Statuto del Veneto

legge fondamentale della regione Veneto

Lo Statuto del Veneto è la legge fondamentale della Regione del Veneto.

L'attuale Legge fondamentale della Regione, approvata in ottemperanza degli indirizzi della riforma costituzionale del 2001 (art. 123 Cost.), è stata promulgata il 17 aprile del 2012, ed è entrata in vigore il giorno successivo. Il 18 ottobre 2011 il Consiglio regionale del Veneto, IX legislatura, aveva approvato in prima votazione il nuovo Statuto. Tuttavia il documento, per entrare in vigore ha dovuto attendere, per previsione costituzionale, ancora tre mesi dalla seconda votazione, avvenuta l'11 gennaio 2012, in attesa di eventuali iniziative referendarie.

Precedentemente all'entrata in vigore del nuovo Statuto, la Legge fondamentale della Regione era il vecchio Statuto, approvato con Legge n. 340 del 22 maggio 1971.

Storia modifica

Statuto del 1971 modifica

Sin dalla sua entrata in vigore, nel 1948, la Costituzione della Repubblica Italiana prevedeva l'istituzione dell'ente Regione quale ente autonomo dotato di un proprio Statuto. Tuttavia, il ritardo di approvazione della Legge elettorale regionale per le regioni a statuto ordinario (tra le quali figura il Veneto) avvenuta solo nel 1968, ha comportato un ritardo nell'applicazione di questa norma costituzionale. Le prime elezioni regionali si sono svolte nel 1970, e già l'anno successivo la Regione Veneto si era dotata del suo Statuto, approvato con Legge Regionale n. 340 del 22 maggio 1971, secondo le stringenti statuizioni dell'art. 123 Cost. nella formulazione allora in vigore[1]. Suddiviso il IV titoli (Principi fondamentali; Gli organi della Regione; Le funzioni regionali; La revisione dello Statuto), era composto da sessantaquattro articoli.

Statuto del 2012 modifica

Tra il 1999 e il 2001 il Parlamento nazionale ha approvato una serie di riforme al Titolo V della Costituzione, volte a modificare in senso autonomista il complesso di poteri e competenze in capo agli enti locali (Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2). In particolare, alle Regioni viene assicurata potestà legislativa in tutte le materie non assegnate dalla Carta stessa allo Stato (come competenza assoluta o concorrente). Le regioni dovranno dotarsi, tramite Legge regionale, di un nuovo Statuto che "in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento" (art. 123 Cost. secondo la nuova formulazione)[2]. Pur tra mille difficoltà e dispute risolte e chiarite a più riprese dalla Corte Costituzionale, a partire dal 2004 le Regioni italiane iniziarono a dotarsi ciascuna del proprio Statuto secondo la volontà del legislatore costituzionale.

Per quanto riguarda il Veneto, la prima proposta di Statuto risale al 27 ottobre 2000, recante la firma dell'allora Presidente della Regione Giancarlo Galan. Tuttavia sia questo tentativo, sia il successivo, cinque anni dopo, fallirono. Si deve aspettare la IX legislatura per poter vedere la situazione sbloccarsi. Delle quattro proposte giunte in Consiglio (presentate, rispettivamente, da Unione di Centro, Popolo della Libertà e Lega Nord, Partito Democratico e Italia dei Valori) la Commissione Statuto produce una sintesi unitaria licenziata il 1º agosto 2011. Il 18 ottobre 2011, alle ore 18.31, il nuovo Statuto della Regione Veneto viene approvato dal Consiglio Regionale all'unanimità in prima votazione[3]. Per l'approvazione in seconda deliberazione invece si dovrà aspettare l'11 gennaio del 2012[4]. Il successivo 4 febbraio, tuttavia, il governo Monti annuncia di voler impugnare dinanzi alla Corte costituzionale lo Statuto per contrasto tra il comma IV dell'art. 30 sull'autonomia finanziaria[5] e l'articolo 119 comma II della Costituzione, scatenando, tra l'altro, le vivaci proteste della maggioranza regionale[6]. A seguito però di un chiarimento tra il presidente della Regione Zaia e il presidente del Consiglio Monti avvenuto l'8 febbraio, il Governo rinuncerà all'intento avendo ottenuto dalla Giunta la promessa che alla prima occasione utile il comma incriminato verrà modificato specificando l'obbligo del rispetto da parte del bilancio regionale dei vincoli e dei principi di coordinamento della finanza pubblica[7][8].

