Trattato di Marrakech

Il trattato di Marrakech, ufficialmente «Trattato di Marrakech per facilitare l'accesso ai testi pubblicati alle persone cieche, con incapacità visive o altre difficoltà ad accedere al testo stampato»,[1][2] è un trattato internazionale sottoscritto su impulso Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), a Marrakech, Marocco, il 28 giugno 2013,[3][4] che ha introdotto il principio che il diritto d'autore trova una vistosa deroga di fronte alla necessità di permettere ai non vedenti o ipovedenti di accedere su un piano di parità al sapere.[5][6] ll documento contiene eccezioni alla proprietà intellettuale per i testi destinati a persone con disabilità visiva (in audio, Braille, con caratteri ingranditi o in versione elettronica); resta fermo che tale beneficio si applica solo a favore dei disabili, mentre nei confronti degli altri soggetti trova piena applicazione la tutela del diritto d'autore. Il trattato, inoltre, sancisce che tali libri possano essere scambiati, a livello transnazionale, fra organizzazione e organizzazione.

Trattato di Marrakech per facilitare l'accesso ai testi pubblicati alle persone cieche, con incapacità visive o altre difficoltà ad accedere al testo stampato
Mappa degli Stati firmatari del trattato
Tipotrattato universale
ContestoDiritto d'autore, Accessibilità
Firma28 giugno 2013
LuogoMarrakech
Condizioniratifica di almeno 20 paesi
Firmatari51
DepositarioOrganizzazione mondiale per la proprietà intellettuale
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La firma è stata salutata con entusiasmo dalla European Blind Union, l'organizzazione che rappresenta i non vedenti europei: infatti, essa stima in 285 milioni gli ipovedenti in tutto il mondo e afferma che solo il 5% dei libri che vengono pubblicati è oggi disponibile in versione accessibile.[7]

Paesi firmatari modifica

 
Il Brasile firma il trattato di Marrakech

Un totale di 51 paesi ha sottoscritto il trattato nella conferenza diplomatica di Marrakech. Per entrare in vigore era prevista la ratifica del trattato da parte di almeno 20 paesi[8][9], quota raggiunta nel giugno 2016[10][11] contro i 13 del dicembre 2015[12][13]

Al 30 giugno 2016 i paesi che hanno ratificato il trattato sono: India, El Salvador, Emirati Arabi Uniti, Mali, Uruguay, Paraguay, Singapore, Argentina, Messico, Mongolia, Repubblica di Corea, Australia, Brasile, Perù, Repubblica democratica popolare di Corea, Israele, Cile, Ecuador, Guatemala e Canada. Al 23 aprile 2018 gli stati che hanno ratificato il trattato sono saliti a 36.[14]

Unione europea modifica

L'Unione europea ha sottoscritto il trattato[15] e sotto la presidenza greca ha spinto i paesi a ratificarlo, ma in concreto all'interno dell'Unione sono sorte delle remore ad una conclusione rapida dell'iter procedurale, che si cerca di superare attraverso la strada della ratifica da parte dell'Unione per tutti i 28 paesi membri[16]

Sono sorte divergenze tra Unione europea ed alcuni dei suoi paesi membri sulla competenza in materia.[17] L'Unione propende per una sua competenza esclusiva; Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Romania, Slovacchia e Slovenia per una competenza concorrente.

Il 3 marzo 2015 è stata presentata una interrogazione al Parlamento europeo: che a fronte delle indiscrezioni «secondo cui Italia, Germania e Regno Unito, insieme ad altri Paesi, starebbero bloccando il trattato di Marrakesh, "si impegna a collaborare attivamente con gli attori interessati per trovare una soluzione pragmatica ai fini dell'adesione al trattato di Marrakech"».[18] e a fine maggio al Senato Italiano[19] per sapere quali difficoltà frenino l'iter della concreta applicabilità del trattato[20][21][22][23][24].

Nel gennaio 2016 è stata presentata una proposta di risoluzione per sottolineare che un gruppo di sette stati stava rallentando l'iter dell'adesione. L'Italia era uno degli stati membri che rallentava la procedura.[25]

L'Unione europea ha ratificato il trattato per tutti i 28 membri il 1º ottobre 2018[26] dopo l'approvazione a settembre 2017 del regolamento 2017/1563[27] e della direttiva 2017/1564, che prevede la trasposizione entro l'11 ottobre 2018.[28][29]

L'ARL mantiene un elenco di implementazioni nazionali della direttiva.[30] La legge 633/1941 è stata emendata all'art. 71-bis.[31]

Dopo cinque anni dalla ratifica l'unione Europea ha aperto una consultazione[32] sull'attuazione.

