Valutazione scolastica in Italia

Voce principale: Valutazione scolastica.

La valutazione scolastica, in Italia, consiste nell’attribuire valore alle competenze, conoscenze e abilità che gli studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo[1] dimostrano di avere acquisito, e nel certificare gli esiti con il rilascio di titoli di studio aventi valore legale[2]. Fondandosi sulla misurazione dei risultati, la valutazione comporta giudizi sul profitto e sulla condotta; essi sono formulati sia in forma numerica - attraverso voti da 1 a 10, ad eccezione dei centesimi usati nell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo - sia in forma verbale, anche mediante descrizioni dei livelli di apprendimento, con riferimento a profili e quadri nazionali e internazionali. Nel fornire ai docenti e agli studenti elementi utili per migliorare il processo e i risultati di apprendimento, la valutazione svolge una funzione formativa. Assume una funzione sommativa e certificativa sia negli scrutini, determinando l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato, sia negli esami di idoneità e integrativi[3], su richiesta individuale, permettendo ingressi e passaggi ad altri indirizzi, sia negli esami di Stato, consentendo la transizione al ciclo successivo, la prosecuzione degli studi nell'istruzione terziaria e favorendo in vari modi l'accesso al mondo del lavoro[4].

Scuola elementare (film 1954)

Caratteristiche modifica

Riferimenti normativi modifica

Riferimenti generali per la valutazione scolastica, coerenti con le leggi sull'autonomia e sulla riforma della scuola[5], sono rappresentati dal D.P.R. 122/2009 e dal D.Lgs. 62/2017, con i relativi aggiornamenti, insieme con lo Statuto delle studentesse e degli studenti[6]. Appositi decreti, ordinanze e circolari[7], emanati annualmente dal Ministero dell'Istruzione, forniscono indicazioni operative sullo svolgimento di scrutini finali ed esami di Stato, con eventuali variazioni o deroghe, come accaduto negli anni della pandemia sars cov-2[8].

La valutazione, rientrando nella «autonomia professionale propria della funzione docente»[9], nell'ambito della discrezionalità tecnica, non è sindacabile; possono tuttavia essere intentati ricorsi quando si ritenga che non siano stati seguiti le modalità e i criteri stabiliti dalle norme[10].

Oggetto della valutazione modifica

Oggetto della valutazione sono il profitto e il comportamento (o condotta). Con profitto si intende il complesso dei risultati di apprendimento afferenti alle discipline, compresa l'educazione civica, la religione e le attività alternative. I risultati attesi sono definiti, in coerenza con gli obiettivi nazionali, nel piano didattico in termini di competenze, descritte nella Raccomandazione europea su EQF come capacità di utilizzare, con responsabilità e autonomia, conoscenze e abilità in ambito teorico e pratico. Anche a causa dei diversi significati attribuiti al termine, le competenze e la loro valutazione sono oggetto di ampia discussione[11].

Allo «sviluppo delle competenze di cittadinanza», in raccordo con l'educazione civica[12], è legata la valutazione del comportamento, con riferimento al Patto educativo di corresponsabilità, al Regolamento di istituto e allo Statuto delle studentesse e degli studenti, dove si precisa che «nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto». Ciò non esclude che, nelle scuole secondarie, gravi sanzioni comportino «l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato» e che il voto di condotta possa condizionare la valutazione complessiva nella scuola secondaria di secondo grado: esso concorre infatti «alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell'ammissione all'esame [...] sia della definizione del credito scolastico»[13].

Criteri, strumenti e comunicazione della valutazione modifica

L'adozione di «modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento» è prescritta alle scuole dal D.P.R. 122/2009. C'è tuttavia chi ritiene che la rigidità delle norme sulla valutazione limitino la libertà di insegnamento[14]

Omogeneità implica l'utilizzo stabile di sistemi e criteri definiti, prevenendo il rischio di soggettività nei giudizi, mediante prove strutturate, con riferimenti a standard, griglie di valutazione, indicatori e descrittori[15]. A questo principio rispondono le prove nazionali INVALSI e le prove degli esami di Stato, i cui risultati tuttavia, nei fatti, non risultano corrispondere a parametri oggettivi ed uniformi[16].

L'equità consiste nel promuovere il diritto allo studio e il successo formativo che la legge assicura a tutti[17]. Negli esami di Stato, ad esempio, studenti con specifici bisogni acquisiscono il titolo di studio svolgendo prove differenziate ma equipollenti[18]. Pratiche valutative con funzione formativa[19], sostenute anche da scelte di politica scolastica - territoriale e interna, come la stessa formazione delle classi[20] - possono favorire l'equità, riducendo le differenze dei risultati di apprendimento dovute ai contesti di provenienza degli studenti.

La trasparenza della valutazione è un diritto riconosciuto agli studenti; nei fatti consiste, ad esempio, nell'accesso immediato, anche da parte delle famiglie, alle informazioni sui criteri di valutazione tramite il PTOF[21], e sui risultati, tramite il registro elettronico[22]. La comunicazione trasparente sulla valutazione avviene nel rispetto della privacy[23]: nelle forme pubbliche - quali l'affissione all'albo della scuola e l'inserimento nell'area riservata del registro elettronico - gli esiti degli scrutini finali sono indicati con «ammesso», «non ammesso» - o, nel secondo ciclo, «sospensione del giudizio»[24], mentre i dettagli sono riportati nei documenti e negli spazi individuali. L'esito degli esami di Stato è reso pubblico attraverso il punteggio e l'eventuale lode, mentre non sono riportati riferimenti alle prove differenziate per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici. La dicitura "Non diplomato" indica il mancato superamento dell'esame.

Prove oggetto di valutazione modifica

Su una «pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate dai docenti», «nel rispetto dei principi definiti dai decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti»[25], si fonda la valutazione periodica e annuale del profitto e del comportamento. Sulla valutazione negativa del comportamento incidono gravi sanzioni disciplinari documentate[26]. Per quanto riguarda il profitto, sono predisposte prove[27] - strutturate, semistrutturate o non strutturate, scritte, orali, pratiche - riferite a risultati attesi; per la valutazione delle competenze, si propongono compiti autentici[28], con implicazioni anche sulla valutazione del comportamento, in particolare se afferenti all'ambito della cittadinanza[29]. Agli studenti di entrambi i cicli sono somministrate prove nazionali predisposte da INVALSI per la verifica dei livelli delle competenze di base, riguardanti italiano, matematica e inglese[30], con lo scopo di fornire, a scuole e decisori, elementi per individuare aree di miglioramento degli apprendimenti; lo svolgimento delle prove, requisito d'accesso agli esami di Stato, viene sospeso durante gli anni della pandemia[31].

  Lo stesso argomento in dettaglio: Esame di maturità in Italia § Le prove.

Le prove scritte e orali previste per gli esami di Stato mirano a verificare le competenze dei profili di studio nazionali. Le prove scritte sono definite a livello nazionale, ovvero predisposte dalle commissioni sulla base di indicazioni nazionali; possono essere accompagnate da griglie di valutazione approntate dal Ministero[32].

