Tipologia degli atti del presidente della Repubblica Italiana

La dottrina giuridica[1] distingue gli atti del Presidente della Repubblica Italiana secondo i tipi dell'atto presidenziale e dell'atto governativo, con alcune distinzioni formali e sostanziali.

Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali modifica

Si tratta di quegli atti ritenuti normalmente di prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica. Può essere presente la controfirma di un membro del governo (generalmente il Presidente del Consiglio dei ministri o il ministro competente).

Sono esempi di questo tipo, tra gli altri, la concessione della grazia, l'eventuale rinvio alle Camere delle leggi dopo la prima approvazione, i messaggi al Parlamento, la nomina dei senatori a vita e dei giudici della Corte costituzionale.

Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi modifica

Sono atti formalmente emanati dal Presidente, la cui potestà ricade, però, sostanzialmente sul governo.

Ne è un esempio il decreto di emanazione che fissa la data di svolgimento del referendum abrogativo in quanto, anche se emanato dal Presidente, fissa un giorno (tra il 15 aprile e il 15 giugno) comunque deliberato dal Consiglio dei Ministri.

Su questi atti il Presidente della Repubblica esercita un controllo di legittimità. Questo controllo di legittimità autorizza il Presidente a non firmare l'atto e a chiederne il riesame al Governo.

Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente complessi modifica

Si tratta di atti in cui concorrono le volontà di Presidente della Repubblica e Governo o Parlamento.

Lo sono, ad esempio, lo scioglimento delle Camere e la nomina del nuovo Presidente del Consiglio.

Note modifica

  1. ^ De Marco, Bilancia, L'Ordinamento della Repubblica, Milano, CEDAM, 2015.

Voci correlate modifica