Ignorantia legis non excusat

locuzione latina

La locuzione latina ignorantia legis non excusat (o ignorantia iuris non excusat) è molto nota per il suo uso in ambito legale, come espressione sintetica della massima giuridica riguardo alla presunzione di conoscenza della legge. Il suo significato è: «L'ignoranza della legge non discolpa». La locuzione si trova anche nella forma «Ignorantia iuris neminem excusat» ovvero «Ignorantia legis neminem excusat», cioè «L'ignoranza della legge non discolpa nessuno»[1].

Origine modifica

Nata nel diritto romano, l'espressione sta a indicare che è dovere del cittadino essere al corrente delle leggi; si evita così che la non conoscenza di una legge costituisca materia per la difesa. Uno dei requisiti della legge negli ordinamenti moderni è infatti la sua conoscenza, che si dà per presunta: si presume che la legge sia sempre disponibile alla conoscenza del cittadino, anzi alla generalità dei cittadini. Il criterio è da considerarsi assoluto.

Una disamina dal punto di vista storico e di diritto comparato è stata condotta dalla Corte costituzionale della Repubblica italiana nella sentenza 24 marzo 1988, n. 364: in essa fu "sottolineato che il principio dell'irrilevanza dell'ignoranza di diritto non è mai stato positivamente affermato nella sua assolutezza. Si può, anzi, affermare che la storia del principio in esame coincida con la storia delle sue eccezioni: dal diritto romano-classico, per il quale era consentito alle donne ed ai minori di 25 anni "ignorare il diritto", attraverso i "glossatori" ed il diritto canonico, fino alle attuali normative di diritto comparato (codici penali tedesco-occidentale, austriaco, svizzero, greco, polacco, iugoslavo, giapponese, ecc.) si evidenziano tali e tante "eccezioni" all'assolutezza del principio in discussione che il codice Rocco si può sostenere sia rimasto, in materia, isolato, neppure più seguito dal codice penale portoghese. Quest'ultimo, infatti, mutando recentemente la precedente normativa, ha previsto il cosiddetto "errore intellettuale", nel quale rientra l'errore sul divieto la cui conoscenza appare ragionevolmente indispensabile perché possa aversi coscienza dell'illiceità del fatto"[2].

L'"ignoranza inevitabile" può dipendere da fattori soggettivi, come una carenza di competenze del cittadino per comprendere correttamente il testo normativo, ovvero all'analfabetismo; o da fattori oggettivi, come l'eccessivo numero di leggi, e successive modifiche, e la loro difficile reperibilità nelle collezioni di riviste giuridiche (e, nei tempi moderni, sulla rete pubblica di accesso alle informazioni libere su Internet).

Applicazione nel diritto penale italiano modifica

C'è da premettere che il brocardo trova applicazione solo nell'ambito penale (articolo 5 del Codice Rocco), con l'avvertenza che anche in quel caso la conoscenza della legge extrapenale - che concorre alla fattispecie penale - riceve un trattamento meno rigoroso.

La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo 1988, n. 364, ha comunque dichiarato l'articolo in questione parzialmente illegittimo per il fatto che non prevede l'ignoranza inevitabile della legge penale; per la Corte l'inevitabilità dell'errore sul divieto (e, conseguentemente, l'esclusione della colpevolezza) va misurata "secondo criteri oggettivi: ed anzitutto in base a criteri (cosiddetti oggettivi puri) secondo i quali l'errore sul precetto è inevitabile nei casi d'impossibilità di conoscenza della legge penale da parte d'ogni consociato. Tali casi attengono, per lo più, alla (oggettiva) mancanza di riconoscibilità della disposizione normativa (ad es. assoluta oscurità del testo legislativo) oppure ad un gravemente caotico (la misura di tale gravità va apprezzata anche in relazione ai diversi tipi di reato) atteggiamento interpretativo degli organi giudiziari, ecc. (...) Il fondamento costituzionale della "scusa" dell'inevitabile ignoranza della legge penale vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d'inferiorità e non può certo esser strumentalizzata per coprire omissioni di controllo, indifferenze, ecc., di soggetti dai quali, per la loro elevata condizione sociale e tecnica, sono esigibili particolari comportamenti realizzativi degli obblighi strumentali di diligenza nel conoscere le leggi penali" (§ 27 del Considerato in diritto).