Nell'esame di Stato del primo ciclo il D.Lgs. 62/2017 prevede che la valutazione avvenga attraverso tre prove scritte, di italiano, matematica e lingue straniere (livello A2 QCER per l'inglese, livello A1 per la seconda lingua comunitaria). Nel 2022, in deroga a queste disposizioni[33], le competenze in lingua straniera sono accertate esclusivamente nel colloquio, che verifica anche le competenze di cittadinanza[34].

Espressione della valutazione modifica

Nella scuola primaria, la valutazione periodica e finale si esprime attraverso «un giudizio descrittivo» che secondo il Ministero «supera il voto numerico»[35]: le espressioni «avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione» indicano i livelli «di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento» per ciascuna disciplina.

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione del comportamento e della religione/attività alternative è espressa attraverso un giudizio; il voto numerico assegnato agli apprendimenti disciplinari è integrato da una «descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto»[36].

In forma numerica, con voti da 1 a 10, sono espressi i giudizi delle singole prove e quelli, complessivi, di profitto, negli scrutini della scuola secondaria di primo grado (tranne che per la religione/attività alternative e il comportamento) e di secondo grado, dov'è previsto il voto numerico anche per il comportamento; la sufficienza corrisponde a 6. In campo docimologico si è evidenziato che l’utilizzo dei numeri per esprimere il voto possa portare a confondere la misurazione, che implica punteggi, in senso quantitativo, con la valutazione, che comporta un giudizio, in senso qualitativo[37].

La valutazione finale assegnata a seguito del superamento dell'esame di Stato è espressa in decimi, per il primo ciclo, in centesimi, per il secondo ciclo, ed è riportata nel diploma di Stato che corrisponde, per il primo ciclo, al I livello EQF e al livello 2 ISCED e, per il secondo ciclo, al IV livello EQF e al livello 3 ISCED.

Il livello di apprendimento è descritto nelle certificazioni delle competenze[38], che non hanno valore legale, riferite alle otto competenze chiave europee per l'apprendimento permanente. Sono rilasciate, su modello nazionale, a conclusione della scuola primaria, della secondaria di primo grado e al termine dei dieci anni di frequenza obbligatoria. Tre livelli previsti per il primo ciclo - «base, intermedio, avanzato» - coincidono con quelli previsti per l'assolvimento dell'obbligo, dove il livello inferiore, definito «non raggiunto», si differenzia dall'«iniziale» del primo ciclo[39]. Su modello nazionale[40], nel secondo ciclo, gli istituti professionali statali certificano gli apprendimenti acquisiti attraverso unità di apprendimento[41] secondo livelli riferiti al Quadro nazionale delle qualificazioni. In autonomia le scuole del secondo ciclo predispongono le certificazioni delle competenze conseguite attraverso i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO).

Funzionamento modifica

Funzione sommativa della valutazione modifica

La valutazione sommativa, momento di sintesi dei risultati raggiunti dagli studenti, si effettua sia con le prove periodiche disciplinari, sia collegialmente: attraverso gli scrutini, durante ciascun anno scolastico e al suo termine, e attraverso gli esami, a conclusione del primo e del secondo ciclo. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, a condizione che le assenze non superino il 25% del monte ore annuale[42], gli esiti degli scrutini sono determinati dalla valutazione del profitto e del comportamento. Sanzioni disciplinari particolarmente gravi possono comportare la non ammissione alla classe successiva o agli esami[43]. Lo svolgimento degli scrutini e degli esami viene registrato nei verbali.

Scrutini intermedi e finali delle classi iniziali e intermedie dei due cicli modifica

In generale, gli scrutini intermedi e finali nei due cicli si svolgono secondo scadenze indicate nel PTOF (bimestre, trimestre, quadrimestre, pentamestre), nel rispetto delle indicazioni nazionali. La valutazione si fonda sui risultati raccolti da ciascun insegnante e documentati nel registro elettronico, in considerazione dell'«impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo»[44] e di elementi forniti da docenti esterni di attività programmate. Nelle scuole secondarie sono previste azioni di recupero delle lacune nei modi consentiti dall’autonomia[45]. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado il voto minimo per l'ammissione alla classe successiva corrisponde a 6. La non ammissione deve essere motivata, anche con riferimento ai criteri definiti nel PTOF.

Negli scrutini della scuola primaria la valutazione ha funzione prevalentemente formativa[46]; solo in casi eccezionali e motivati può essere deliberata la non ammissione alla classe successiva. La valutazione finale del quinquennio è accompagnata dalla certificazione delle competenze.

Negli scrutini della scuola secondaria di primo grado sono previsti interventi integrativi per il recupero effettuati dalla scuola, ma è anche contemplata, se adeguatamente motivata, la possibilità della non ammissione, anche in una sola disciplina per il mancato raggiungimento del livello atteso.

Nelle scuole del secondo ciclo, per l'ammissione all'anno successivo è richiesta la sufficienza in tutte le discipline e nel comportamento. Negli scrutini di giugno è possibile la sospensione del giudizio in una o più discipline, con un ulteriore scrutinio effettuato prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, in cui si considerano gli esiti del recupero. Nell'istruzione professionale, per l'ammissione al secondo anno, il recupero si attua nell'ambito della revisione del Piano Formativo Personalizzato (PFI)[47].

Negli scrutini finali delle classi terza, quarta e quinta delle scuole secondarie di secondo grado, a ciascuno studente vengono assegnati i crediti scolastici con cui accede all’esame di Stato, sulla base della media dei voti riportati nelle discipline, da un minimo di 24 a un massimo di 40 punti: da 7 a 12 punti il terzo anno, da 8 a13 il quarto, da 9 a 15 punti il quinto anno. Contribuisce alla determinazione del credito scolastico l'esperienza svolta dallo studente nell'ambito dei PCTO.

Scrutini delle classi conclusive dei due cicli modifica

Nello scrutinio finale delle classi terminali del primo e del secondo ciclo la valutazione sommativa è finalizzata all’ammissione all’esame di Stato, e riguarda la validità della frequenza (75% del monte ore annuale), il profitto, il comportamento, il percorso complessivo svolto. Non è ammesso lo studente che ha ricevuto una sanzione disciplinare che prevede l’esclusione dall’esame.

Negli scrutini finali del primo ciclo il voto di ammissione all'esame è il risultato della media dei voti di ciascuna disciplina. L'ammissione può avvenire anche nel caso di «parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline», come indica il D.Lgs. 62/2017, che prevede la partecipazione alle prove INVALSI come requisito di ammissione all'esame, disposizione per la quale nel 2022 è stata effettuata una deroga. Durante lo scrutinio finale è redatta la certificazione delle competenze, rilasciata agli alunni che superano l’esame di Stato; nel documento, un'apposita sezione gestita da INVALSI «certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale».

  Lo stesso argomento in dettaglio: Esame di maturità in Italia § Gli atti prodromici.

Nello scrutino di ammissione all’esame di Stato del secondo ciclo requisiti di ammissione sono rappresentati dalla valutazione sufficiente, in decimi, del profitto, espressa per disciplina o per il gruppo di discipline che prevedono un solo voto, e della condotta, il cui voto non può essere inferiore a sei. Il voto finale assegnato rappresenta un giudizio di sintesi qualitativa e «non può risolversi nel semplice calcolo matematico dei voti [...] conseguiti nelle singole discipline»[48]. Si calcolano quindi, sommandoli, i punteggi dei crediti scolastici - al massimo 40 - dell'ultimo triennio. Nel 2022 né la partecipazione alle prove INVALSI, né lo svolgimento dei PCTO previsti nel D.Lgs. 62/2017 hanno costituito requisiti necessari per l'accesso all'esame.

