Discussione:Pagina squeeze

Ultimo commento: 6 anni fa, lasciato da InternetArchiveBot in merito all'argomento Collegamenti esterni modificati

Incentivi in cambio dei dati modifica

Questa frase è da chiarire: «Marketer aggressivi presenteranno ai propri visitatori degli incentivi in cambio della sottomissione delle loro informazioni di contatto».

Cito da ISBN 978-88-483-1144-1, pag. 101: «il fatto che debba essere manifestato liberamente e in modo esplicito significa poi che la richiesta del consenso non deve essere implicita alla possibilità di partecipare all'estrazione di un premio, alla partecipazione a un concorso o alla possibilità di scaricare un documento. Deve essere possibile comunque sfruttare le possibilità offerte indipendentemente dall'aver prestato o meno il proprio consenso a ricevere ulteriori messaggi pubblicitari [...]».

Il testo è un po' vecchiotto e quindi magari le cose sono nel frattempo cambiate (o magari già allora si trattava di un'interpretazione eccessivamente restrittiva); magari si potrebbe provare a contattare il garante per la protezione dei dati personali per un chiarimento.--Stemby 17:33, 16 lug 2016 (CEST)Rispondi

Almeno incentivi sotto forma di sconti per gli iscritti alla newsletter dovrebbero essere consentiti (così indica lo stesso libro a pag. 106).--Stemby 10:08, 17 lug 2016 (CEST)Rispondi
Ho appena scritto all'URP del Garante; appena mi rispondono cercherò di chiarire la questione--Stemby 19:36, 16 lug 2016 (CEST)Rispondi

L'URP mi ha risposto prontissimamente (già lunedì 18, primo giorno lavorativo da quando ho scritto). Mi ha mandato del materiale da leggere, cosa che sto facendo un po' alla volta. Man mano che trovo contenuti interessanti per dirimere la questione li inserisco qui.

  • Da [1]: «nel caso in cui la fornitura di un bene o servizio venga subordinata alla obbligatoria prestazione del consenso al trattamento dei dati per fini promozionali (c.d. consenso obbligato), tale consenso non può infatti considerarsi liberamente prestato».
  • In [2] non ho trovato niente che possa aiutarci a risolvere il dubbio.
  • Da [3]: «Il consenso del contraente per l'attività promozionale deve intendersi libero quando non è preimpostato e non risulta -anche solo implicitamente in via di fatto- obbligatorio per poter fruire del prodotto o servizio fornito dal titolare del trattamento.»

--Stemby 15:47, 20 lug 2016 (CEST)Rispondi

Collegamenti esterni modificati modifica

Gentili utenti,

ho appena modificato 1 collegamento/i esterno/i sulla pagina Pagina squeeze. Per cortesia controllate la mia modifica. Se avete qualche domanda o se fosse necessario far sì che il bot ignori i link o l'intera pagina, date un'occhiata a queste FAQ. Ho effettuato le seguenti modifiche:

Fate riferimento alle FAQ per informazioni su come correggere gli errori del bot

Saluti.—InternetArchiveBot (Segnala un errore) 01:09, 19 gen 2018 (CET)Rispondi

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