Ausiliario del traffico

L'Ausiliario del Traffico (detto anche ausiliario della sosta o in gergo vigilino[1]), in Italia è una figura professionale regolamentata dall'Art. 12-bis del codice della strada (Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata), istituita dalla Legge 11 Settembre 2020 N° 120, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N° 228 il 14 Settembre 2020 ed entrata in vigore il 15 Settembre 2020, già precedentemente istituita dall'articolo 17 commi 132 e 133 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo)[2].

Ausiliari del traffico a Roma

Disciplina normativa modifica

Art. 12-bis (Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)

Comma 1: "Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all'espletamento delle predette attività."

Comma 2: "Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco di cui al comma 1, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali e con l'effettuazione e il superamento di un'adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale."

Comma 3: "Le funzioni di cui al comma 1 possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma 1, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea."

Comma 4: "Al personale di cui al presente articolo e' conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158, in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi 1 e 2, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo. Al suddetto personale e' conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale di cui al comma 1, secondo periodo, e di cui al comma 3 e', altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell'affidamento o di gestione dell'attività di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi di cui al comma 1, primo periodo, ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell'affidamento."

Comma 5: "L'Attività sanzionatoria di cui al presente articolo, successiva all'emissione del verbale da parte del personale, e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell'amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l'attività autorizzativa e di verifica sull'operato. I comuni possono conferire alle società di cui ai commi 1, 2 e 3 la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario."

Comma 6: "Ai fini dell'accertamento nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo e' possibile ricorrere all'uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici."

Comma 7: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Tipologia modifica

 
Ausiliari del traffico a Roma

A seguito dell'articolo 12 Bis del Codice della Strada, esistono 4 tipi di Ausiliari:

  • Dipendenti comunali, diversi dagli agenti della polizia municipale e da quelli muniti dell'abilitazione di cui all'art. 12, comma 3 del codice della strada, hanno funzioni di accertamento di tutte le violazioni (articoli 7, 157 e 158) relative alla sosta o alla fermata nell'ambito delle aree di sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, e nelle aree e negli spazi, anche limitrofi, funzionali alla raccolta dei rifiuti urbani e della pulizia delle strade;
  • Dipendenti di enti o di imprese, quali, ad esempio, aziende speciali, altri enti di gestione comunque denominati ovvero società private o pubbliche, alle quali è stata affidata la gestione di parcheggi ovvero di aree di sosta a pagamento, diversamente dai precedenti, hanno funzioni di accertamento di tutte le violazioni (articoli 7, 157 e 158) relative alla sosta o alla fermata nei parcheggi e sulle strade del territorio comunale in cui esistono aree di sosta a pagamento concesse all'azienda o all'impresa da cui dipendono. A questi soggetti è da riconoscersi un ambito circoscritto di competenza riconducibile essenzialmente all'accertamento delle violazioni commesse in aree comunali, urbane o extraurbane, che con apposita delibera della giunta comunale sono state specificamente destinate al parcheggio o alla sosta sulla carreggiata e per la cui fruizione è imposto il pagamento di una somma di denaro. La loro competenza si estende anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell'affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta a pagamento o del parcheggio oggetto dell'affidamento.[3] Il comma 4 conferisce loro il potere di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del Codice della Strada. Inoltre per tutta la durata del servizio rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale (art. 12-bis comma 2);
  • Dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade, hanno funzioni di accertamento di tutte le violazioni (articoli 7, 157 e 158) relative alla sosta o alla fermata nelle aree e negli spazi, anche limitrofi, funzionali alla raccolta dei rifiuti urbani e della pulizia delle strade.

Tuttavia non possono contestare altre infrazioni relative al codice della strada, ed il loro ambito d'azione è circoscritto al territorio presso il quale operino, ai sensi del comma 4 dell'Art. 12-bis del C.d.S.possono provvedere alla rimozione dei veicoli limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento.

