Riabilitazione penale

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La riabilitazione penale, nell'ordinamento giuridico italiano, indica l'attività che consente alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l'estinzione degli effetti penali della condanna, e delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici), salvo tuttavia che la legge disponga diversamente: la persona riacquista così le capacità eventualmente perdute.

Descrizione modifica

L'art. 178 del codice penale italiano statuisce infatti che:

«La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti»

La riabilitazione è annotata sul certificato penale a cura della cancelleria del Giudice che l'ha emessa.[1] Forme speciali di riabilitazione sono poi previste per i minorenni e per i militari.[2]

Termini di esercizio della riabilitazione penale modifica

Il termine di riferimento decorre dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il termine di decorrenza (3, 8 o 10 anni) inizia dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.

Qualora sia stata concessa la sospensione della pena inflitta ed essa non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel caso di delitto impedito,[3] si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno dal verificarsi delle condizioni previste dall'art. 163 del Codice Penale.

La riabilitazione può essere revocata se la persona riabilitata commette un nuovo delitto non colposo entro 7 anni, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni, o un'altra pena più grave.

Esclusione modifica

La riabilitazione non può però essere concessa quando il condannato:

  1. sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato
  2. non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

Tale disposizione normativa può perciò così schematizzarsi ricordando che la persona che, riportata una condanna penale, si trovi nelle seguenti condizioni:

  • siano trascorsi almeno 3 anni, 8 anni se vi è stata dichiarazione di recidiva,[4] 10 anni se vi è dichiarazione di delinquenza abituale,[5] o di delinquenza professionale[6], o di delinquenza per tendenza[7] dal momento in cui la pena è estinta, cioè da quando è terminata l'espiazione della pena inflitta con la sentenza per la quale si vuole essere riabilitati (fine pena per il detenuto), o è intervenuto il pagamento della multa/ammenda in caso di condanna a pena pecuniaria, o dalla data del passaggio in giudicato (irrevocabilità) della sentenza in caso di pena sospesa;
  • durante il periodo la condotta sia stata buona (non ci devono essere denunce o pendenze in corso);
  • devono essere stati risarciti i danni alle parti lese (indipendentemente dalla loro costituzione come parte civile);
  • il richiedente non deve essere stato sottoposto a misura di sicurezza (diversa da quelle della espulsione dello straniero dallo stato e della confisca) o la misura di sicurezza deve essere stata revocata e il medesimo richiedente deve aver adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato (risarcimento del danno), salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempiere (eventualmente proponendo offerta risarcitoria che fosse rifiutata dalla persona offesa dal reato); devono altresì essere state pagate le spese processuali.

L'interessato che presenta l'istanza ottiene la riabilitazione, sia in relazione alle sole sentenze da esso indicate, sia a tutte le condanne riportate (è comunque possibile la riabilitazione parziale).

Costi della procedura di riabilitazione modifica

La procedura è esente da spese, bolli e diritti e, come già accennato, ammette anche il patrocinio a spese dello Stato per tutti coloro che possiedano i requisiti reddituali (ovvero un reddito imponibile inferiore a 11369,24 € per il 2014 (da verificare di anno in anno)) e i requisiti soggettivi previsti dalla normativa in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 "Testo unico in materia di spese di giustizia").
Se l'interessato vive con la famiglia, il requisito reddituale si deve verificare sommando i redditi del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio).

Note modifica

  1. ^ ex art. 193 disp. att. del codice di procedura penale italiano
  2. ^ Guida alla Riabilitazione Penale con il Gratuito Patrocinio - in Creative Commons (PDF), su avvocatogratis.com, 5-3-2011. URL consultato il 7-03-2011.
  3. ^ art. 56 comma 4 del codice penale italiano
  4. ^ art. 99 codice penale italiano commi 2, 3, 4
  5. ^ art. 102 e 103 codice penale italiano
  6. ^ art. 105 codice penale italiano
  7. ^ art. 108 codice penale italiano

Bibliografia modifica

  • Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 88-13-17466-7.
  • Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 88-14-10410-7.

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