La nozione di ignorantia legis prodotta da errore scusabile[3], di cui alla sentenza della Corte Costituzionale citata, è poi stata sviluppata dalla giurisprudenza di legittimità[4]. In particolare, per Cass., 5 settembre 1995 (ric. Nitti) vi ricade la classica situazione di buona fede amministrativa che esclude qualsivoglia coscienza dell’antigiuridicità; per Cass. n. 20937/09 l'“ignoranza incolpevole della illiceità del fatto” (v. pagg. 53 ss.) può essere invocata solo se vi è concorso tra un “elemento positivo esterno” (fatto estraneo alla sua condotta, atto, in base all’ordinaria diligenza ad indurlo in errore) ed uno “negativo interno” (“nessun rimprovero può essere mosso all’agente”).

Note modifica

  1. ^ Solitamente l'espressione si rende in italiano con «La legge non ammette ignoranza» (in latino: Lex ignorantiam negat): traduzione che però lascia spazio ad ambiguità, potendo intendersi sia come "inammissibilità dell'ignoranza" in senso lato (e non meramente riferita alla legge stessa), sia come "la legge non ammette l'ignoranza degli avvenimenti inerenti a una sua violazione"; in quest'ultima accezione, però, il brocardo fuoriesce dalla cognizione del diritto ed entra nella cognizione del fatto, per la quale (principio della colpevolezza) gli ordinamenti moderni prevedono che non essere a conoscenza di fatti rilevanti possa essere, in alcuni casi, una valida giustificazione difensiva.
  2. ^ § 5 del Considerato in diritto di Corte Costituzionale, sentenza 24 marzo 1988, n. 364.
  3. ^ Sulla inescusabilità la sentenza n. 364 del 1988, § 26 del Considerato in diritto, chiarisce "che, ove una particolare conoscenza, da parte del soggetto agente, consenta al medesimo la possibilità di conoscere la legge penale, non è legittimo che lo stesso soggetto si giovi d'un (eventuale) errore generale, comune, sul divieto. Ciò va rilevato non perché si disconoscano i tentativi, per tanti aspetti meritevoli di considerazione, della dottrina mirati, attraverso l'oggettivazione, per quanto possibile, dei criteri di misura della colpevolezza, a sottolinearne l'aspetto, peraltro fondamentale, di garanzia delle libere scelte d'azione ma perché non è desumibile dalla Costituzione la legittimità d'una concezione della colpevolezza che consenta di non rimproverare il soggetto per il fatto commesso (ovviamente, in presenza dei prescritti elementi subiettivi) quando esista, in concreto, la possibilità, sia pur eccezionale (di fronte ad un generale, comune errore sul divieto) per il singolo agente di conoscere la legge penale e, pertanto, l'illiceità del fatto. Ammettere, allo stato attuale della normativa costituzionale ed ordinaria il soggetto agente (che è in errore sull'illiceità del fatto per ignoranza della legge penale, pur essendo in grado di conoscere quest'ultima e di non errare sulla predetta illiceità) a giovarsi del comune errore sul divieto, determinato dall'altrui, generale, inevitabile ignoranza della legge penale, val quanto riconoscere all'errore comune sul divieto penale il valore di consuetudine abrogatrice di incriminazioni penali", il che è dalla Corte radicalmente escluso.
  4. ^ Ad essa, del resto, aveva fatto rinvio la stessa sentenza n. 364 del 1988, § 28 del Considerato in diritto: "La casistica non può esser qui approfondita: basta aver indicato che (alla luce del fondamento costituzionale della scusa dell'inevitabile ignoranza della legge penale) allo scopo di verificare, in concreto, tale inevitabilità, da un canto è necessario (per garantire la certezza della libertà d'azione del cittadino) far riferimento a criteri oggettivi cosiddetti "puri" e "misti" e dall'altro canto è doveroso recuperare la spersonalizzazione, causata dall'uso preponderante di tali criteri, con l'esame delle particolari situazioni in cui eventualmente versi il singolo soggetto agente. La giurisprudenza va, infine, rinviata, nell'interpretazione ed applicazione del nuovo testo dell'art. 5 cod. pen. ai criteri generali che, in tema di responsabilità a titolo di colpa e di buona fede nelle contravvenzioni, la stessa giurisprudenza è andata via via adottando".

Bibliografia modifica

  • Mantovani, F., Ignorantia legis scusabile ed inescusabile, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 33:379-397, 1990

Voci correlate modifica

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