  • Personale ispettivo dipendente delle aziende esercenti servizio di trasporto pubblico di persone, comprese le aziende speciali comunque denominate, ovvero appartenente ad enti di gestione previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno funzioni di accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea, hanno altresì il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto di gestione dell'attività di propria competenza che sono funzionali, alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea.

Misure emergenza Covid-19 modifica

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha introdotto nell'articolo 1 il comma 818: "Al fine di assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere conferite le funzioni di controllo nonché di accertamento, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalità di utilizzazione del trasporto pubblico locale come disciplinate dalle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Il comma 818 prevede che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, agli ausiliari del traffico e della sosta, nonché al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico locale, possano essere conferite funzioni di controllo e di accertamento con riguardo al rispetto, da parte degli utilizzatori del servizio di trasporto pubblico locale, delle disposizioni imposte ai fini del contenimento della diffusione dell’epidemia di Covid -19.[4]

Requisiti modifica

Generalmente viene richiesto:

  1. possesso di patente di guida di categoria "B" o superiore;
  2. aver conseguito il diploma di licenza media ovvero di scuola secondaria di primo grado;
  3. assenza di condanne penali e carichi pendenti per reati non colposi;
  4. è necessario frequentare un corso di formazione teorico pratico di almeno 2 mesi[5] tenuto da docenti esperti della materia presso la polizia municipale, avente ad oggetto:
    1. le norme che disciplinano la sosta, fermata e la circolazione stradale;
    2. prevenzione e accertamento delle violazioni che riguardano la sosta e la fermata;
    3. informazioni sul procedimento sanzionatorio;
    4. esercitazioni all'uso dei moduli prestampati da utilizzare durante il lavoro.

Solo dopo aver frequentato tale corso, bisognerà superare un esame di idoneità, e successivamente si verrà nominati con apposito decreto emanato dal sindaco.

Poteri modifica

L'avviso di accertamento modifica

 
Un poliziotto ed un ausiliare del traffico effettuano dei controlli su un veicolo nel Regno Unito.

L'avviso di accertamento d'infrazione è un atto amministrativo di natura particolare, consistente dal punto di vista materiale in un foglietto colorato che l'agente accertatore rilascia sul parabrezza del veicolo quando l'infrazione è rilevata in assenza del conducente. La sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 5447 del 9 marzo 2007 ha affermato che nessuna legge impone il rilascio del preavviso, la cui mancanza peraltro non ostacola in alcun modo il diritto di difesa.[6]

Non costituisce un processo verbale in quanto non ne possiede alcuni requisiti essenziali come l'identificazione dell'agente accertatore (che si limita a firmare indicando una matricola ed una sigla) e soprattutto mancano le generalità del conducente. Non è possibile quindi impugnarlo perché rappresenta solo un preavviso di violazione costituito da un atto di avvio della attività di accertamento dell’illecito (in modo da rendere chiaro al destinatario la norma o le norme violate, il “quantum” della sanzione e la eventuale ammissibilità della conciliazione amministrativa), ossia informa il trasgressore che su quella data autovettura è stato iniziato un procedimento sanzionatorio-amministrativo per aver infranto un determinato articolo del codice della strada, per cui l'utente, venutone a conoscenza, ha 2 possibilità di scelta:

  1. riconosce il proprio errore e paga la sanzione amministrativa indicata sullo stesso in via breve e senza le maggiorazioni dovute per le spese di notifica usando il bollettino allegato, e in tal caso il procedimento amministrativo si arresta in modo definitivo;
  2. aspettare che l'atto sia notificato sotto forma di verbale di contestazione per infrazione al codice della strada, per poterlo impugnare innanzi al prefetto o al giudice di pace ai sensi della legge n. 689 del 24 novembre 1981.

Annullamento dei preavvisi di accertamento modifica

Circa l'eventuale annullabilità degli avvisi di accertamento, la Cassazione, VI sezione civile, con ordinanza n.1067 del 25 gennaio 2012 ha ritenuto che è irrilevante la “discrasia” tra quanto riportato nel preavviso e quanto più dettagliatamente indicato nel verbale.