Caratteristiche modifica

Composizione e struttura modifica

Il testo in vigore dal 2012 è composto da sessantacinque articoli, uno in più rispetto al testo del 1971. Questi sono divisi in tre Titoli:

  • TITOLO I - Il Veneto (articoli 1-31), suddiviso in VI Capi;
  • TITOLO II - La Regione del Veneto (articoli 32-63), suddiviso in III Capi;
  • TITOLO III - Disposizioni finali (articoli 64 e 65).

Titolo I - Il Veneto modifica

Capo I - I Principi modifica

Capo comprendente gli artt. 1-10; dopo aver delineato l'estensione geografica dell'Ente, enumera alcuni principi che informano la Regione:

  • Principio di autogoverno del popolo veneto (art. 2);
  • Principio dell'autonomia della Regione del Veneto e degli enti locali (art. 3);
  • Principio comunitario (art.4).

L'art. 5 descrive i principi fondamentali cui si ispira la Regione (rispetto dei diritti inviolabili; principio personalista; principio di sussidiarietà; principio di laicità; principio di uguaglianza; principio pacifista, ecc.).

L'art. 6 delinea i diritti e gli obiettivi delle politiche regionali (vita; famiglia; pari opportunità; istruzione; pluralismo, ecc.).

I rimanenti articoli enunciano rispettivamente i principi di responsabilità (art. 7), tutela del patrimonio culturale e ambientale (art. 8), partecipazione (art. 9), e libera iniziativa economica (art. 10).

Capo II - Il sistema veneto modifica

Capo comprendente gli artt. 11-18; descrive l'articolazione e il coordinamento territoriale della Regione con gli altri Enti Locali:

  • nel riparto delle funzioni amministrative (art. 11);
  • nell'esercizio associato delle funzioni (art. 12);
  • nei livelli minimi regionali di efficienza delle funzioni amministrative (art. 13);
  • nelle funzioni metropolitane (art.14);
  • nelle specificità delle singole comunità, dei territori montani e della Provincia di Belluno (art. 15);
  • nell'esercizio del potere sostitutivo (art. 17).

L'art. 16 istituisce il Consiglio delle autonomie locali, mentre l'art. 18 si occupa dei rapporti internazionali, con l'Unione europea e interregionali.

Capo III - Autonomia legislativa e regolamentare modifica

Capo comprendente gli artt. 19-24; descrive le modalità di esercizio delle potestà legislativa e regolamentare da parte della Regione.

  • Distribuzione delle funzioni tra Regione ed Enti Locali (art. 19);
  • Iniziativa legislativa e regolamentare (art. 20);
  • Procedimento legislativo e regolamentare (art. 21);
  • Partecipazione delle organizzazioni dell'economia e del lavoro (art. 22);
  • Qualità e impatto delle leggi (art. 23);
  • Promulgazione (art.24).

Capo IV - Referendum modifica

Capo comprendente gli artt. 25-27; descrive le modalità di esercizio dell'istituto referendario, sia esso abrogativo (art. 26), sia consultivo (art. 27).

Capo V - Autonomia amministrativa modifica

Capo comprendente gli artt. 28 e 29; il primo indica i principi dell'attività amministrativa, il secondo descrive l'attività d'indirizzo e di governo.

Capo VI - Autonomia finanziaria modifica

Capo comprendente gli artt. 30 e 31; il primo indica i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia finanziaria, il secondo i diritti e doveri del contribuente.

TITOLO II - La Regione del Veneto modifica

L'art. 32 elenca gli organi di governo della Regione:

Capo I - Il Consiglio regionale modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Consiglio regionale del Veneto.

