Intuitu personae

locuzione latina
(Reindirizzamento da Intuitus personae)

La locuzione latina intuitu personae, da tradurre con l'italiano avuto riguardo alla persona, indica, nel linguaggio giuridico, quei negozi nei quali si ritengono di particolare rilevanza le qualità personali dei soggetti contraenti. Tali contratti, in quanto basati sulla fiducia personale, sono intrasmissibili e, solitamente, si ritengono estinti con la morte di uno dei contraenti.[1]

Nel diritto privato modifica

L'espressione fa riferimento a un rapporto bilaterale (vi sono diritti e obblighi da entrambe le parti).

Rientrano tra i rapporti intuitu personae i contratti di lavoro subordinato, i contratti d'opera, di appalto, e di mandato, nonché la procura e il potere di revocare la designazione del beneficiario dell'assicurazione sulla vita.

È, ad esempio, un contratto intuitu personae il contratto di consulenza con un libero professionista, individuato sulla base non di una mera convenienza economica - come per le offerte più basse in materia di appalti - quanto sull'affidamento che il cliente valuta relativamente alla qualità garantita, fino a quel momento, nell'esecuzione delle prestazioni professionali. Tale affidamento può derivare dal prestigio del professionista o operatore economico, ovvero da esperienze dirette tra i due contraenti, rapporti consolidati in rapporti affini, segnalazioni, o qualsiasi altro elemento rilevante per il committente-cliente.

L'affidamento intuitu personae è dunque proprio delle attività dei privati e sempre più limitato invece per le amministrazioni pubbliche che, nello spendere il denaro dei contribuenti, devono garantire per legge l'equità e l'imparzialità delle scelte. Tipico esempio di scelta intuitu personae è quella del medico di fiducia, del meccanico di fiducia, dell'avvocato di fiducia, ecc.

Nel diritto pubblico modifica

In diritto amministrativo, il rapporto di pubblico impiego è intuitu personae soltanto in via di eccezione[2], visto che la regola è offerta dall'articolo 97 della Costituzione della Repubblica italiana, il quale prevede una modalità costitutiva del rapporto di pubblico impiego che è strutturalmente all'opposto della selezione intuitu personae, cioè il concorso pubblico e l'imparzialità del funzionario così assunto.

Nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con enti od organi pubblici o pubbliche amministrazioni, la deliberazione 04/02/2016, n. 4 - Corte dei Conti - Sez. Autonomie - ha, in proposito, ribadito che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 è una norma di principio nel settore del pubblico impiego e chiarisce espressamente che l'assunzione senza concorso è nulla e "non produce effetto a carico dell'Amministrazione".

Nei rapporti fiduciari con organi elettivi modifica

I consigli regionali hanno talvolta affiancato - al metodo di selezione per concorso pubblico - l'assunzione nominativa di componenti di gabinetto degli organi monocratici di vertice[3] ovvero l'inserimento nei ruoli amministrativi dell'organo collegiale del personale fiduciario dei Gruppi consiliari[4], usualmente con misure assunte a fine consiliatura con il voto di tutti i partiti[5]; porre termine alla situazione di coloro che "oggi vengono licenziati alla fine di ogni legislatura" sarebbe un'esigenza avvertita anche in Parlamento[6].

In ogni caso, due sentenze della Corte costituzionale hanno rispettivamente censurato una legge regionale abruzzese ed una piemontese, con riferimento alle spese degli uffici di diretta collaborazione di organi politici elettivi regionali: esse hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'autorizzazione con legge regionale di una serie eterogenea di contratti di collaborazione occasionale, in deroga al limite fissato dalla legge statale (v. sentenza n. 289 del 2013); nel caso della sentenza n. 130 del 2013, la Corte ha dichiarato che «quanto alla presunta finalità della norma regionale di assicurare il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione mediante l'esenzione dal rispetto dei limiti di spesa stabiliti a livello nazionale […] la particolare rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, degli uffici di diretta collaborazione, se può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale».

