Discussione:Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Ultimo commento: 10 anni fa, lasciato da 188.219.220.194 in merito all'argomento radiazione

perchè ho rb:

  • equiparare i titoli formativi vs equiparare i diversi titoli di dottorato.
    son cose completamente diverse: il concetto di "obiettivo formativo", che tra l'altro è di sicuro più recente, è più limitato del concetto di "diploma di dottorato" nel quale c'è ben altro, come considerazioni di carattere legale, per esempio.
  • tutta la nazione vs tutte le provincie
    certo che geograficamente non cambia niente, ma il rapporto è tra le provincie: lo stato assicura, esempio, alla provincia di salerno che il dottore di milano è professionista accreditato.
  • conserva i fascicoli personali
    non siamo in uno stato di polizia, per fortuna.
  • sospensione per eventuali comportamenti di rilevanza penale vs sospensione salvo eventuali comportamenti di rilevanza penale
    è ovvio che la rilevanza penale sarà gestita dalla magistratura e non dall'ordine, che non ha alcun potere in questo senso. al di là di questi comportamenti sanzionabili penalmente quindi, l'ordine avrà potere di sospensione.
  • comunità europea vs alcuno stato del mondo
    bè qui ci vorrebbe una bella ref: per quale motivo solo nella comunità europea??

--fabella 12:45, 15 giu 2008 (CEST)Rispondi

radiazione modifica

la radiazione dall'albo Medici/Odontoiatri comporta l'esclusione del soggetto sanzionato dagli elenchi dell'Ordine per cinque anni (durante i quali non può esercitare la Professione, ovviamente!), passati i quali può richiedere al Consiglio Provinciale la riammissione (senza alcun esame abilitativo). Compete al Consiglio dell'OMCeO provinciale riammettere il professionista negli elenchi dell'Albo di spettanza Questo commento senza la firma utente è stato inserito da 188.219.220.194 (discussioni · contributi) 19:28, 20 mag 2013‎ (CEST).Rispondi

Riferimento di legge modifica

Ho provato a modificare il riferimento di legge inserendo quello corretto (DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 233; e non n. 323, come indicato), ma non sono riuscito. A supporto della modifica, ecco il link di normattiva.it, repertorio ufficiale delle leggi in vigore.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.del.capo.provvisorio.dello.stato:1946-09-13;233!vig=

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