La legge non prevede procedure specifiche da adottare in caso di avvisi di accertamento manifestamente sbagliati; l'avviso di accertamento è comunque un atto pubblico[7] e la sua soppressione arbitraria è penalmente perseguibile[8][9], pertanto il comando dell'organo accertatore può rinunciare alla compilazione del processo verbale che segue l'avviso di accertamento solamente nei seguenti casi[10] di Evidente errore che ne causano la nullità rilevabile d'ufficio in fase di autotutela della pubblica amministrazione:

  1. Errori nel fatto storico (ad esempio lo scambio degli autoveicoli);
  2. Fatti sopravvenuti tra la compilazione dell'avviso di accertamento e la redazione del verbale (ad esempio contestazione della sosta in ZTL senza esporre debita autorizzazione poi prontamente portata in visione all'organo accertatore).[senza fonte]

In questi casi il comando dell'organo accertatore procede non all'archiviazione ma all'annullamento in via di autotutela degli avvisi di accertamento, bloccando il procedimento sanzionatorio. Su ogni avviso di accertamento annullato va indicata la motivazione[10], inoltre la determinazione di annullamento deve essere sottoscritta dal dirigente alle cui dipendenze è posto l'organo accertatore, vi devono essere posti data e timbro dell'ufficio e va conservato agli atti con lo stesso avviso di accertamento.

Verbale di contestazione modifica

Il verbale di contestazione per infrazione al codice della strada, previsto dall'art. 200 dello stesso codice, compilato e notificato a seguito di un'infrazione alle norme del codice della strada rilevata dagli ausiliari è un atto pubblico con fede fino a querela di falso.[7]

Il verbale deve:

  1. contenere eventuali dichiarazioni del trasgressore cui chiede l'inserimento;
  2. contenere la sommaria descrizione del fatto accertato;
  3. contenere gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore;
  4. contenere la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione;
  5. essere consegnata una copia al trasgressore (l'originale resta all'agente accertatore);
  6. essere depositata un'altra copia al comando da cui dipende l'agente accertatore;
  7. rispettare le prescrizioni previste dagli artt. 383 e 385 del regolamento di attuazione del codice della strada;
  8. essere conforme al modello VI.1 allegato al codice;
  9. contenere l'indicazione dell'organo che ha emesso il verbale;
  10. contenere l'indicazione dell'agente accertatore (anche solo attraverso il numero di matricola);
  11. contenere il numero progressivo del verbale.

Gli elementi principali che devono essere presenti all'interno di un verbale, ai sensi dell'art. 383 del regolamento di attuazione del codice della strada, sono:

  • Giorno, ora, località ove è commessa l'infrazione;
  • Generalità e residenza del trasgressore;
  • Pagamento in misura ridotta se consentito;
  • L'ammontare della somma da pagare;
  • I termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo;
  • Indicazione dell'autorità a cui proporre ricorso;

ove del caso:

  • L'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale;
  • Estremi della patente di guida;
  • Tipo di veicolo e targa;
  • Sommaria esposizione dei fatti e citazione della norma infranta;
  • Eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l'inserimento.

Esso, ai sensi degli articoli 203 e 204 bis del codice della strada, può essere impugnato con ricorso entro il termine di 60 giorni dalla notifica presso il prefetto della provincia del territorio nel quale è stata accertata l'infrazione, o in via alternativa si può presentare ricorso entro 30 giorni al giudice di pace del luogo dove è stata accertata l'infrazione.

È bene notare che in caso di soccombenza di un ricorso presentato presso il prefetto competente per provincia, viene emesso una ordinanza-ingiunzione di pagamento per una somma determinata nel limite non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola infrazione[11] maggiorato delle spese, mentre in caso di soccombenza di un ricorso presso il giudice di pace di competenza, si ha la condanna al pagamento della sanzione impugnata nella misura decisa dal giudice[12] maggiorata delle spese.

Obblighi del trasgressore verso l'ausiliario modifica

Gli accertatori ai fini di poter compilare il verbale con tutti gli elementi necessari alla sua validità in caso di contestazione immediata, quando è presente il trasgressore,[13] possono chiedere l'esibizione dei documenti relativi al veicolo ed al conducente che ha commesso la violazione.