Esami di Stato a conclusione del primo e del secondo ciclo modifica

L'esame di Stato si caratterizza per il dettaglio delle procedure, la somministrazione di prove ad hoc, le specifiche modalità di calcolo dei punteggi. A chi consegue dieci decimi nell'esame di Sato del primo ciclo e cento centesimi nell'esame di Sato del secondo ciclo può essere attribuita la lode, se la decisione è «assunta all'unanimità»[49].

Nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, si considerano il voto di ammissione, gli esiti delle prove scritte di italiano e matematica e quelli del colloquio, dove è prevista anche una prova pratica di strumento per i percorsi ad indirizzo musicale. Il punteggio finale si calcola attraverso la media della media dei punteggi delle prove d'esame con il voto di ammissione, con possibili arrotondamenti all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 . Quando il punteggio finale sia di almeno sei decimi, l'esame si intende superato.

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Esame di maturità in Italia.

Nell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo la commissione acquisisce le informazioni sulla classe attraverso la lettura del documento detto "del 15 maggio", elaborato dal consiglio di classe, riguardante gli elementi significativi del percorso formativo, tra i quali i criteri, gli strumenti di valutazione e gli obiettivi raggiunti. Alla valutazione finale concorrono i crediti scolastici, i risultati delle prove scritte e del colloquio e le informazioni contenute nel Curriculum dello studente. Il Decreto 62/2017 prevede l'assegnazione di 20 punti a ciascuna delle tre prove; nel 2022[50], invece, si riducono rispettivamente di 5 e 10 i punteggi da assegnare alle prove scritte, di italiano (fino a 15) e della materia di indirizzo (fino a 10), mentre sale al massinmo di 25 punti la prova orale. L'esame si supera conseguendo almeno sessanta centesimi; con 30 punti di credito scolastico e almeno 50 punti nella valutazione delle prove è possibile l'aggiunta di un bonus di 5 punti. La lode, assegnata all'unanimità con il conseguimento di cento punti,[51] costituisce un requisito per ricevere un premio ed essere iscritto all'Albo nazionale delle eccellenze.

Funzione formativa della valutazione scolastica modifica

Rispetto al processo di apprendimento, la valutazione scolastica svolge una funzione orientativa e formativa, sin dalle scuole dell'infanzia[52] con l'incentivare lo studente a migliorare nell'apprendimento[53], tenuto conto delle sue caratteristiche individuali e del contesto di provenienza. La spinta delle norme verso la valutazione formativa, in una prospettiva di apprendimento permanente, è legata al principio inclusivo del riconoscimento del diritto allo studio così come del sostegno dei «capaci e meritevoli», indicato dall'art. 34 della Costituzione, attraverso, ad esempio, gli interventi di potenziamento[54] e la valorizzazione delle eccellenze.

La valutazione formativa, con l’osservazione sistematica del processo di apprendimento attraverso strumenti di rilevazione quali, ad esempio, schede di osservazione e rubriche[55], è a supporto della valutazione sommativa[56]. Le rilevazioni degli insegnanti attraverso le prove non rappresentano un adempimento, ma costituiscono il fondamento per elaborare la programmazione e per rivederla periodicamente, realizzando interventi mirati a colmare le lacune individuate e a sviluppare talenti, tenendo presenti gli elementi raccolti attraverso una diagnosi iniziale. L'insegnante stimola lo studente ad autovalutarsi[57], ad individuare i propri punti di forza e di debolezza per migliorare e orientarsi, attraverso, ad esempio, la stesura di un diario di bordo, del portfolio, del curriculum dello studente.

Le norme indicano alle scuole autonome, potendo esse disporre di flessibilità didattica e organizzativa, varie tipologie di intervento, quali i piani individualizzati e personalizzati[58], interventi di recupero e di potenziamento, coinvolgendo gli studenti attraverso, ad esempio, la realizzazione di unità di apprendimento[59].

Rischi della valutazione modifica

Alcuni fattori condizionano la valutazione scolastica, distorcendola. Essi sono stati individuati dalla docimogia nelle seguenti forme[60]:

«- l’alone, per es. farsi condizionare dal modo di parlare o di vestire dello studente; - il contagio, l’influenza esercitata su di noi dai giudizi dati dai colleghi; - il contraccolpo, ovvero la modifica della propria didattica in vista degli esami finali (specialmente per le classi quinte); - la distribuzione forzata dei risultati, quando le nostre aspettative sulla distribuzione dei voti in una classe, per es. in percentuali, modificano l’assegnazione dei voti per i singoli; - Pigmalione, quando gli studenti si adeguano alle aspettative del docente (non per forza in senso negativo); - stereotipia, quando si tende ad assegnare la stessa valutazione a uno studente, indipendentemente dalla qualità della singola prova, per continuità; - successione/contrasto, se la nostra valutazione è condizionata dall’esito della prova dell’alunno/a precedente (il terrore degli studenti di essere interrogati dopo il più bravo o la più brava della classe).»

Responsabilità nella valutazione modifica

Gli insegnanti di classe: apporto individuale e collegialità modifica

Individualmente, nella libertà delle scelte metodologico didattiche, gli insegnanti valutano le prove assegnate durante l'anno scolastico, secondo modalità e criteri collegialmente stabiliti[61]. Collegialmente, come contitolari o componenti del consiglio di classe, tutti, obbligatoriamente[62], partecipano alla valutazione periodica e annuale degli scrutini e degli esami - ciascuno proponendo la valutazione sulla specifica disciplina - e concorrono a deliberare sulle valutazioni proposte dai colleghi. Responsabilità specifiche riguardano la redazione della documentazione.

Il dirigente scolastico modifica

L'«attuazione del diritto all'apprendimento» è competenza del dirigente scolastico «per assicurare la qualità dei processi formativi»[63], della quale rappresentano un riscontro i risultati complessivi degli studenti, compresi i risultati delle prove nazionali INVALSI. Nello specifico, il dirigente scolastico interviene direttamente nel processo valutativo presiedendo gli scrutini e partecipando alle decisioni; il suo voto prevale in caso di parità nelle deliberazioni assunte a maggioranza[64]. Negli esami conclusivi del primo ciclo il dirigente svolge il ruolo di presidente delle commissioni all'interno dell'istituzione scolastica, mentre, negli esami conclusivi del secondo ciclo, normalmente svolge il ruolo di presidente esterno su nomina dell'Ufficio Scolastico, in base a criteri determinati a livello nazionale[65].

I componenti delle commissioni d’esame modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Esame di maturità in Italia § Le commissioni d'esame.

Negli esami di Stato i componenti delle commissioni, siano essi interni, come nel primo ciclo, o interni ed esterni, come nel secondo ciclo, sono responsabili del rigoroso rispetto delle procedure indicate dalle norme nazionali, della predisposizione delle prove scritte secondo il dettato delle norme, della loro correzione, della gestione del colloquio e infine della valutazione finale. Le commissioni pervengono al giudizio finale applicando criteri di valutazione espliciti: considerano, in generale, le informazioni riportate nel documento del consiglio di classe e il percorso precedente di ciascun alunno, tenendo conto anche delle informazioni individuali contenute nel Curriculum dello studente[66].

