Tribunale ordinario

Il tribunale ordinario, nell'ordinamento giudiziario italiano, è l'organo giurisdizionale deputato a conoscere, in primo grado, delle cause civili e dei reati che non appartengono alla competenza verticale di altri giudici ordinari, nonché, in sede di appello, delle sentenze pronunciate in primo grado dal giudice di pace. La sua competenza territoriale è limitata a una circoscrizione giudiziaria, anche detta circondario.

Storia modifica

Secondo il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, era uno degli organi principali dell'ordinamento giudiziario italiano. Successivamente venne disposta la sostituzione del giudice collegiale col giudice unico nei tribunali, ai sensi del regio decreto 27 agosto 1913, n. 1015 (applicabile dal 1º novembre 1913), subito abrogato dalla legge 27 dicembre 1914, n. 1404, che ripristinò il sistema previgente.

Durante la seconda guerra mondiale venne emanato il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 di riforma organica dell'ordinamento giudiziario, che ne ridisciplinò la composizione, prevedendo anche la possibilità di istituire sezioni distaccate, eventualità abolita poi dal D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, emanato in attuazione della legge delega 14 settembre 2011, n. 148, nell'ottica di una riforma della distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale.

Descrizione generale modifica

Generalmente giudica in composizione monocratica, ossia costituito da un solo magistrato, sia nel settore civile sia penale, salvo i casi previsti dall'art. 50-bis del c.p.c.[1] e dall'art. 33-bis del c.p.p.[2], nei quali giudica in composizione collegiale, ossia costituito da tre magistrati, il presidente e due giudici a latere.

In materia civile, oltre a un certo numero di sezioni ordinarie che trattano del diritto civile in generale, sono istituite sezioni specializzate, come la sezione fallimentare che si occupa del fallimento e delle altre procedure concorsuali e provvede a quelle attività non di competenza del curatore e del giudice delegato, la sezione lavoro, che si occupa delle fattispecie di cui all'art. 409 c.p.c. in materia di diritto del lavoro e di previdenza e assistenza, la sezione delle imprese, che si occupa del diritto societario, di brevetti, proprietà intellettuale e diritto d'autore,[3] nonché la sezione agraria, tra i cui componenti figurano due esperti in materia delle controversie del settore.[4]

In materia penale opera quale giudice del dibattimento per i reati non di competenza del giudice onorario di pace e della corte d'assise. È inoltre titolare delle funzioni e sede degli uffici del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare. Presso il tribunale è poi presente l'ufficio della Procura della Repubblica competente per lo stesso circondario.

Organizzazione modifica

Struttura modifica

Presso ogni tribunale italiano vi sono vari uffici amministrativi, come un ufficio di cancelleria, un ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), l'ufficio per il processo nonché una Procura della Repubblica.

Personale modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Forze di polizia italiane e Magistratura italiana.

Presso il tribunale, oltre ai magistrati, operano dipendenti del Ministero della giustizia, come ad esempio cancellieri e gli ufficiali giudiziari, nonché una sezione di polizia giudiziaria composta da personale delle forze di polizia italiane in servizio distaccato presso l'ufficio giudiziario, funzionalmente dipendenti dalla Procura della Repubblica, ma amministrativamente dipendenti dal Ministero dell'interno o dal Ministero della difesa.

Sezioni specializzate modifica

Materia civile modifica

Sezione lavoro modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Giudice del lavoro.

La sezione lavoro, originariamente istituita con la legge 11 agosto 1973, n. 533 presso le preture, è la sezione specializzata presente in ogni tribunale ordinario con competenza funzionale a giudicare in primo grado in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale, e della previdenza e assistenza obbligatorie.

Sezione fallimentare modifica

La sezione fallimentare è una sezione di regola presente in ogni tribunale ordinario, cui vengono assegnati i giudizi in materia di diritto fallimentare e nelle procedure concorsuali.

Tribunale delle imprese modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Sezioni specializzate in materia di impresa.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 - convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 - è così detta la sezione specializzata presente in ogni tribunale ordinario che ha cognizione in materia di diritto societario e di brevetti in Italia.[5]

Sezione agraria modifica

La legge 2 marzo 1963, n. 320 ha previsto l'istituzione presso tribunali e corti d'appello di sezioni specializzate agrarie che giudicano in composizione collegiale, integrata da due esperti della materia agraria, su tutte le questioni relative a contratti agrari.

Uffici giudiziari penali modifica

Sezione GIP/GUP modifica

Opera quale giudice monocratico ed è competente ad adottare i provvedimenti giurisdizionali nella fase delle indagini preliminari e a tenere l'udienza preliminare.

Tribunale del riesame modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Tribunale del riesame.

È la sezione collegiale istituita presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello, competente a decidere sulle istanze di riesame delle misure cautelari personali e reali adottate dal GIP dello stesso tribunale o di altro tribunale del distretto.

Tribunale di sorveglianza modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Magistrato di sorveglianza e Tribunale di sorveglianza.

Il tribunale di sorveglianza si occupa delle istanze per l'erogazione di pene alternative alla detenzione in carcere presentate da condannati a pene brevi o da detenuti in carcere.

Tribunale dei ministri modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Tribunale dei ministri.

Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello è istituito un collegio, comunemente noto come "tribunale dei ministri", composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o qualifica superiore, competente per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni, secondo le norme contenute nella legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Tribunale per i minorenni modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Tribunale per i minorenni.

Il tribunale per i minorenni è una sezione del tribunale ordinario, operante in forma collegiale integrata da componenti non togati, competente a conoscere delle questioni, sia penali che civili, relative a persone minori. Presso ciascuno di questi tribunali è istituita anche una procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Ufficio tavolare modifica

Secondo l'art. 75 del R.D. 28 marzo 1929, n. 499 nelle zone ove sia in vigore il sistema catastale tavolare - principalmente in Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia - presso ogni tribunale ordinario è costituito un ufficio tavolare, incaricato della conservazione dei libri fondiari, cui è preposto un giudice (giudice tavolare) designato dal presidente del tribunale.

Ogni ufficio è competente alla conservazione dei libri fondiari riguardanti gli immobili che sono situati, in tutto o nella loro parte preminente, nella rispettiva circoscrizione.

Distribuzione territoriale modifica

Le circoscrizioni territoriali sono state aggiornate dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e sono:

Note modifica

Voci correlate modifica

Collegamenti esterni modifica

Controllo di autoritàGND (DE4131330-6