USA modifica

Il 28 giugno 2018, il Senato degli Stati Uniti ha approvato la legge di attuazione; la Camera ha approvato con un consenso unanime il 25 settembre 2018. Il disegno di legge e il trattato sono stati firmati in legge dal Presidente il 9 ottobre 2018[33]

Note modifica

  1. ^ Diplomatic Conference to Conclude a Treaty to Facilitate Access to Published Works by Visually Impaired Persons and Persons with Print Disabilities, su wipo.int.
  2. ^ Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, su wipo.int. URL consultato il 9 luglio 2014.
  3. ^ Stevie Wonder Hails Landmark WIPO Treaty Boosting Access to Books for Blind and Visually Impaired Persons, su wipo.int.
  4. ^ Conferencia Diplomática sobre la conclusión de un tratado que facilite a las personas con discapacidad visual y a las personas con dificultad para acceder al texto impreso el acceso a las obras publicadas, su wipo.int. URL consultato il 9 luglio 2014.
  5. ^ Sulle eccezioni al diritto d'autore anche prima del trattato di Marrakech Vezzoso
  6. ^ Almansi Archiviato il 26 febbraio 2015 in Internet Archive.
  7. ^ Più diffusione per i libri per ciechi: firmato dall’Ue il trattato di Marrakech. Inail riporta erroneamente 285 milioni di ciechi ma è il numero di ipovedenti, cfr. https://www.who.int/blindness/GLOBALDATAFINALforweb.pdf
  8. ^ Stevie Wonder se felicita por el tratado de la OMPI, de importancia histórica, que permitirá un considerable aumento del acceso de los ciegos y las personas con discapacidad visual a las obras publicadas, su wipo.int, 28 giugno 2013. URL consultato il 9 luglio 2014.
  9. ^ I primi paesi a ratificarlo sono stati El Salvador, India, Mali, Paraguay, Emirati Arabi Uniti e Uruguay.
  10. ^ Wipo, su wipo.int.
  11. ^ west info eu, su west-info.eu (archiviato dall'url originale il 20 agosto 2016).
  12. ^ Wipo, su wipo.int.
  13. ^ wipo.int
  14. ^ Wipo (PDF), su wipo.int.
  15. ^ EUR-Lex - 32014D0221 - EN - EUR-Lex
  16. ^ Archivio CGIL (PDF), su cgil.it. URL consultato il 1º marzo 2015 (archiviato dall'url originale il 16 aprile 2015).
  17. ^ Consiglio dell'Unione europea
  18. ^ Dal Parlamento europeo una risoluzione sui diritti delle persone con disabilità
  19. ^ Senato, su senato.it.
  20. ^ Europart, su europarl.europa.eu.
  21. ^ Isabella Adinolfi 5Stelle, su dailymotion.com.
  22. ^ Unione europea, su europarl.europa.eu.
  23. ^ http://www.ebookreaderitalia.com/opere-e-accessibilita-italia-e-germania-tardano-la-ratifica-del-trattato-di-marrakech/
  24. ^ Unione Italiana Ciechi, su vita.it.
  25. ^ Parlamento Europeo, su europarl.europa.eu.
  26. ^ http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2018/article_0008.html
  27. ^ REGOLAMENTO (UE) 2017/1563 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 settembre 2017 relativo alla scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, su eur-lex.europa.eu.
  28. ^ DIRETTIVA (UE) 2017/1564 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 settembre 2017 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, su eur-lex.europa.eu.
  29. ^ LEGGE EUROPEA 2018 Schede di lettura A.S. 822 (PDF), su senato.it.
    «In argomento, si ricorda che la Direttiva 2001/29/CE ha disposto, all’art. 5, par. 3), lett. b), che gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti, quando si tratti di un utilizzo a favore di portatori di handicap, sempreché l'utilizzo sia collegato all'handicap, non abbia carattere commerciale e si limiti a quanto richiesto dal particolare handicap. Questa previsione è stata recepita nell’ordinamento italiano con l’art. 9 del d.lgs. 68/2003 che, per quanto qui interessa, ha introdotto gli artt. 71-bis e 71-quinquies nell’ambito del Capo V (Eccezioni e limitazioni) del Titolo I (Disposizioni sul diritto d’autore) della L. 633/1941. In particolare, l’art. 71-bis ha disposto che ai portatori di “particolari” handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap. Le relative specifiche sono state definite con D.M. 14 novembre 2007, n. 239, che ha precisato che il riferimento è alle persone