Epidemia (ordinamento penale italiano)

Reato
Delitto di
Epidemia
Fonte Codice penale italiano
Libro II, Titolo VI, Capo II
Disposizioni art. 438
Competenza corte d'assise
Procedibilità d'ufficio
Arresto obbligatorio
Fermo consentito
Pena ergastolo

La diffusione di agenti patogeni nell'ambiente è, nel diritto penale italiano, un delitto contro l'incolumità pubblica. Secondo l'articolo 438 codice penale[1]:

«Chiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo»

In passato, se dal fatto derivava la morte di persone era prevista la pena capitale ma questa pena è stata eliminata dall'ordinamento italiano e quindi è subentrata la pena dell'ergastolo[2].

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