Il superminimo nel diritto del lavoro italiano, è una voce della retribuzione concordata direttamente tra datore di lavoro e dipendente in sede di assunzione o come integrazione successiva al contratto di lavoro.[1]

È imponibile ai fini contributivi e fiscali, fa parte della retribuzione di calcolo del trattamento di fine rapporto e dev'essere calcolato su tutte le mensilità aggiuntive.

È assorbibile dagli aumenti, salvo diversa indicazione nel contratto e nei seguenti casi:

  1. variazione per scatti di anzianità;
  2. variazione di superminimi congelati o dichiaratamente inassorbibili.

Indipendentemente dalla indicazione della sua assorbibilità, la legge italiana non tutela il mantenimento del superminimo in tutte le forme in cui l'azienda e i relativi contratti con i dipendenti cambino titolarità. In caso di fusione o di esternalizzazione di ramo d'azienda, il lavoratore che si trova a dipendere dall'acquirente perde il superminimo in retribuzione e può eventualmente contrattarne uno differente con il nuovo datore di lavoro.

Note modifica

  1. ^ Tratto da www.professionisti24.ilsole24ore.com Archiviato il 5 marzo 2016 in Internet Archive. pag. 4.

Bibliografia modifica

  • Bellomo, Retribuzione sufficiente e autonomia collettiva, Torino, Giappichelli Editore, 2002.
  • Fargnoli, La retribuzione, Milano, 2002.

Voci correlate modifica