con disabilità sensoriale, la cui situazione sia stata accertata ai sensi della L. 104/1992, e che la riproduzione e l'utilizzazione della comunicazione al pubblico di opere e materiali protetti può anche essere effettuata per il tramite delle associazioni e delle federazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, che non perseguono scopo di lucro, sulla base di appositi accordi. A sua volta, l’art. 71-quinquies ha disposto, nei co. 2-3, che i titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui – per quanto qui interessa – all’art. 71-bis, su espressa richiesta dei beneficiari e a condizione che i beneficiari stessi abbiano avuto accesso legittimo agli esemplari dell’opera o del materiale protetto ai fini del loro utilizzo. In particolare, i titolari dei diritti non sono tenuti a tali adempimenti in relazione alle opere o materiali messi a disposizione del pubblico in modo che ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di accordi contrattuali. Successivamente, il Trattato di Marrakesh – firmato per conto dell’Unione europea il 30 aprile 20148 –, ha imposto alle parti contraenti di prevedere eccezioni o limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi per la realizzazione e la diffusione di copie in formati accessibili di determinate opere e di altro materiale protetto e per lo scambio transfrontaliero di tali copie, per gli utilizzi da parte delle categorie delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa. Conseguentemente, la Direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, ha attuato gli obblighi imposti all’Unione dal Trattato di Marrakesh, ampliando lo spettro delle eccezioni già previste dalla Direttiva 2001/29/CE e inserendo (art. 8) il riferimento ai nuovi obblighi da essa derivanti nell’art. 5, par. 3, della Direttiva del 2001. In particolare, il punto (6) dei consideranda della Direttiva del 2017 ha evidenziato che “poiché le eccezioni o le limitazioni previste dal trattato di Marrakesh riguardano anche le opere in formato audio, come gli audiolibri, le eccezioni obbligatorie previste dalla presente direttiva dovrebbero applicarsi anche ai diritti connessi”. In base all’art. 9 della Direttiva, entro l’11 ottobre 2020 la Commissione europea presenterà una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla disponibilità, in formati accessibili, di opere e di altri materiali diversi da quelli considerati dalla stessa Direttiva, ovvero destinati a persone con disabilità diverse da quelle dalla medesima considerate. In base all’art. 10, entro l’11 ottobre 2023 la Commissione europea procederà ad una valutazione della Direttiva e presenterà le principali conclusioni in una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – a tal fine utilizzando le informazioni fornite dagli Stati membri –, eventualmente con proposte di modifica. La valutazione comprenderà la verifica dell’impatto dei sistemi di indennizzo previsti dagli Stati (l’art. 3, par. 6, della Direttiva, infatti, dispone che gli Stati membri possono prevedere che gli utilizzi consentiti, qualora effettuati da entità autorizzate stabilite nel loro territorio, siano soggetti a sistemi di indennizzo entro limiti previsti dalla medesima Direttiva9 ). Inoltre, lo stesso art. 10 dispone che, qualora uno Stato membro abbia validi motivi per ritenere che l’attuazione della Direttiva abbia avuto un notevole impatto negativo sulla disponibilità commerciale di opere o altro materiale in formati accessibili per i beneficiari, può sottoporre la questione all’attenzione della Commissione.»
  30. ^ (EN) Jonathan Band and Krista Cox, National Implementations of the Marrakesh Treaty By Countries That Have Ratified or Acceded to the Treaty (PDF), su arl.org, Association of Research Libraries, 15 gennaio 2021.
  31. ^ https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art71bis
  32. ^ marrakesh
  33. ^ Copia archiviata, su whitehouse.gov. URL consultato il 23 ottobre 2018 (archiviato dall'url originale il 10 ottobre 2018).

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