Il giudice civile è l'organo giudicante in materia civile. Il Codice di procedura civile dedica a questa figura tutto il capo I del I Libro, dagli artt.1 a 56.

Giudice ordinario

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La categoria di giudice civile più generica è quella del giudice ordinario:

«La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice.»

L'articolo si rifà al dettato costituzionale dell'art.102. A questi giudici spettano le controversie generiche e i poteri attribuiti dal codice e dalle leggi speciali. In via di massima spettano a loro tutte le controversie, salvo che qualche norma non disponga altrimenti.

Limiti di giurisdizione

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Cittadinanza straniera

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Questo era un limite previsto prima del 1995, oggi superato dalla legge 31 maggio 1995 n.218. Ogni cittadino straniero può agire come attore davanti al giudice italiano e può, nei limiti di reciprocià, essere convenuto, rispetto non alla nazionalità, ma alla propria residenza o al proprio domicilio.

Pubblica Amministrazione

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Se una delle parti è la Pubblica Amministrazione (ovviamente come convenuto) e non si deve giudicare su diritti soggettivi, bensì su interessi soggettivi, giudice competente è il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), in primo grado, mentre il Consiglio di Stato (CdS) in secondo grado.

Specialità dell'oggetto

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In relazione alla specialità della controversia, ci sono altri giudici speciali con cognizione su diritti soggettivi e interessi soggettivi. In realtà alcuni, non sono altri tipi di giurisdizione, dato che questa situazione è vietata dall'art.102 Cost. che permette solo sezioni specializzate, mentre altri erano già stati istituiti

I giudici speciali sono:

Le sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari e le Corti d'Appello sono:

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