Gli studenti modifica

Nella scuola secondaria la responsabilità della valutazione coinvolge gli stessi studenti[67]. Nell'ambito del «dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza» attivato da docenti e dirigenti, è compreso il loro diritto di partecipare «in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici», come anche «di criteri di valutazione». Allo studente è riconosciuto il «diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza, a migliorare il proprio rendimento»[68] e a individuare, in prospettiva, possibili percorsi formativi e/o lavorativi, anche attraverso la compilazione degli spazi dedicati del suo curriculum[69].

I decisori politici modifica

Gli esiti delle prove nazionali e internazionali sugli apprendimenti, insieme con i dati emergenti dalle rilevazioni statistiche[70] e dalle analisi degli esperti, forniscono ai decisori un quadro sulla qualità del sistema, di cui la dispersione scolastica rappresenta un rilevante indicatore[71]. A seconda dell'orientamento politico del Governo in carica, in continuità o in discontinuità, si emanano norme per superare le criticità ritenute significative[72], in linea con le raccomandazioni sui quadri di riferimento comuni per la valutazione, sulle strategie per migliorare l'apprendimento e l'orientamento assicurando il diritto allo studio, sulla valorizzazione dei contesti favorevoli all'apprendimento formali, non formali e informali e sullo sviluppo di specifiche competenze, con relativi quadri per la loro valutazione.

Dimensione sociale della valutazione scolastica modifica

Gli effetti della valutazione sono connessi sia alla rimozione dei fattori che «impediscono il pieno sviluppo della persona» e la sua partecipazione «all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» prevista dall'articolo 3 della Costituzione, sia al sostegno ai capaci e meritevoli, previsto dall'art. 34 . Tali fattori condizionano infatti l’avanzamento, l’arresto, l’orientamento (o l’incanalamento, nell’accezione più discriminante) e possibili abbandoni[73], determinando i tempi e i modi dell’accesso delle persone nella società, la loro inclusione o esclusione. Tenuto conto del legame tra livello di istruzione dei cittadini, l'influenza sui risultati dei contesti di provenienza e sviluppo del Paese[74], l'indirizzo prevalente delle politiche scolastiche è la promozione, anche intervenendo sulle pratiche valutative, della qualità dell'apprendimento permanente, sia per contrastare la dispersione scolastica e i fenomeni di emarginazione ad essa collegati, sia per favorire lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ai fini della crescita individuale e sociale.

Storia modifica

Evoluzione dell'approccio alla valutazione scolastica modifica

Nel corso del XX secolo l’approccio alla valutazione, in Italia, muta parallelamente ai cambiamenti politici, culturali, sociali ed economici e alla stessa concezione della funzione dell'istruzione. Ciò appare evidente, ad esempio, nell'alternarsi delle norme riguardanti l'espressione forrmale della valutazione, dagli ultimi decenni del XX secolo ai primi del XXI. Nella scuola del primo ciclo, al voto numerico in decimi[75] - spesso interpretato politicamente come emblema della funzione selettiva-competitiva della valutazione[76] - si alternano lettere alfabetiche[77] e giudizi, più o meno sintetici[78], sino alla ricomparsa del voto nel 2009[79], e quindi alla sua sostituzione, nel 2020, con la descrizione dei livelli di apprendimento nella scuola primaria[80]. Variano anche le norme sulla valutazione del comportamento[81] e sul suo peso: dal 1924[82] al 1999[83] tale voto, se inferiore a 8/10, impedisce l'ammissione alla classe successiva e agli esami; dal 1999 il peso del voto in condotta non viene considerato; ripristinato nel 2009 per le scuole secondarie, ridiventa determinante per l'ammissione se inferiore a 6/10. Nel 2017, per le scuole secondarie di primo grado, il voto numerico è trasformato in «giudizio sintetico».

Sino ad oltre la metà del Novecento la valutazione svolge una funzione prevalentemente selettiva[84]: la scuola fascista, in continuità con il periodo precedente, incanala gli studenti in percorsi scolastici differenziati[85], ed è per molti inaccessibile. Nel considerare le loro «effettive possibilità intellettuali e fisiche», esclusivamente agli studenti è implicitamente attribuita la qualità dei loro risultati, che debbono essere sostenuti se «non abbienti»[86].

Elevamento dell'obbligo modifica

Nei decenni successivi al secondo dopoguerra le prime riforme[87] risentono degli apporti degli esperti[88] e assumono i principi su cui si fonda la Costituzione del 1947. Nella scuola reale si osserva invece una tendenza alla continuità e una certa resistenza a modificare le pratiche consolidate, come emerge, tra l'altro, dalle pagine critiche della scuola di Barbiana[89] creata da don Milani. Il libro Lettera ad una professoressa, del 1967, sensibilizza docenti, operatori e opinione pubblica sulla questione dell'equità nella valutazione. Il tema è inevitabilmente connesso a quello dell'elevamento dell'obbligo scolastico che, nel 1962, viene esteso a otto anni di frequenza, nel 1999, a nove anni e, nel 2007, a dieci anni. Dal 2005, il diritto-dovere di istruzione e formazione comprende l'intero percorso scolastico di tredici anni.

Rimozione degli ostacoli modifica

Gli ostacoli che «impediscono il pieno sviluppo della persona»[90], e quindi il diritto allo studio, sono individuati nella stessa formazione delle classi e nei momenti di verifica dei passaggi da un segmento scolastico al successivo. Lo dimostrano l'abolizione, nel 1977, delle classi differenziali e il riconoscimento, nel 1992, che il diritto all'educazione e all'istruzione «non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap»[91]. Nella scuola primaria dal 1977 solo in casi eccezionali può essere deliberata la non ammissione alla classe successiva[92]. Si interviene sulle criticità della valutazione sommativa anche mediante l'abrogazione degli esami: nel 1977 si eliminano gli esami di riparazione della scuola primaria e secondaria di primo grado e, nel 1995, nella secondaria di secondo grado[93]. Nel contempo si prescrive alle istituzioni scolastiche la realizzazione di attività integrative e di recupero per il superamento delle lacune. Vengono abrogati anche gli esami intermedi nei due cicli, a conclusione della primaria, nel 1985, e al termine del primo biennio del liceo classico (ginnasio), nel 1968. Nel 1999 diventano possibili, nel primo anno di scuola secondaria di secondo grado, dov'è più elevato il rischio di non ammissione all'anno successivo, passaggi facilitati ad altro indirizzo[94] senza esami integrativi, mentre nel 2004 viene stabilita la possibilità di passaggi facilitati, in qualsiasi classe del triennio[95], dal sistema dell'istruzione al sistema della formazione professionale e viceversa[96].

Nel 2003, con la legge di riforma della scuola in coerenza con le norme sull'autonomia scolastica, si affida alle scuole il compito di assicurare «a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali».

