego competente per territorio, compilando, in alternativa:

  • un modulo cartaceo,
  • un modulo elettronico,

mediante il sistema delle Comunicazioni obbligatorie, con l'ausilio di un Consulente del lavoro. Tale comunicazione vale quale denuncia di assunzione all'INPS e all'INAIL.

2. versamento dei contributi previdenziali mediante bollettino postale inviato a domicilio dall'INPS. Si effettua entro il 10 di:

  • aprile, per le assunzioni dal 1º gennaio al 31 marzo,
  • luglio, per le assunzioni dal 1º aprile al 30 giugno,
  • ottobre, per le assunzioni dal 1º luglio al 30 settembre,
  • gennaio dell'anno successivo, per le assunzioni dal 1º ottobre al 31 dicembre.

I contributi versati da lavoro domestico sono mediamente compresi fra 1 e 2 euro all'ora, quindi di molto inferiori rispetto a un lavoro subordinato.

3. comunicazione di proroga, trasformazione dell'orario di lavoro e cessazione del rapporto di lavoro, da inviare entro cinque giorni dall'evento, compilando come predetto un modulo, in alternativa:

La legge 28 gennaio 2009 n. 2, all'art. 16–bis comma 11, ha semplificato la normativa di assunzione per i datori di lavoro domestici. L'INPS diventa il destinatario delle comunicazioni di assunzione, della cessazione (dimissioni o licenziamento), della trasformazione e della proroga del rapporto di lavoro del personale domestico: Non è più necessario, come tuttora previsto per gli altri lavoratori, ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 608/1996 come modificata dall'art. 1, comma 1180 della legge n. 296/2006, effettuarle ai Centri per l'impiego.

L'INPS comunica i dati:

assolvendo agli obblighi legali nei confronti degli Enti ed Istituti sopra richiamati (art. 4-bis, comma 6, D.Lgs. n. 181/2000).

Per la comunicazione di assunzione dei colf, le variazioni o l'iscrizione del datore di lavoro sono stati previsti tre modi:

Valgono i termini di recapito suindicati:

  • per l'assunzione, entro le ore 24 del giorno di calendario che precede l'assunzione,
  • per variazioni, proroghe e cessazione del rapporto di lavoro, al più tardi entro 5 giorni dall'evento, pena le sanzioni.

Tasse a carico del lavoratore domestico modifica

Il lavoratore domestico ha l'obbligo di pagare le tasse autonomamente a fine anno compilando il 730; infatti, la busta paga che il lavoratore domestico riceve ogni mese non contiene queste trattenute.

Certificazione sanitaria modifica

Il colf svolgendo la sua attività in un ambiente domestico ed entrando in contatto anche con bambini, alimenti, ecc. prima di iniziare a lavorare deve presentare al datore di lavoro un certificato medico, effettuato presso la ASL di appartenenza, di assenza di malattie contagiose (art. 2 n. 4, legge 2 aprile 1958, n. 339). Se minore di anni 18 deve indicare anche l'idoneità al lavoro per la qualifica di assunzione. Le visite devono essere ripetute ogni anno (art. 8 legge 17 ottobre 1967 n. 977 smi).

Tali obblighi sono sanzionati: infatti, qualora il colf presti la sua opera senza visita medica e sia maggiorenne, tanto il lavoratore che il datore di lavoro sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria di 200 euro circa. Qualora invece, il colf sia minorenne la sanzione è penale, ed è nell'arresto sino a 6 mesi o nell'ammenda fino a 5000 € circa, per il solo datore di lavoro.

Infine, bisogna ricordare che se il lavoratore domestico è minore, chi esercita la potestà genitoriale deve rilasciare apposita autorizzazione per iscritto, vidimata dal sindaco, per permettere al minore l'effettuazione dell'attività lavorativa (art. 4 legge 2 aprile 1958, n. 339).

Sanzioni modifica

L'impiego del lavoratore domestico che non risulti da registri o altre documentazioni obbligatorie, in pratica senza la comunicazione all'INPS, comporta l'irrogazione di una sanzione da 1500 € ad 12000 €, con una maggiorazione di 150 € per ogni giorno di cosiddetto lavoro nero. A queste vanno aggiunte le altre sanzioni per le inosservanze relative all'assunzione e alla cessazione del rapporto, se quest'ultima è già intervenuta al momento dell'accertamento.

Nel solo caso in cui sia scaduto almeno un termine per il versamento periodico dei contributi, sono dovute all'INPS le sanzioni civili sul debito contributivo già maturato, calcolate ai sensi dell'art. 116, l. 388/2000. Nel caso in esame (lavoratori non risultanti da registri o altre documentazioni obbligatorie), tali sanzioni non possono essere inferiori ad un minimo di 3000 € (art. 36-bis legge n. 248/2006 s.m.i.). In tal caso le sanzioni civili se inferiori a 3000 €, saranno ragguagliate a tale importo. Tale ulteriore aggravio sanzionatorio non ricorre laddove non sia ancora scaduto almeno un termine per i versamenti obbligatori.

Note modifica


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