Capo comprendente gli artt. 33-50; nell'ordine, dell'organo legislativo regionale sono elencate:

  • le funzioni (art. 33);
  • l'elezione e composizione (art. 34);
  • l'insediamento (art. 35);
  • l'ufficio di presidenza (art. 36).

Quindi passa a trattare dei consiglieri regionali:

  • la convalida delle elezioni (art. 37);
  • mandato, diritti, doveri (art. 38);
  • le prerogative (art. 39).

Gli artt. 40 e 41 trattano del presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza; l'art. 42 dei gruppi consiliari. Quindi, passa a trattare delle commissioni consiliari:

  • istituzione, composizioni, norme generali (art. 43);
  • funzioni (art. 44);
  • funzioni d'inchiesta delle commissioni (art. 45).

Gli ultimi articoli regolano l'autonomia del Consiglio (art. 46), le funzioni di opposizione (art. 47), il regolamento (art.48), la convocazione e le sedute (art. 49 e 50).

Capo II - Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Giunta regionale del Veneto.

Capo comprendente gli artt. 51-55; tratta del Presidente della Giunta regionale, organo di vertice della Regione tutta, e della Giunta. Curioso notare che, nonostante un'impostazione istituzionale di impianto sostanzialmente presidenzialista, lo Statuto abbia voluto, al pari della Costituzione, trattare prima l'organo legislativo e successivamente l'esecutivo.

Dopo aver descritto la carica del Presidente ponendo i principi e le norme generali (art. 51) e delimitandone le funzioni (art. 52), tratta della Giunta, sempre con il solito schema, principi e norme generali (art. 53) e funzioni (art. 54); quindi, con l'art. 55 pone le norme per la cessazione dalla carica di Presidente della Giunta regionale.

Capo III - Il bilancio e l'organizzazione modifica

Capo comprendente gli artt. 56-63; tratta in primo luogo del bilancio dell'Ente:

  • bilancio e patrimonio della Regione, norme e principi generali (art. 56);
  • rendiconto della Regione (art. 57).

Quindi passa a normare i principi dell'organizzazione regionale (art. 58), il controllo interno dell'attività amministrativa (art. 59) e la costituzione di enti e società regionali (rispettivamente artt. 60 e 61).

Gli ultimi due articoli si occupano della Commissione di garanzia statutaria (art. 62) e del Garante regionale dei diritti della persona (art. 63).

TITOLO III - Disposizioni finali modifica

Nei due articoli finali, lo Statuto chiarisce che l'uso del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti è da intendersi riferito ad entrambi i generi (art. 64), e stabilisce l'entrata in vigore dello stesso il giorno successivo alla data di pubblicazione (art. 65).

Note modifica

  1. ^ Art. 123 Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.
  2. ^ Art. 123 Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.
  3. ^ Via libera al nuovo Statuto Zaia: «Ha vinto la politica», su corrieredelveneto.corriere.it, Corriere della Sera, 17 ottobre 2011. URL consultato il 20 ottobre 2011.
  4. ^ La Regione approva il nuovo statuto Zaia: «Adesso tocca al federalismo», in Il Gazzettino, 11 gennaio 2012. URL consultato il 4 febbraio 2012 (archiviato dall'url originale il 9 marzo 2012).
  5. ^ Il cui testo recita: "La Regione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, adatta i vincoli posti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica alle specifiche esigenze del Veneto"
  6. ^ Il governo impugna Statuto e legge elettorale, su corrieredelveneto.corriere.it, Corriere della Sera, 4 febbraio 2012. URL consultato il 4 febbraio 2012.
  7. ^ Le parole da aggiungere saranno: "la Regione non viola i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e non intende procedere ad alcuna elusione di tali vincoli, in particolare di quelli relativi al rispetto del patto di stabilità interno e dei limiti di indebitamento"
  8. ^ Sì di Monti allo Statuto veneto, su nuovavenezia.gelocal.it, 10 febbraio 2012. URL consultato il 9 febbraio 2012 (archiviato dall'url originale il 15 marzo 2015).

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