Discussione:Annullamento (diritto amministrativo)

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L'autoannullamento (o annullamento d'ufficio) è sempre un atto amministrativo di 2° grado con il quale una pubblica amministrazione caduca tanto un atto precedente quanto i suoi effetti ex tunc, ossia tanto l'atto annullato quanto i suoi effetti vengono eliminati dalla loro origine. E' un rimedio che la Pubblica Amministrazione esperisce in sede di autotutela (la capacità della P.A. di provvedere da sè alla cura degli interessi pubblici affidatile senza pronuncuia giurisdizionale) che presuppone l'esistenza, nell'atto da annullare, di vizi di legittimità (incompetenza relativa, eccesso di potere, vilazione di legge). L'autoannullamento differisce dall'annullamento giurisdizionale perchè quest'ultimo viene pronunciato dal Giudice Amministrativo (TAR, Consiglio di Stato, ecc).

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