Usurpazione di funzioni pubbliche

Delitto di
Usurpazione di funzioni pubbliche
Fonte Codice penale italiano
Libro II, Titolo II, Capo II
Disposizioni art. 347
Competenza tribunale monocratico
Procedibilità d'ufficio
Arresto non consentito
Fermo non consentito
Pena reclusione fino a due anni

L'usurpazione di funzioni pubbliche è il reato commesso da chi svolge delle funzioni pubbliche o si appropria di attribuzioni pubbliche senza averne titolo.

Soggetto modifica

Chi commette il reato è un privato cittadino, o anche un pubblico ufficiale che è stato revocato dalle funzioni ma continua ad esercitarle.

Secondo una sentenza della Suprema Corte di Cassazione Italiana del 1974, commette reato di usurpazione di funzione pubbliche anche chiunque si arroghi funzioni che non gli competono anche se abbia la veste di pubblico ufficiale e appartenga all'ente che ha la competenza a decidere in materia.[1]

Norma modifica

Nell'ordinamento giuridico, il reato è disciplinato dall'art. 347 c.p. che recita:

«Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato il quale, avendo ricevuto partecipazione del provvedimento che fa cessare o sospendere le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua ad esercitarle. La condanna importa la pubblicazione della sentenza»

Note modifica

  1. ^ Sentenza Suprema Corte di Cassazione Italiana, sez. VI, u.p. 17 giugno 1974, Taranto, rv. 128699.

Voci correlate modifica