Nel caso in cui il trasgressore rifiuti di esibire i suindicati documenti, l'accertamento dell'infrazione seguirà il suo corso ordinario (il preavviso sarà consegnato agli uffici della P.M. e darà origine al verbale di contestazione); in questi casi non si può applicare l'art. 192 del codice della strada (Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti) in quanto gli ausiliari sono inquadrati come svolgenti funzioni ausiliarie agli organi di polizia stradale.[14][15]

Inoltre, sempre nel caso in cui il trasgressore rifiuti di esibire i documenti richiesti, ai fini dell'identificazione, possono richiedere a questo di fornire le proprie generalità in qualità di pubblici ufficiali[16]. In caso di false dichiarazioni, i mendaci potranno essere perseguiti ai sensi dell'art. 496 del codice penale italiano[17].

Il dibattito giurisprudenziale sulle sanzioni irrogabili modifica

I poteri degli ausiliari sono stati molto discussi fin dai primi anni della loro istituzione, dando origine a molti ricorsi giudiziari innanzi ai giudice di pace italiani contro gli atti da essi compilati nell'esercizio delle loro funzioni.

La giurisprudenza è intervenuta più volte nel tempo, per fare chiarezza sulle loro attribuzioni in caso di infrazioni che esulino dal semplice "ticket scaduto" o "mancato pagamento della sosta".

Si ricordino in proposito alcune sentenze della Suprema Corte di Cassazione per gli ausiliari dipendenti di società concessionarie della gestione dei parcheggi, quali la n. 7336 del 7 aprile 2005 che ha negato la possibilità di contestare infrazioni per parcheggio su marciapiede, a meno che non sia adibito all'uso[18], la n. 20558 del 28 settembre 2007 che ha affermato il potere di rilevazione nel territorio gestito dalla società[19], la sentenza n. 5621 del 9 marzo 2009, circa le aree in cui sia possibile elevare infrazioni:

«le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu)»

La Cassazione si è espressa in merito anche con la sentenza n. 22676 del 27 ottobre 2009 che ha affermato:

«[...] il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico [...] il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in alcune ipotesi tassative.

Una prima ipotesi è costituita dalle infrazioni concernenti la sosta di autoveicoli nelle aree soggette a concessione di parcheggio, in ordine alla quale le funzioni di prevenzione ed accertamento possono essere svolte agli stessi dipendenti della società concessionaria.»

La sentenza n. 2973 del 15 gennaio 2016 è intervenuta sulla legittimità delle multe elevate all'interno degli stalli per la sosta marcati con strisce blu e nelle corsie riservate ai mezzi di trasporto pubblico.[20]

Con tale sentenza la Cassazione ha precisato che le competenze degli ausiliari del traffico dipendenti di società concessionarie della gestione dei parcheggi sono limitate:

[...] alle sole aree adibite al parcheggio a pagamento, seppure connesse nell'area oggetto di concessione, ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu [...]

Questo significa che il verbale elevato dall'ausiliare del traffico dipendente di società concessionarie della gestione dei parcheggi è valido anche quando il veicolo è in sosta nell'area adiacente a quella destinata alla sosta a pagamento, ovvero nel cosiddetto spazio funzionale – per spazio funzionale si intende lo spazio necessario per le manovre di accesso e uscita dal parcheggio, cioè quella zona posizionata in prossimità delle strisce blu che deve necessariamente essere utilizzata per consentire il parcheggio. Inoltre la richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 2973/2016 ha fornito importanti chiarimenti sui poteri attribuiti al personale ispettivo delle aziende di trasporto, affermando il seguente principio di diritto:

"i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone aventi funzioni ispettive [...], possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta in funzione di prevenzione e di accertamento, limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, essendo esclusa la possibilità di estendere l’esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino".

Susseguita da sentenza n. 3494 del 6 febbraio 2019.

