Staff Leasing consiste nella somministrazione di lavoro a tempo indeterminato da parte di agenzie per il lavoro ad un'impresa.

Il dibattito sull'utilità modifica

L'istituto dello Staff Leasing ha incontrato, sin dalla sua approvazione, la netta opposizione da parte dei sindacati; essi temevano che attraverso tale strumento potessero essere aggirate le tutele poste a presidio del lavoro subordinato.

I fautori di questa figura hanno invece sostenuto le sue potenzialità di rendere più facile l'approvvigionamento e la gestione della manodopera da parte dell'imprenditore, di cui si occupa integralmente l'agenzia fornitrice.

Nel mondo modifica

Italia modifica

Lo staff leasing è stato oggetto di previsioni altalenanti da parte del legislatore italiano: inizialmente vietato dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369 che sanciva il divieto di interposizione di manodopera nel contratto di lavoro, è una delle forme di somministrazione di lavoro. Esso di fatto è stato introdotto nell'ordinamento giuridico italiano dal d.lgs 276/2003 (Legge Biagi).

L'art. 85 comma 1) lettera c) del Dlgs. 276/2003 abroga definitivamente dall'ordinamento italiano lo storico divieto di interposizione e intermediazioni di manodopera nelle prestazioni di lavoro, disposto dell'art. 1 della L. 1369/1960, che, testualmente, prevedeva il divieto di affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l'impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.
Tuttavia, nel 2011 è stato introdotto il reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 (finanziaria 2008)[1] l'aveva abrogato, ma l'istituto è stato reintrodotto dalla legge 23 dicembre 2009 n. 191 (finanziaria 2010).[2]

Lo staff leasing è la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, la legge ne effettua una tipizzazione per evitarne gli abusi, limitandolo così a casistiche ben definite presenti nell'art. 20, comma 3, lett. i), del D. Lgs. 276/2003. La finanziaria 2010 ne ha ampliato i casi di utilizzo alle attività di cura della persona e consente l'ampliamento dei casi di ammissibilità non più solo alla contrattazione collettiva e territoriale, ma anche aziendale.

Nel 2015 un decreto del Jobs Act[3] ha previsto degli sgravi al fine di far crescere l'adozione di questo strumento contrattuale.

Note modifica

Voci correlate modifica