Fonte di produzione

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Le fonti di produzione, nel diritto, sono quegli strumenti tecnici predisposti o riconosciuti dall'ordinamento, che servono a dettare quali siano le fonti del diritto che producono le norme giuridiche e tutto il sistema normativo di un determinato ordinamento giuridico. Le principali fonti di produzione in Italia sono: la Costituzione, le fonti comunitarie, le leggi ordinarie, le leggi materiali, le leggi regionali, i regolamenti e le consuetudini.

Descrizione modifica

Esse si differenziano dalle fonti sulla produzione poiché queste ultime determinano gli organi e le modalità attraverso le quali produrre le norme.

A ben vedere, le fonti di produzione derivano a loro volta da un atto o da un fatto che determina il modo in cui devono essere poste.

Nel mondo modifica

Italia modifica

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano esse sono previste da varie norme costituzionali (art.138,70,76,77,87,75,ecc.) e si distinguono rispettivamente in:

  • Costituzione (sovraordinata a tutte le altre fonti)
  • legge costituzionale e di revisione costituzionale[1]
  • fonti europee[1]
    • trattati europei
    • regolamenti europei
    • direttive europee
  • fonti primarie
  • regolamenti governativi
  • referendum abrogativo
    • referendum abrogativo di leggi statali o di atti aventi valore di legge
    • referendum abrogativo di leggi regionali
    • referendum abrogativo di leggi delle regioni di diritto comune
  • contratto collettivo di lavoro
  • regolamenti parlamentari
  • statuti regionali
    • statuti delle regioni speciali
    • statuti delle regioni ordinarie
  • leggi regionali
    • leggi delle regioni a statuto speciale
    • leggi delle regioni a statuto ordinario
  • regolamenti regionali
    • regolamenti delle regioni a statuto speciale
    • regolamenti delle regioni a statuto ordinario
  • leggi provinciali di Trento e Bolzano
  • leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, se contengono l'ordine di esecuzione.
  • decreto legislativo[1]

Le fonti sopra citate, sono cd. fonti-atto, vale a dire manifestazioni di volontà espresse da un organo dello Stato o da altro ente a ciò legittimato dalla Costituzione, che, di regola, sono formulate per iscritto. Nell'ordinamento italiano però, previste anche fonti-fatto, cioè comportamenti oggettivi o atti di produzione esterni all'ordinamento che possono essere schematicamente sintetizzate in:

Note modifica

  1. ^ a b c d (IT) Alessandra Pedaci, Giuseppe Milano e Beatrice Locoratolo, Capitolo 2 - Le fonti del diritto amministrativo, in Pietro Emanuele (a cura di), Collaboratore e assistente amministrativo nelle aziende sanitarie locali, collana Libro concorso Simone, vol. 320, XXIII, Cercola (NA), Edizione Simone, 2018, p. 67, ISBN 8891417599.

Bibliografia modifica

Voci correlate modifica

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