Valutazione per l'apprendimento modifica

Negli anni Novanta del XX secolo si afferma l'idea che la valutazione non è da «intendersi come un giudizio sanzionatorio fine a se stesso»[97] e si attribuisce alla scuola la capacità di sviluppare competenze quali, ad esempio, la capacità di “imparare ad imparare”[98]. La sottolineatura della funzione processuale e formativa della valutazione è già presente nelle norme del primo ciclo sin dal 1977; nel 1992 viene trasferita anche nel riordino degli istituti professionali, prevedendo «ore di approfondimento [...] finalizzate prioritariamente al perseguimento del riequilibrio culturale del gruppo-classe»[99].

In questa diversa prospettiva, con l'emanazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti nel 1998, si prevede il coinvolgimento attivo dello stesso studente[100]. L'attenzione al processo, e non solo ai risultati delle prestazioni, si riverbera anche sull'aumento del peso attribuito al percorso scolastico per l'ammissione all'esame di Stato, con particolare evidenza nel secondo ciclo: dai 20 punti, sui 100 punti complessivi, del 1997, ai 25 punti del 2007, ai 40 punti del 2017.

Nel concentrare l’attenzione sulla funzione formativa della valutazione scolastica, si delineano le responsabilità e i limiti di una scuola che tradizionalmente ha considerato la valutazione come adempimento legato alle scadenze amministrative, intendendo spesso l’apprendimento come memorizzazione di informazioni[101], già criticata da Gentile.

Il dibattito modifica

Le norme sulla valutazione scolastica, per la loro stretta connessione con il tema delle competenze, con la valutazione dell'intero sistema, con l'idea della funzione stessa della scuola e con gli orientamenti politici, sono oggetto di discussione, anche tramite i media, sia da parte di chi opera nella scuola, sia da esperti e intellettuali, sia dai rappresentanti politici. Spesso nella lettura critica delle indicazioni normative sulla valutazione sono additati come riferimenti l'art. 33, 34 e 3 della Costituzione. C'è chi denuncia la cancellazione della libertà di insegnamento prevista dall'articolo 33 della Costituzione, come effetto dell'«impianto ideologico e pratico pesantemente autoritario» costruito «a partire dal 1996»[102]. Da un diverso punto di vista si osserva che «i primi “paletti” alla libertà di insegnamento dei docenti» sono posti dallo stesso comma 2 dell’art. 33 della Costituzione: «La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi[103].

Un aspetto centrale del dibattito riguarda le strategie didattiche ritenute a favore dell'equità[104] al quale spesso viene contrapposta la necessità dell'elevamento degli standard[105]. Quanto alla scelta dell'espressione verbale della valutazione - voto o giudizio - questa è giudicata negativamente da parte di chi ritiene più chiara ed efficace la comunicazione attraverso il voto, diversamente da chi lo ritiene non significativo o dannoso, interpretando il giudizio come incoraggiamento a valutare in senso formativo[106], per favorire l'apprendimento.

Da varie posizioni si giudicano le prove INVALSI, per alcuni non affidabili[107] per limiti scientifici, per altri inutili o dannose, «arido addestramento burocratico per rispondere a dei quiz»[108]; dall'altra parte si evidenzia che la soppressione di tali prove priverebbe della possibilità di disporre di una certificazione linguistica riconosciuta a livello internazionale[109] gli stessi studenti in situazione di svantaggio sociale.

Un tema molto dibattuto riguarda le "competenze" quali oggetto della valutazione, considerate da alcuni antitetiche allo specifico disciplinare, forma di conoscenza ridotta ad applicazione pratica, sintomo dell'adeguamento della scuola alle esigenze del mercato[110]; a fronte di chi sottolinea l'imprescindibilità delle conoscenze e delle abilità nello sviluppo delle competenze[111], ne viene attribuita una indeterminatezza che si ritiene impedisca una valutazione attendibile e un'istruzione di livello elevato[112]. Da una parte degli insegnanti è contestata anche la mole di documentazione implicata dalla valutazione delle competenze[113].

