Lex Iulia maiestatis

legge romana

La Lex Iulia maiestatis o Lex Iulia de maiestate è una legge emanata nell'8 a.C. per volere dell'imperatore Augusto, il quale riordinò l'intera materia circa il crimine di lesa maestà, cioè di qualunque offesa o minaccia arrecata alla figura dell'imperatore e quindi alla sua auctoritas.

Senato di Roma
TipoLegge
Nome latinoLex Iulia maiestatis o Lex Iulia de maiestate
Anno8 a.C.
Leggi romane

Antecedenti modifica

La Lex Iulia fu preceduta nel 43 a.C. dalla Lex Pedia che sull'onda emotiva dell'uccisione di Cesare introdusse l'Aquae et ignis interdictio non solo ai cesaricidi, ma anche a tutti i corresponsabili morali[1]

Fattispecie criminose modifica

Erano sanzionati come crimen maiestatis contro il princeps le seguenti condotte:

  • oltraggio alla memoria degli imperatori defunti;
  • oltraggio a statue o altre immagini imperiali
  • uccisione degli ostaggi
  • tutte le attività mirate a promuovere iniziative di guerra "senza l'ordine dell'imperatore" (ad es. arruolare soldati, muovere battaglia, ecc.)
  • rifiuto di riconoscere il Genio imperiale e l'imperatore defunto come divinità (questa norma colpirà soprattutto i cristiani, ma verrà considerato reato soltanto in epoca tarda).

L'uso della tortura modifica

Tra le misure previste dalla Lex Iulia per contrastare questa fenomenologia criminosa, vi era la tortura: i magistrati inquirenti erano autorizzati a usare metodi anche brutali nell'ambito degli interrogatori relativi al crimen maiestatis.

La disposizione che legittimava l'uso della tortura non era nuova, ma risaliva ad altre precedenti normative:

Nelle Pauli sententiae si legge che "nessuna posizione sociale esonera dalla tortura" (nulla dignitas a tormentis excipitur): pertanto, essa fu applicabile anche nei riguardi dei cives romani.

La pena per il delitto di crimen maiestatis modifica

La pena prevista era la pena di morte, ma il condannato poteva evitarla scegliendo di sottoporsi alla Aquae et ignis interdictio.

Di solito, la pena era eseguita bestiis obici (uccisione a mezzo di bestie feroci) oppure con la vivi crematio (il condannato veniva arso vivo).

Citazioni modifica

Nel libro degli Atti degli Apostoli è lo stesso Paolo che ricorda ai suoi carcerieri le prerogative della Lex Iulia (At 22,23-29)

Tertulliano, Apologeticum II,15, riferisce che la tortura prescritta era utilizzata solamente per interrogare i testimoni.

Note modifica

Collegamenti esterni modifica

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