Giudizio di verificazione

Il giudizio di verificazione, nell'ordinamento giuridico italiano, è in procedimento giurisdizionale previsto dal codice di procedura civile.

La parte che nel processo civile intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta dalla parte contro cui è stata prodotta, può introdurre un separato ed autonomo procedimento, allo scopo di verificare l'effettiva provenienza del documento dal soggetto che si assume lo abbia redatto o sottoscritto.[1]

Elementi probatori modifica

La parte interessata alla verificazione è tenuta a produrre le prove che ritiene necessarie per dimostrare tale provenienza: vengono tipicamente utilizzati, a questo fine, eventuali altri scritti, già verificati, riconosciuti o autenticati, da utilizzare come documentazione di raffronto, ma è anche possibile chiedere l'effettuazione di una perizia calligrafica. Il giudice dispone, inoltre, tutti i provvedimenti idonei a custodire la scrittura oggetto della controversia.[2]

Pronuncia del collegio modifica

Sull'istanza si pronuncia il giudice in composizione collegiale.[3] (Come giudice della decisione).

Note modifica

  1. ^ Art. 216 c.p.c.
  2. ^ Art. 217 c.p.c.
  3. ^ Art. 220 c.p.c.

Bibliografia modifica

  • Crisanto Mandrioli, Diritto Processuale Civile, Torino, Giappichelli Editore. ISBN 8834801016.

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