Note modifica

  1. ^ Con "cicli" si intendono i due periodi in cui è organizzato il sistema dell'istruzione statale in Italia, dai sei ai diciannove anni. Sistema educativo di istruzione e di formazione, su miur.gov.it.
  2. ^ Per il primo ciclo, M.I., Circolare 31 maggio 2012, n. 48, su miur.gov.it, p. 6. Per il secondo ciclo, vedi Servizio studi del Senato, Il valore legale del titolo di studio. Contesto europeo ed elementi di legislazione comparata (PDF), su senato.it, p. 9.
  3. ^ Decreto Ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5, Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione.
  4. ^ È in fase di aggiornamento la raccolta, in un Repertorio Nazionale, deI titoli di istruzione descritti per competenze, correlati ai settori economico - professionali: Atlante del lavoro e delle Qualificazioni, su atlantelavoro.inapp.org.
  5. ^ Decreto del presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche [...]"; Legge 28 marzo 2003, n. 53, in materia di "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni [...]" e relative norme applicative; Legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
  6. ^ Decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, in materia di "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia [...]"; Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in materia di "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107." Decreto del presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, in materia di "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria". A queste norme si riferiscono molte informazioni di questa voce.
  7. ^ Una raccolta di tali norme si trova in Archivio Valutazione, su edscuola.it. e esami@edscuola.com, su edscuola.it.
  8. ^ Scuola, pronte le Ordinanze sugli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo. Bianchi: “Verso il progressivo ritorno alla normalità”, su miur.gov.it, gennaio 2022
  9. ^ D.P.R. 122/2009, cit., art. 1, comma 2.
  10. ^ Vedi, a proposito, Valutazione degli alunni: ultime sentenze, su laleggepertutti.it, 25 gennaio 2022. e Scrutini ed Esami, a chi vanno presentati reclami e ricorsi. Cosa fa la scuola, su orizzontescuola.it.
  11. ^ Per il dibattito sulle competenze, vedi ultimo paragrafo della voce. Per la definizione di responsabilità e autonomia: D.M. 8 gennaio 2018, Tabella A - Quadro Nazionale delle Qualificazioni NQF Italia, su gazzettaufficiale.it, in Allegato 1 - Quadro Nazionale delle Qualificazioni italiano: struttura, funzioni e principi di coerenza con i criteri europei per la referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche., cui fanno riferimento i titoli di studio italiani. Per l'aspetto didattico, vedi, ad eempio Costruire autonomia e responsabilità nello studente (PDF), su rizzolieducation.it.
  12. ^ D.Lgs. 62/2017, cit., art. 1, comma 3. Le competenze di cittadinanza rientrano nelle otto competenze chiave europee, presenti in tutti i profili di studio nazionali. Per una lettura critica: Vittoria Legola, Educazione civica, cittadinanza e lingua a scuola: uno sguardo dentro la legge, su treccani.it, 11 settembre 2020.
  13. ^ D.P.R. 249/1998, cit., art. 4, comma 3.; D.Lgs. 62/2017, cit., art. 2; MIUR, Circolare n. 46, 7 maggio 2009 [collegamento interrotto], su istruzione.it. Su questo tema vedi, ad esempio, le riflessioni critiche in Paola Di Natale, C’era una volta il 7 in condotta. Noterelle sulla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di secondo grado, su scuola7.it, 29 maggio 2021.
  14. ^ Per il tema del rapporto tra valutazione delle competenze e libertà di insegnamento - assicurata dall'art. 33 della Costituzione alla quale si riferisce l'art. 1, comma 5 del D.P.R. 122/2009 - vedi ultimo paragrafo della voce.
  15. ^ La differenza dei giudizi espressi da docenti diversi sulle medesime prove ha spinto un gruppo di studiosi, tra cui Piéron, ad avviare, tra gli anni Venti e Trenta del XX secolo, la ricerca docimologica. Esempi di quadri di riferimento: Quadri di riferimento, su invalsiopen.it.; griglia di valutazione per la prova orale degli esami di Stato 2021 in Allegato B OM 53 3 marzo 2021, su miur.gov.it.; Esempio di un'applicazione: Standard, compiti di apprendimento, descrittori di performance, su nuovadidattica.wordpress.com.
  16. ^ Alessandro Giuliani, Maturità, al Sud troppe lodi da commissioni “tenere”: risoluzione in Senato per dare più uniformità, su tecnicadellascuola.it, 19 febbraio 2020.
  17. ^ Vedi Angela Martini, PISA 2012: Contributi di approfondimento. Sessione: Analisi delle differenze di risultati in funzione di specifiche variabili individuali, di scuola e di contesto. (PDF), su invalsi.it.; D.I. 182 del 29 dicembre 2020, Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, art.10, in particolare commi 2-5.
  18. ^ Filippo Di Nobile, Valutare gli alunni con disabilità, tutto ciò che c’è da sapere. Scarica esempi documento obiettivi minimi, su orizzontescuola.it, 2 febbraio 2021.
  19. ^ Andrea Ciani, Elia Pasolini e Ira Vannini, Il formative assessment nelle convinzioni e nelle pratiche degli insegnanti, in ECPS Journal, n. 24/2021, p. 48, paragrafo 2.
  20. ^ L’equità nella nostra scuola, su invalsiopen.it, 8 ottobre 2021.
  21. ^ Il PTOF di ciascuna istituzione scolastica è consultabile in rete accedendo ai siti delle scuole e a Scuola in Chiaro, su cercalatuascuola.istruzione.it.
  22. ^ Decreto Legge 95/2012, art. 7, comma 31.
  23. ^ Lucia Gamalero, Tempo di scrutini: come pubblicare gli esiti scolastici nel rispetto della privacy, su agendadigitale.eu, 9 giugno 2022.; Cinzia Olivieri, Voti studenti e privacy, diventa più profondo il distanziamento scuola – famiglia?, su orizzontescuola.it, 12 giugno 2020.
  24. ^ M.I., Circolare Ministeriale 9168/2020, su miur.gov.it.; Ordinanza Ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 (PDF), su archivio.pubblica.istruzione.it, art. 7, comma 1.
  25. ^ MIUR, Circolare n. 89 del 18 ottobre 2012: Valutazione periodica degli apprendimenti nelle classi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado [...], su istruzione.it.
  26. ^ D.P.R. 249/1998, cit., art. 4, comma 9 bis.
  27. ^ Paolo Barabanti, Come valutano i docenti. Un’analisi del Questionario Insegnanti INVALSI 2015/16 (PDF), su OPPInformazioni, 2018, pp. 88-95.
  28. ^ Giovanni Marconato, La valutazione nei compiti autentici, su it.pearson.com. URL consultato il 31 ottobre 2022.
  29. ^ Linee Guida per l’insegnamento dell’educazione civica (Legge 20 agosto 2019, n. 92), p. 5.
  30. ^ Perché le Prove INVALSI, su invalsiopen.it.. Sul dibattito riguardante le prove INVALSI si veda l'ultimo paragrafo della voce.
  31. ^ Vittorio Delle Donne, Esame di Stato nel secondo ciclo d’istruzione, su scuola7.it, 20 marzo 2022.
  32. ^ Vedi, ad esempio, D.M.164 del 15 giugno 2022, recante quadri di riferimento e griglie di valutazione per la seconda prova scritta degli esami di Stato negli istituti professionali [...], su miur.gov.it.
  33. ^ O.M. 64/2022, cit., art. 2.
  34. ^ M.I., Nota 1865/2017, cit., p. 8.
  35. ^ Ordinanza Ministeriale 172 del 4 dicembre 2020, su miur.gov.it., art. 3, comma 6. Ministero dell'Istruzione, Linee Guida. La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria, su miur.gov.it, p. 1. Critiche sono state avanzate contro questo provvedimento: vedi, ad esempio, Valutazioni primaria: il Manifesto dei 500 chiede il ritiro dell’ordinanza che non prevede l’insufficienza, su oggiscuola.com.; Miriano Romualdi, Valutare nella scuola primaria e non solo. Analisi critica del nuovo sistema valutativo tramite giudizi – Allegato con materiali, su orizzontescuola.it, 11 maggio 2021.