Il legislatore ha voluto superare tutte le criticità sollevate nel tempo, dal 1997 al 2020, in particolare per gli ausiliari del traffico articolo 17 comma 132 della legge 127 del 15 maggio 1997 dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, aggiungendo al Codice della Strada tramite l'approvazione della Legge N° 120 dell'11 settembre 2020 un nuovo articolo, il 12-bis, dedicato ai poteri sanzionatori degli Ausiliari del Traffico, che ora, tramite il conferimento del potere di contestazione delle infrazioni riconducibili agli articoli 7, 157 e 158 del codice della strada, sono estesi all'accertamento di tutte le soste irregolari commesse all'interno delle aree di sosta a pagamento e nelle aree limitrofe funzionali ad esse che ne garantiscono la concreta fruizione; e inoltre ha conferito agli stessi anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell'articolo 159 del codice della strada. Ha anche eliminato l'incertezza tra chi li considerava pubblici ufficiali e chi li considerava incaricati di un pubblico servizio, statuendo che gli stessi, per tutta la durata del servizio, sono pubblici ufficiali.

Il dibattito giuridico sulla figura modifica

Pubblico ufficiale modifica

Subito dopo la promulgazione della legge 15 maggio 1997, n. 127 in giurisprudenza si è molto dibattuto se gli ausiliari fossero da considerare a tutti gli effetti degli incaricati di pubblico servizio, e quindi la loro attività di accertamento e prevenzione si dovesse limitare ad una mera segnalazione alla polizia municipale delle infrazioni rilevate al codice della strada, o se invece rivestissero la natura di pubblici ufficiali[21];

L'articolo 12 Bis Codice della Strada, introdotto con legge 11 settembre 2020, n. 120, stabilisce che tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale;

La Suprema Corte di Cassazione ha specificato con ordinanza Num. 27649 del 15/05/2018 che "'l'attribuzione al cosiddetto ausiliario del traffico della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio deve essere intesa in un rapporto di stretta connessione con l'attività per legge indicata come di competenza del primo (Sez. 6, n. 38877 del 05/07/2006, D'Arcangelo, Rv. 235229). Là dove l'ausiliario del traffico si trovi ad esercitare le funzioni, di sua competenza, di accertamento e di contestazione delle violazioni al codice della strada nelle aree oggetto di concessione all'impresa, da cui il primo dipenda, di gestione dei parcheggi e delle zone immediatamente limitrofe (art. 17, comma 132, legge 15 maggio 1997, n. 127, così come interpretato dall'art. 68 legge 23 dicembre 1999, n. 488), egli assume, in particolare, la veste di pubblico ufficiale nella finalità certificativa ed autoritativa dei poteri esercitati per potestà riconosciutagli per legge (Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992, Delogu, Rv. 191171; ripresa, tra le altre, quanto all'indicata affermazione di principio, da: Sez. 6, n. 28412 del 08/03/2013, Nogherotto, Rv. 255606)."[22]

La legittimità costituzionale modifica

La corte costituzionale, con la sentenza n. 157 del maggio 2001 si è espressa in merito ai poteri degli ausiliari, statuendo che:

«il legislatore ordinario può prevedere che l'autorità amministrativa possa attribuire specifiche funzioni di accertamento o di verifica, oltre che a propri dipendenti, anche a dipendenti di enti o società cui sia stato affidato il servizio pubblico o che siano concessionari di un servizio in senso largo, quando questo accertamento o verifica sia connesso o sia utile per il migliore svolgimento dello stesso servizio»

