Wikipedia:Proposte di trasferimento/Wikisource/Legge 9 gennaio 1956, n. 25

Riordinamento dell'Ordine Militare d'Italia modifica

Art. 1

L'ordine militare d'Italia ha lo scopo di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di terra, di mare e dell'aria o da singoli militari ad esse appartenenti, che abbiano dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore.
Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, quando siano strettamente connesse alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite.
Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche alla memoria.

Art. 2

L'Ordine Militare d'Italia raccoglie e custodisce tutte le documentazioni relative ai decreti dell'Ordine militare di Savoia.
I decorati dell'Ordine Militare di Savoia, sono trasferiti nell'Ordine Militare d'Italia, si fregiano dei distintivi di questo e mantengono le loro decorazioni, assegnazioni e anzianità di classe e i diritti che ne derivano

Art. 3

Capo dell'Ordine Militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.
Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine Militare d'Italia è il Ministro della Difesa.
L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da cinque membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'ordine, con una uguale rappresentanza delle tre Forze armate.
È segretario dell'Ordine militare d'Italia un ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, appartenente ad una delle classi dell'Ordine.

Art. 4

L'Ordine Militare d'Italia comprende cinque classi:

  • Cavalieri di Gran Croce;
  • Grandi ufficiali;
  • Commendatori;
  • Ufficiali;
  • Cavalieri.

Lo statuto previsto dall'art. 12 della presente legge fissa le condizioni per il conferimento delle singole classi di decorazioni e stabilisce il modello delle insegne e dei nastrini corrispondenti a ciascuna classe.

Art. 5

Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, sentito il Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito dal successivo art. 6.

Art. 6

Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa; a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra.
Agli anzidetti militari non è corrisposta la pensione annua di cui all'art. 8.

Art. 7

Nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unità delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria, può essere conferita "alla Bandiera" la croce di cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia ma non decorazioni di classi superiori.

Art. 8

Alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia è annessa la pensione annua nella misura stabilita dalla legge 27 marzo 1953, n. 259. Tale pensione è cumulabile con gli assegni annessi alle medaglie al valor militare.
Il decorato dell'Ordine Militare d'Italia al quale sia concessa una decorazione dello stesso Ordine di classe più elevata percepisce la sola pensione relativa a quest'ultima.
Alle Bandiere decorate di più croci di cavaliere competono tutte le corrispondenti pensioni.

Art. 9

Le pensioni ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia non possono eccedere, per le singole classi, i seguenti limiti:

  • per la classe di cavaliere di gran croce: 12
  • per la classe di grande ufficiale: 25
  • per la classe di commendatore: 56
  • per la classe di ufficiale: 140
  • per la classe di cavaliere: 700

Nei suddetti limiti sono comprese le pensioni di reversibilità e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari.
Verificandosi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, potranno essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.

Art. 10

Alle pensioni annesse alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia si applicano le disposizioni dell'art. 18 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423.

Art. 11

Il militare appartenente all'Ordine Militare d'Italia cessa di far parte dell'Ordine nel caso che sia privato del suo grado militare.
Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella legge 24 marzo 1932, n. 453, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia, sostituito il Consiglio dell'Ordine alla Commissione prevista dall'art. 7 di detta legge.

Art. 12

Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

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