  36. ^ D.Lgs. 62/2017, cit., art. 2 comma 3; MIUR, Nota 1865 del 10 ottobre 2017., su miur.gov.it.
  37. ^ La distinzione tra misurazione e valutazione, qui semplificata, è stata proposta nel'ambito degli studi docimologici in Italia a partire dalla seconda metà del XX secolo, da Aldo Visalberghi, Luigi Calonghi e, successivamente, da Mario Gattullo, su nuovadidattica.wordpress.com.; vedi, ad esempio, Valutazione e misurazione. Quali sono le differenze?, su invalsiopen.it.; Lucio Ficara, Scrutini finali, valutazione non è solo questione di media aritmetica, su tecnicadellascuola.it, 2 giugno 2019.
  38. ^ Che cos’è la certificazione delle competenze, su online.scuola.zanichelli.it.
  39. ^ D.M. 27 gennaio 2010, Adozione del modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti al termine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione., su gazzettaufficiale.it. (Allegato).
  40. ^ Certificato di competenze. Allegato A Decreto ministeriale n. 267 del 24 agosto 2021., su miur.gov.it.
  41. ^ L'unità di apprendimento (UdA), «insieme autonomamente significativo di competenze, abilità e conoscenze [...] costituisce il necessario riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti [...]». D.M. 24 maggio 2018, n. 92, Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale [...], art. 2.
  42. ^ Per la scuola secondaria di 1º grado: D.Lgs.19 febbraio 2004, n. 59, art. 11; per la scuola secondaria di secondo grado: D.P.R. 122/2009, cit., art 14, comma 7; sono possibili deroghe al limite del 25% se si ritiene possibile «procedere alla valutazione». MIUR, Circolare n. 20 del 4 marzo 2011, Validità dell’anno scolastico per la valutazione [...], su miur.gov.it.
  43. ^ D.P.R. 122/2009, cit., art. 7, comma 2; D.Lgs. 62/2017, cit., art. 6, comma 1; art. 13, comma 2, d.
  44. ^ O.M. 92/2007, art. 6, comma 2. Antonio Marchetta, Numero di verifiche per quadrimestre, prove scritte per disciplina “solo” orale, voto unico. Verso gli scrutini di metà anno scolastico, su orizzontescuola.it, 7 dicembre 2020.
  45. ^ Antonio Fundarò, Piano di recupero dei debiti formativi secondaria II grado, come fare. Con modello di rinuncia corsi recupero da parte dello studente, su orizzontescuola.it, 19 Giu 2021.
  46. ^ Linee Guida O.M. 172 del 4 dicembre 2020, pp. 5-6: dove si indicano ai i docenti percorsi educativo-didattici mirati al raggiungimento degli obiettivi «mettendo in atto strategie di individualizzazione e personalizzazione».
  47. ^ M.I., Nota 11981 del 4 giugno 2019, su edscuola.eu.
  48. ^ MIUR, Circolare Ministeriale n. 46 del 7 maggio 2009 [collegamento interrotto], su edscuola.it.
  49. ^ D.Lgs. 62/2017, cit., art. 8, comma 8 e art. 18 comma 6.
  50. ^ O.M. 65/2022, cit., art. 22, comma 1, e art. 28, comma 2.
  51. ^ D.Lgs. 62/2017, cit., art.18, commi 5 e 6.
  52. ^ Decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334, in materia di "Adozione delle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” [...]. (PDF), su istruzione.it..
  53. ^ La valutazione per l’apprendimento: caratteristiche e finalità, su invalsiopen.it.
  54. ^ Nino Sabella, Docenti impiegati su potenziamento, quali attività devono svolgere. Supplenze in via residuale, su orizzontescuola.it, 9 settembre 2019.
  55. ^ Vedi, ad esempio, Rubriche di valutazione (PDF), su mondadorieducation.it.
  56. ^ O.M. 359/1992: si afferma che nelle scuole elementari lo scrutinio finale «deve essere la risultanza [...] delle osservazioni effettuate nel corso dell'intero anno dall'insegnante o dagli insegnanti di classe». «"Bisogna [...] fare in modo che il rapporto umano tra docenti ed alunni non venga reso burocratico o rotto dalle valutazioni che l’insegnante deve fare sull’operato dell’alunno"», Luigi Calonghi, citato in D. Maccario, Valutare per promuovere il successo scolastico, in Education, Science & Society, vol. 2, n. 2, 2011, p. 48.
  57. ^ D.P.R. 249/1998, art. 2, comma 4. richiamato dal D.P.R. 122/2009, cit., art. 1, comma 3.
  58. ^ La differenza tra individualizzazione e personalizzazione è definita in Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, allegate al decreto ministeriale del 12 luglio 2011, su miur.gov.it, cap. 3, pp. 6-7
  59. ^ Le UdA sono previste, ad esempio, nelle norme di riforma dei Professionali. Esempi riguardanti l'UdA quale contesto formativo: Format dell'unità di apprendimento, su fdocumenti.com.; Compiti di realtà e progetti multidisciplinari, su online.scuola.zanichelli.it.
  60. ^ Guido Benvenuto, Mettere i voti a scuola, su art-usi.it.
  61. ^ Al collegio dei docenti «compete di individuare, nel rispetto della normativa nazionale, le modalità e i criteri di valutazione degli alunni». MIUR, Ordinanza Ministeriale 2 maggio 2000, n. 134, su edscuola.it, art. 2.
  62. ^ D.Lgs. 62/2017, cit., art. 2, commi 3 e 6. Il consiglio di classe, come organo collegiale amministrativo deve operare come collegio perfetto, «compiendo valutazioni tecnico-discrezionali, e in sede decisoria»: Vedi Il Consiglio di Classe quale organo collegiale perfetto, su dirittoscolastico.it.; Lucio Ficara, Scrutini, il voto è deciso collegialmente dal Consiglio di classe, su tecnicadellascuola.it, 2 febbraio 2019.
  63. ^ D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 25, comma 3.
  64. ^ Scrutini finali, chi può sostituire il dirigente scolastico. Normativa e giurisprudenza, su orizzontescuola.it, 4 giugno 2019.
  65. ^ D.Lgs. 62/2017, cit., art. 16, comma 4.
  66. ^ D.M. 6 agosto 2020, n. 88.
  67. ^ O.M. 92/2007, cit., art. 1: «2. I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell’offerta formativa [...], mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo».
  68. ^ D.P.R. 249/1998, art. 2, comma 4; D.P.R. 122/2009, cit., art. 1, comma 3.
  69. ^ Il curriculum dello studente.Cos'è, su curriculumstudente.istruzione.it.
  70. ^ ISTAT, Livelli di istruzione e partecipazione alla formazione - anno 2020. Cresce il divario con l’Ue nei livelli di istruzione. (PDF), su istat.it, 8 ottobre 2021. Il MIUR pubblica inoltre, annualmente, dati relativi agli esiti scolastici, in particolare degli esami di Stato.
  71. ^ Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, La dispersione scolastica in Italia: un’analisi multifattoriale, su garanteinfanzia.org, p. 75.
  72. ^ Vedi ad esempio, XVIII Legislatura – Bollettino delle giunte e delle commissioni parlamentari cultura, scienza e istruzione (VII) – comunicato 8 febbraio 2022, su documenti.camera.it.
  73. ^ L’equità nell’istruzione scolastica in Europa: strutture, politiche e rendimento degli studenti, su eurydice.indire.it, 19 ottobre 2020.
  74. ^ Futura, la scuola per l'Italia di oggi e di domani (PDF), su pnrr.istruzione.it, in particolare pp. 18 e seguenti; Istruzione e crescita economica (PDF), su bancaditalia.it.
  75. ^ Con la legge 517/1977, art. 4, la scala numerica dei voti è sostituita da una «valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione».
  76. ^ Reginaldo Palermo, Il voto incoraggia una idea competitiva della scuola (e della società), ecco perché piace molto alla destra, su tecnicadellascuola.it, 24 agosto 2022.
  77. ^ D.M. 5 maggio 1993, su edscuola.it.: lettere corrispondenti a giudizi sintetici: «A: pieno e completo raggiungimento degli obiettivi; B: complessivo raggiungimento degli obiettivi; C: raggiungimento degli obiettivi essenziali; D: raggiungimento solo parziale degli obiettivi; E: mancato raggiungimento degli obiettivi».