Note modifica

  1. ^ vigilino in Vocabolario - Treccani, su treccani.it. URL consultato il 13 gennaio 2017.
  2. ^ Commi abrogati dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
  3. ^ Cassazione: quando l'ausiliare del traffico non è dipendente comunale. Poteri e limiti sanzionatori di Licia Albertazzi, da studiocataldi.it, 22 ottobre 2014., su Studio Cataldi. URL consultato il 18 settembre 2020.
  4. ^ Circolare prot. n. 300/A/785 del 28 gennaio 2021
  5. ^ Circolare prot. n. 300/A7923 del 22/10/2020
  6. ^ Multa valida anche se manca il preavviso di contestazione sul parabrezza da altalex.com, 3 aprile 2007
  7. ^ a b Ai sensi degli Artt. 2699 e 2700 del codice civile.
  8. ^ Ai sensi degli Artt. 323 e 328 del codice penale
  9. ^ Sentenza Corte Dei Conti (PDF), su self-entilocali.it.
  10. ^ a b Circolari del ministero dell'interno prot. n. M/2413-11 del 26 ottobre 1999 e prot. n. M/2413-11 del 24 febbraio 2000;
  11. ^ Codice della strada, art. 204, comma 1.
  12. ^ Codice della strada, art. 195, comma 2.
  13. ^ Ai sensi dell'art. 200 del codice della strada.
  14. ^ Cass. ord. n. 22991/2019 del 16.09.2019
  15. ^ Posso andarmene mentre la polizia fa la multa?, su La Legge per Tutti. URL consultato il 17 settembre 2019.
  16. ^ Articolo 651 Codice Penale http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-terzo/titolo-i/capo-i/sezione-i/art651.html
  17. ^ Art. 496 del codice penale italiano, su brocardi.it.
  18. ^ Tale sentenza riconosce il potere dell'ausiliario dipendente della società concessionaria del parcheggio a pagamento, previsto dall'art. 17 comma 132 della legge 127/1997, di contestare il divieto di sosta sulla carreggiata ma non sul marciapiede a meno che quest'ultimo non sia adibito a parcheggio o permette l'accesso attraverso il suo uso da un'area parcheggio ad un'altra.
  19. ^ Tale sentenza afferma che:

    «il potere dell'ausiliario dipendente della società concessionaria del parcheggio a pagamento [...] non è limitato a rilevare le infrazioni strettamente collegate al parcheggio stesso [...] ma è esteso anche alla prevenzione ed al rilievo di tutte le infrazioni ricollegabili alla sosta nella zona oggetto della concessione [...]; pertanto ogni infrazione alle norme sulla sosta in tali zone può essere rilevata dagli ausiliari dipendenti della società concessionaria, essendo quest'ultima direttamente interessata, nell'ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti per il solo fatto che qualsiasi violazione incide sul suo diritto alla riscossione della tariffa medesima.»

  20. ^ Gli ausiliari del traffico hanno competenza solo per le strisce blu da professionegiustizia.it, 29 febbraio 2016
  21. ^ Cass. Sez. U, n. 7958 del 27/03/1992; XII Sezione del Tribunale di Roma, n. 22862 del 08/10/1999; Cass. Sez. 6, n. 38877 del 05/07/2006; Cass. Sez. 6, n. 28412 del 08/03/2013; Cass. Sez. 6, n. 13928 del 22/03/2017.
  22. ^ ordinanza Num. 27649 del 15/05/2018 (PDF), su italgiure.giustizia.it.