Note modifica

  1. ^ Intuitu personae - Nuovi Dizionari Online Simone - Dizionario Giuridico Indice I, su simone.it. URL consultato il 27 aprile 2011 (archiviato dall'url originale il 21 maggio 2012).
  2. ^ Ad esempio, "i giudici della Corte costituzionale e della Cgue hanno diritto di scegliere e inserire nel proprio staff un certo numero di giuristi, con il compito di coadiuvarli nello studio e nell’analisi giuridica delle questioni loro sottoposte, nelle ricerche giurisprudenziali e nella redazione delle bozze di provvedimenti giurisdizionali (...). Tali giuristi (denominati assistenti di studio alla Corte costituzionale e referendari alla Cgue) sono scelti in base a un rapporto di tipo essenzialmente fiduciario. Naturalmente, deve trattarsi di persone comunque in possesso di determinate competenze, qualifiche e/o esperienze (si tratta, in genere, di magistrati, avvocati, accademici, funzionari pubblici). Tuttavia non è necessario, per l’instaurazione del rapporto di lavoro con l’istituzione, il superamento di alcun concorso pubblico, né di alcuna selezione pubblica e aperta all’esterno. Ciascun giudice sceglie liberamente i propri stretti collaboratori e ne propone l’assunzione all’istituzione giudiziaria di appartenenza": Emanuele Nicosia, I giuristi A della Corte (selezione e formazione) Archiviato il 30 aprile 2019 in Internet Archive., Questione giustizia, speciale n. 1/2019 (La Corte di Strasburgo a cura di Francesco Buffa e Maria Giuliana Civinini).
  3. ^ "Si tratta di un incarico altamente fiduciario che si basa su «valutazioni soggettive legate alla consonanza politica e personale con il titolare dell’organo politico» che nomina e che «può avvenire, in base alla normativa vigente, intuitu personae, senza predeterminazione di alcun rigido criterio che debba essere osservato nell’adozione dell’atto di assegnazione all’ufficio» (ex plurimis, sentenza n. 304 del 2010; nello stesso senso, sentenza n. 269 del 2016). In ragione della specificità degli uffici di diretta collaborazione, questa Corte ha affermato (sentenze n. 53 del 2012, n. 7 del 2011, n. 34 del 2010, n. 293 del 2009 e n. 104 del 2007) che le Regioni possono dettare, in deroga ai criteri di selezione dettati dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), dei propri, autonomi, criteri selettivi, che tengano conto della peculiarità dell’incarico in conseguenza del necessario rapporto fiduciario con l’organo politico. Ciò è tanto più vero per il Capo di Gabinetto che, collocato in posizione apicale, opera in diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio regionale": sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2019, Considerato in diritto, § 12.
  4. ^ In ordine alla cui scelta v. Maxi-infornata di portaborse all'Ars? Miccichè scrive ai gruppi per mettere un freno, Giornale di Sicilia, 20 gennaio 2018.
  5. ^ V. Berardino Santilli, Regione, nell'ultimo consiglio mille assunzioni, 8 novembre 2008 Archiviato il 25 giugno 2016 in Internet Archive. : "Ieri il Consiglio regionale, coi voti della maggioranza di centrosinistra, ha approvato la legge per la stabilizzazione dei precari della giunta (circa 300), delle Asl (600) e delle società regionali (100), oltre ai dipendenti a tempo determinato degli assessorati e dei gruppi consiliari - i cosiddetti «portaborse» (circa 50) - assunti con chiamata diretta, quindi senza selezione". V. anche Ario Gervasutti, «Portaborse, quella sanatoria è una vergogna» (15 giugno 2008) - Il Gazzettino: "sulla vergogna della sanatoria per i portaborse sono d'accordo con me o con i consiglieri regionali. .... di nascosto infilano i portaborse». V. anche Gian Antonio Stella, Voto all'unanimità: 52 neoassunti in Regione. Solo il governatore contro. Veneto, sì ai portaborse a vita. E Lega e Pd marciano insieme. Dopo i precedenti di Calabria e Sicilia la leggina che «stabilizza» i collaboratori approda al Nord, Corsera 16 giugno 2008: nell'ottobre del 2001 il Consiglio regionale votò all'unanimità (neppure un voto contrario) per incamerare negli organici regionali, a carico delle pubbliche casse, 86 «collaboratori» (...). Quattro anni dopo, a maggioranza rovesciata (da destra a sinistra), ecco il replay. Tutto come previsto: «Non posso appoggiarmi solo allo staff messo a disposizione della Regione, mi servono persone di assoluta fiducia» dissero uno a uno tutti i consiglieri. E ottennero altre duecento assunzioni". Per due tentativi non andati a buon fine, v. Pasquale Napolitano, “Regione, dentro amiche e comparielli”. Il Consiglio tenta il blitz per assumere i comandanti, 29 gennaio 2015 Archiviato il 5 agosto 2016 in Internet Archive. e Antonella Inciso, Basilicata, spunta legge Tre articoli, un obiettivo sistemare «portaborse», 27 luglio 2013, Gazzetta del mezzogiorno.
  6. ^ Per S. Ceccanti, "la norma è stata fatta soprattutto per i dipendenti dei gruppi parlamentari": D. Martirano, Referendum, tra Sì e No le dieci ragioni dei giuristi, Corriere della sera, 2 dicembre 2016, p. 8.

Voci correlate modifica

Collegamenti esterni modifica

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 23715