  78. ^ MIUR, Circolare Ministeriale 7 agosto 1996, n. 491, Valutazione degli alunni della scuola elementare e dell'istruzione secondaria di primo grado, su edscuola.it. L'articolo 2 prevede la scala «ottimo, distinto, buono, sufficiente, non sufficiente».
  79. ^ D.P.R. 122/2009, cit., art. 2 comma 2.
  80. ^ O.M. 172/2020, cit., art. 3, comma 6.
  81. ^ Piero Cattaneo, Voto in condotta (PDF), su lnx.istruzioneverona.it.
  82. ^ Regio decreto del 24 giugno 1924, n. 1054, art. 82.
  83. ^ D.P.R. 275/1999, art. 17, che abroga l'art 193, comma 1 del D.Lgs. 297/1994, dove venivano confermati gli otto decimi come requisito minimo per l'ammissione.
  84. ^ «il principio della selezione opera di continuo nella Scuola, a salvaguardia della sua funzione e della particolarità dei suoi istituti», Dichiarazione VI della Carta della Scuola (PDF), su biblioarti.beniculturali.it, del 1939,.
  85. ^ I corsi di studio sono organizzati «secondo le effettive possibilità intellettuali e fisiche dei giovani», Carta della Scuola, 1939.
  86. ^ «I collegi di Stato garantiscono la continuazione degli studi ai giovani capaci, ma non abbienti.» Carta della Scuola, cit., III Dichiarazione.
  87. ^ Alla elaborazione dei nuovi programmi della scuola elementare e materna collabora, come rappresentante degli alleati, il pedagogista statunitense Carleton Wolsey Washburne, seguace di Dewey. Egli ritiene che la scuola debba spingere ciascuno a correggersi ed imparare secondo le sue capacità.
  88. ^ Nelle Proposte per la riforma della scuola italiana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (1945-1946) si criticano la selettività della scuola nei confronti delle classi popolari, l'indirizzamento all'avviamento «in base a giudizi di orientamento» definiti «troppo precoci [...] non accettabili e l'adeguamento dell'istruzione professionale all’esclusivo interesse dell'impresa. Diversamente, il Centro Scuola del Partito d’Azione di Torino, in Aspetti attuali del problema della scuola, propone la selezione con l'apertura ai capaci e meritevoli, il “sostegno della scuola popolare e professionale” e la “democraticità nella gestione della scuola”» . Fabrizio Dal Passo, Storia della scuola italiana Capitolo Primo Il sistema scolastico dalla fase preunitaria all’Italia unita (1848-1948), p. 18 (PDF), su lettere.uniroma1.it.
  89. ^ In Lettera a una professoressa della scuola di Barbiana la scuola italiana è rappresentata anche attraverso dati statistici, tratti dagli Annuari Statistici Italiani 1949-57, dagli Annuari Statistici dell’Istruzione 1956-65 e dal Compendio Statistico Italiano. Rileggere oggi "Lettera a una professoressa” (PDF), su fondazioneagnelli.it.
  90. ^ Il richiamo al principio costituzionale espresso nell'articolo 3 è esplicito nella premessa alla riforma della scuola primaria, nel 1985.
  91. ^ L. 104/1992, art. 12, comma 4.
  92. ^ L. 517/1977, art.7; art. 1, comma 5.
  93. ^ L. 517/1977, art. 3, comma 1; art. 6, comma 1; art.7; art. 1, comma 5.; L. 352/1995.
  94. ^ Scrutini: nelle medie superiori promosso l'87,4% degli studenti, su archivio.pubblica.istruzione.it.«la percentuale più alta di non ammessi, pari al 16,7% si registra infatti alla fine del primo anno».; DPR 323/1999, art.5. Passaggi fra indirizzi della scuola secondaria superiore
  95. ^ Sino al riordino del 2010 il primo segmento dell'Istruzione professionale è triennale.
  96. ^ O.M. 87 del 3 dicembre 2004. (PDF), su archivio.pubblica.istruzione.it.
  97. ^ D.M. 5 maggio1993, su edscuola.it, p. 1.
  98. ^ Già Edgar Faure, nel 1972, chiedeva ai sistemi educativi di insegnare a imparare ad imparare (Edgar Faure et al., Àpprendre à être, UNESCO Fayard, 1972, p. 80). L’insegnante, per insegnare ad apprendere, «non deve fornire soluzioni, ma deve guidare l’alunno nel trovare la chiave di lettura adatta per ciascuna situazione» Vedi Apprendere ad Apprendere, una competenza per la vita, su invalsiopen.it.
  99. ^ «Progetto ’92» – Ore di approfondimento, C.M. 16 settembre 1991, n. 285
  100. ^ D.P.R. 249/1998, cit., art. 2, comma 4.
  101. ^ La Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, punto 7), p. 2 evidenzia i limiti dell'apprendimento fondato sulla memoria. A questo contrappone «la capacità di risoluzione di problemi, il pensiero critico, la capacità di cooperare, la creatività, il pensiero computazionale, l’autoregolamentazione [...] strumenti che consentono di sfruttare in tempo reale ciò che si è appreso, al fine di sviluppare nuove idee, nuove teorie, nuovi prodotti e nuove conoscenze»
  102. ^ Alberto Giovanni Biuso, Scuola, Società, Costituzione, su vitapensata.eu, 31 gennaio 2020.
  103. ^ La libertà di insegnamento dei docenti: limiti giuridici., su dirittoscolastico.it, 19 novembre 2021. Nel citare il comma 2 dell'art. 33; si afferma che «risulta evidente che ogni docente è soggetto alle “norme generali sull’istruzione”. Parallelamente l’art. 34 della Costituzione mette giustamente al centro del sistema di istruzione non il docente, ma il discente».
  104. ^ Bruno Losito, Valutazione ed equità. Quali condizioni?, su educationduepuntozero.it, 27 ottobre 2021.; Vittoria Gallina, Valutazione, valutazioni: il lavoro di chi apprende e di chi insegna, su educationduepuntozero.it, 25 novembre 2020.
  105. ^ Vincenzo Sorella, Un sistema scolastico per il XXI secolo / Una scuola di prima classe, su doppiozero.com, 4 ottobre 2021. Equità, merito e giustizia nella scuola (recensione diel saggio di Luciano Benadusi e Orazio Giancola "Equità e merito nella scuola. Teorie, indagini empiriche, politiche”, Franco Angeli editore, Milano, 2021), su tuttoscuola.com, 3 maggio 2021.
  106. ^ Ernesto Galli della Loggia, Paese legale e Paese reale: la scuola parli italiano, su corriere.it, 19 febbraio 2021.; Massimiliano Fiorucci, Risposta del Prof. Fiorucci all’articolo di Galli Della Loggia sul Corriere, su siped.it, 1º marzo 2021.
  107. ^ Enrico Rogora, I test INVALSI sono scientificamente solidi? I limiti del modello di Rasch, su roars.it, 31 luglio 2014.
  108. ^ SBC prove Invalsi inutili e dannose alla Scuola, su informazionescuola.it, 20 febbraio 2020.
  109. ^ Reginaldo Palermo, Eliminare le prove Invalsi dal curriculum danneggia gli studenti più svantaggiati, su tecnicadellascuola.it, 22 febbraio 2020.; nell'articolo si riporta il commento di Chara Saraceno che vede nella certificazione INVALSI una risorsa che favorisce il riconoscimento di competenze anche a livello internazionale.
  110. ^ Anna Angelucci, La didattica per competenze: una “Pedagogia capitalista” per addestrare a flessibilità e precarietà?, su roars.it, 26 marzo 2019.; Alessandro Frigeri, Paola Mastrocola divide (e disorienta) la sinistra, su movimentoscuola.ch, 18 agosto 2022.
  111. ^ MIUR, Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione, p. 5, su miur.gov.it.: «spostare l’attenzione sulle competenze non significa trascurare il ruolo determinante che tutti i risultati di apprendimento, identificati principalmente nelle conoscenze e nelle abilità, svolgono in funzione di esse. Non è [...] pensabile che si possano formare delle competenze in assenza di una sicura padronanza delle strumentalità di base».
  112. ^ Ernesto Galli Della Loggia, Le «competenze cognitive» che snaturano la scuola, su corriere.it, 2 febbraio 2022.
  113. ^ Ilaria Venturi, La Scuola che verrà. Il manifesto dei docenti: "Al centro conoscenza e sapere e zero burocrazia", su repubblica.it, 10 giugno 2021.

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