Bibliografia modifica

  • Protospataro Giandomenico, Ausiliario della sosta, Egaf Editore, Edizione: 18° - Febbraio 2021, pp. 432
  • D. Lgs. N° 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada)
  • Sentenza di Cassazione, Sezioni Unite, n° 7958 del 27 marzo 1992
  • Sentenza del Tribunale di Roma, XII Sezione, n° 22862 dell'8 ottobre 1999 (l'Ausiliare è un Pubblico Ufficiale)
  • Sentenza di Cassazione Civile, I sezione, n°1565 del 26 gennaio 2005
  • Sentenza di Cassazione, n° 7336 del 7 aprile 2005 (Ausiliari: niente multe ai motorini sui marciapiedi)
  • Sentenza di Cassazione Civile, II Sezione, n° 9287 del 20 aprile 2006
  • Sentenza di Cassazione, VI Sezione, n° 38877 del 05 luglio 2006
  • Sentenza di Cassazione Civile, I Sezione, n° 4173 del 22 febbraio 2007
  • Sentenza di Cassazione Civile,II Sezione, n° 8488 del 4 aprile 2007 (il solo requisito della residenza in zona soggetta a parcheggio a pagamento non abilita i residenti ad usufruire dell’esenzione dall'obbligo di pagamento, essendo necessario invece che essi richiedano ed ottengano dall'autorità amministrativa il relativo contrassegno)
  • Sentenza di Cassazione Civile, II Sezione, n° 20558 del 28 settembre 2007 (gli Ausiliari possono multare per Divieto di Sosta anche fuori dalle Strisce Blu)
  • Sentenza di Cassazione Civile, II Sezione, n° 20291 del 23 luglio 2008 (gli Ausiliari possono multare i cittadini non solo se non pagano il parcheggio a pagamento, ma anche se la macchina, parcheggiata male fuori le Strisce Blu, è d'intralcio all'ingresso degli altri veicoli)
  • Sentenza di Cassazione Civile, II sezione, n° 551 del 13 gennaio 2009
  • Sentenza di Cassazione, Sez. 6, n° 7496 del 20 febbraio 2009
  • Sentenza di Cassazione, Sezioni Unite, n° 5621 del 9 marzo 2009 (gli Ausiliari possono contestare il divieto di sosta solo quando lo stesso comporta pregiudizio alla funzionalità delle aree a pagamento)
  • Sentenza di Cassazione, n° 21271 del 5 ottobre 2009 (esporre il Contrassegno Invalidi non esonera dal pagamento del Ticket quando si sosta in un'area a pagamento)
  • Sentenza di Cassazione Civile, Sez. II, n° 22676 del 27 ottobre 2009
  • Sentenza di Cassazione Civile, Sez. II, n° 10399 del 29 aprile 2010
  • Ordinanza di Cassazione Civile, Sez 6, n°1067 del 25 gennaio 2012
  • Sentenza di Cassazione, Sez. 6, n° 28412 del 08 marzo 2013
  • Sentenza di Cassazione Penale, Sez. 5, n° 43363 del 12 aprile 2013
  • Sentenza di Cassazione Penale, n° 26222 del 14 giugno 2013
  • Ordinanza di Cassazione Penale, Sez. 7, n° 50491 del 24 ottobre 2013
  • Sentenza di Cassazione, Sez. 6, n° 28521 del 16 aprile 2014
  • Sentenza di Cassazione Penale, Sez. 6, n° 27933 del 9 maggio 2014
  • Sentenza di Cassazione Civile, Sez. 6, n° 21268 dell'8 ottobre 2014
  • Sentenza di Cassazione Penale, sez. IV, n° 34318 del 6 agosto 2015 (minaccia all'Ausiliario se non avesse provveduto ad annullare il preavviso, minaccia per costringere a commettere un reato, con aggravante nei confronti di un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio)
  • Sentenza di Cassazione Civile, Sez. 6, n° 18982 del 24 settembre 2015
  • Sentenza di Cassazione Civile, II sezione, n° 2973 del 15 gennaio 2016
  • Sentenza di Cassazione Penale, Sez. 5, n° 6880 del 22 febbraio 2016
  • Sentenza di Cassazione Civile, Sez. 6, n° 8282 del 27 aprile 2016 (annullamento delle sanzioni, va esclusa la sanzionabilità della mancata regolare esposizione che non può essere assimilata alla mancanza di titolo abilitante alla sosta)
  • Ordinanza di Cassazione Penale, Sez. 7, n° 38968 del 20 settembre 2016
  • Ordinanza di Cassazione Penale, Sez. 7, n°41553 del 4 ottobre 2016
  • Sentenza di Cassazione Civile, Sez. 6, n° 21393 del 24 ottobre 2016
  • Sentenza di Cassazione Penale, Sez. 6, n° 13851 del 21 marzo 2017
  • Sentenza di Cassazione Penale, Sez. 6, n° 13928 del 22 marzo 2017
  • Sentenza di Cassazione Penale, Sez. 6, n° 30742 del 27 aprile 2018
  • Ordinanza di Cassazione Penale, Sez. 7, n° 27649 del 15 maggio 2018
  • Sentenza di Cassazione Civile, II sezione, n° 3494 del 6 febbraio 2019

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