L'esdebitazione, nel diritto italiano, è il beneficio della liberazione dei debiti non onorati, al termine di una procedura fallimentare, che si concede al fallito, persona fisica, in presenza di particolari requisiti oggettivi e soggettivi.[1][2][3][4]

Presupposti modifica

L'art 142 della legge fallimentare considera meritevole di accedere al beneficio dell'esdebitazione solo l'imprenditore persona fisica (e quindi non le società)[5]

  • che abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo documenti e informazioni utili alla procedura;
  • che nei 10 anni precedenti non abbia beneficiato di altra esdebitazione;
  • che non abbia depauperato l'attivo;
  • che non abbia esposto debiti inesistenti;
  • che non abbia aggravato il dissesto rendendo difficoltosa la ricostruzione del patrimonio[4];
  • che non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o delitti contro l'economia pubblica, commercio e industria.

L'ammissione all'esdebitazione è subordinata anche alla parziale soddisfazione dei crediti concorsuali.[2]

Altro presupposto, detto presupposto oggettivo, per l’ammissione alla procedura è che il debitore si trovi in uno stato di sovraindebitamento.

Lo stato di sovraindebitamento è la condizione di squilibrio perdurante tra debiti e patrimonio, che pone il soggetto in una situazione di difficoltà o impossibilità di pagare i propri debiti[6]

Effetti modifica

In presenza di tali requisiti il tribunale, con lo stesso decreto di chiusura, dichiara d'ufficio inesigibili i crediti concorsuali non soddisfatti integralmente nei confronti del debitore. L'esdebitazione comprende tutti i debiti dell'ex fallito anteriori al fallimento. Fanno eccezione all'esdebitazione gli obblighi derivanti da rapporti estranei all'impresa (mantenimento/alimenti) e le responsabilità extracontrattuali oltre alle sanzioni pecuniarie penali e amministrative.[2][5]

Ratio dell'istituto modifica

La finalità dell'istituto è quella di dare la possibilità all'ex fallito di svolgere nuovamente attività economica con la produzione di nuova ricchezza.[1]

Aspetti processuali modifica

L'art 143 legge fallimentare dispone che l'esdebitazione sia concessa con lo stesso decreto che dichiara la chiusura del fallimento o anche con decreto emanato su ricorso del debitore entro l'anno successivo alla chiusura. Contro il decreto si può presentare reclamo alla corte d’appello.[1]

Note modifica

  1. ^ a b c www.fiscoetasse.com
  2. ^ a b c www.simone.it, su simone.it. URL consultato il 26 dicembre 2010 (archiviato dall'url originale il 25 maggio 2012).
  3. ^ Art. 142 della Legge Fallimentare
  4. ^ a b CrediFamiglia, Esdebitazione: liberarsi dai debiti e accedere nuovamente al credito, su credifamiglia.it (archiviato dall'url originale il 28 gennaio 2015).
  5. ^ a b Guida alla Esdebitazione Fallimentare con il Gratuito Patrocinio - in Creative Commons (PDF), su avvocatogratis.com, 5-3-2011. URL consultato il 7-03-2011.
  6. ^ Guida pratica alla legge salva suicidi, su avvocatocanevisio.it.

Bibliografia modifica

  • N. Abriani et al., Diritto Fallimentare, Milano, Giuffrè Editore, 2008.
  • N. Soldati, Tutela del consumatore e procedure di sovraindebitamento, Giappichelli, Torino, 2019.

Voci correlate modifica

Collegamenti esterni modifica

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