Tribunale per i minorenni
Il tribunale per i minorenni, nell'ordinamento giuridico italiano, è un tribunale ordinario collegiale. Presso ciascuno di questi tribunali è istituita anche una procura della Repubblica.
Cenni storiciModifica
ComposizioneModifica
È composto da due giudici togati e due onorari, generalmente esperti in psicologia o pedagogia, nominati con D.P.R. su proposta del ministro della Giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
CompetenzeModifica
Le sue competenze sono in campo civile, amministrativo e penale.
CivileModifica
In campo civile le sue competenze sono concernenti la protezione della persona del minore in situazioni potenziali di pregiudizio o di abbandono. I provvedimenti conseguenti l'accertamento di tali situazioni possono decretare limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale, disporre l'affidamento del minore o dichiararne l'adozione.
Per quello che riguarda quest'ultimo istituto, è competente anche per l'accettazione della dichiarazione di disponibilità all'adozione di una coppia, la verifica dei requisiti, la disposizione di accertamenti, l'eventuale dichiarazione di idoneità all'adozione della coppia stessa. Inoltre dichiara l'efficacia di provvedimenti di adozione emessi da autorità straniere in conformità alla convenzione dell'Aja e a convenzioni bilaterali con altri Paesi. Ha competenza anche nei casi di sottrazione internazionale di minorenni, al fine di un immediato rientro nel luogo di residenza estera. È competente anche nelle cause di affidamento dei figli contesi, nati da un rapporto di convivenza.
AmministrativoModifica
In campo amministrativo ha potere di adottare misure a carattere rieducativo nei confronti di minori che manifestano irregolarità di condotta, cioè che assumono comportamenti non accettati dal contesto familiare e sociale di appartenenza. Dispone inoltre provvedimenti di tutela a favore dei minori che esercitano la prostituzione o che risultano vittime di reati a carattere sessuale.
PenaleModifica
Infine, in campo penale, giudica coloro che hanno commesso reati prima di compiere la maggiore età, tra i 14 e i 18 anni, dato che i minori di 14 anni non sono imputabili per legge. Il tribunale per i minorenni è comunque competente anche se il reato è stato commesso in concorso con maggiorenni. Su tali reati il tribunale per i minorenni ha competenza esclusiva: quindi, la cognizione è ad esso attribuita anche se il minore ha commesso un reato che sarebbe di competenza della corte d'assise, del tribunale o del giudice di pace.
Può dichiarare estinto il reato se l'imputato supera un periodo di "messa alla prova", durante il quale deve dimostrare ravvedimento e crescita personale studiando, svolgendo attività di volontariato o lavorando.
Voci correlateModifica
Altri progettiModifica
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Tribunale per i minorenni
Collegamenti esterniModifica
- Regio Decreto-Legge 20 luglio 1934 e successive modificazioni - Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni.
- Commissione adozioni internazionali - Il tribunale per i minorenni e l'adozione internazionale.
- Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, su minoriefamiglia.it.
- Tribunale per i minorenni - Un approfondimento sul tribunale per i minorenni
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